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Numero d'incarto: 14.2001.00035
Data decisione, Autorità: 10.09.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00035
Lugano 10 settembre 2001 /B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 gennaio 2001 da
contro
__________ patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'8/15 gennaio 2001 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 aprile 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 13'429.25 oltre accessori.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 13 aprile 2001 postula la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell'8/15 gennaio 2001 dell'UE di Lugano la __________ (in seguito: __________) ha escusso il dr. __________ per l'incasso di fr. 27'496.95 oltre interessi al 5% dal 7 ottobre 2000.
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una conferma d'ordine 8 settembre 1998 (doc. C1), sottoscritta dagli architetti del dr. __________ relativa all'esecuzione di opere per un valore di fr. 24'429.25 IVA compresa risp. su uno scritto 8 luglio 1999 inviato dalla __________ all'escusso (doc. D) concernente lavori supplementari per l'importo di fr. 18'000.-- IVA compresa, con la richiesta di ritornare lo scritto controfirmato in segno di accettazione.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha sostenuto che i lavori eseguiti non gli sono ancora stati consegnati, non essendo stati ancora collaudati e alcuni lavori non essendo ancora stati ultimati. Inoltre vi sono dei difetti. Il precettato ha poi rilevato che l'offerta doc. C1 è corretta. Egli ha in seguito incaricato la procedente di eseguire i lavori, come previsto nella seconda offerta, per un importo di fr. 22'603.20, poi ridotto a fr. 18'000.-- (doc. D), per cui i lavori appaltati ammontavano complessivamente a ca. fr. 42'000.--. La procedente ha in seguito emesso la fattura, di cui al doc. B, che indica invece un importo totale di fr. 54'578.--, fr. 12'000.-- in più di quanto pattuito. L'escusso ha dichiarato di non essersi però mai dichiarato d'accordo con qualsivoglia aumento. Egli ha poi sostenuto che la procedente non ha effettuato lavori eccedenti fr. 29'000.--, come è dimostrato dallo scritto doc. 2, per cui il saldo sarà da determinare e sarà esigibile solo il giorno in cui l'opera sarà consegnata e i lavori terminati a regola d'arte.
D. Con sentenza 2 aprile 2001 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto parzialmente l'istanza ritenendo che le offerte presentate dalla procedente (doc. C1 e D) sono state accettate dall'escusso, il quale ha ammesso di avere commissionato lavori per ca. fr. 42'000.-- (cfr. verbale di udienza). In prima sede è stato argomentato che per quel che riguarda la pretesa mancata consegna risp. l'ultimazione dei lavori o eventuali difetti, occorre rilevare che la documentazione agli atti non permette di verificare l'esistenza di una possibile compensazione, tra l'altro non sollevata a giusta ragione dalla parte escussa.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
In diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti.
b) Occorre differenziare tra il riconoscimento del debito nella procedura di rigetto dell'opposizione dal riconoscimento processuale dell'istanza di rigetto riservata l'azione di inesistenza del debito. Con il riconoscimento processuale viene unicamente ammesso, che le premesse per il rigetto provvisorio sono ossequiate, non però che il credito sussiste, per cui può essere inoltrata l'azione di inesistenza del debito. In questo caso va concesso il rigetto provvisorio dell'opposizione, senza che il giudice verifichi se è dato un riconoscimento di debito (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 19 ad art. 82 LEF).
c) Con la conferma d'ordine 8 settembre 1998 (doc. C1), inviata alla procedente, gli architetti del dr. __________ hanno riconosciuto in nome di quest'ultimo, per l'esecuzione di opere da elettricista, un importo di fr. 24'429.25 IVA compresa.
Questo documento costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per la somma ivi citata. Durante l'udienza di contraddittorio è stato pure riconosciuto dalla parte debitrice un importo di fr. 18'000.-- per lavori supplementari contenuti in un'offerta 8 luglio 1999 (doc. D), per cui per la somma complessiva di fr. 42'429.25, dedotti gli acconti già pagati per un importo complessivo di fr. 29'000.-- potrebbe, in via di principio, essere concesso il rigetto provvisorio dell'opposizione.
2.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera segue in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di __________, condivisa dal Tribunale federale in STF 13 ottobre 1986, in: Rep. 1987, p. 150 s. cons. 3, secondo la quale l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione risp. di non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep. 1986 p. 112-113; Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 348; Daniel Stahelin, op. cit. n. 105 ad art. 82 LEF). Inoltre anche l'esistenza, l'ammontare e l'esigibilità di una contropretesa deve essere resa verosimile (Staehelin, op. cit. n. 93 ad art. 82 LEF).
c) L'escusso ha rilevato che i lavori eseguiti dalla procedente non gli sono ancora stati consegnati, non essendo ancora stati collaudati. Inoltre determinati lavori non sono ancora stati ultimati e vi sarebbero pure dei difetti.
A sostegno delle sue allegazioni l'appellante ha prodotto uno scritto 12 marzo 2001 (doc. 2) inviatogli dai suoi architetti, nel quale questi confermano che l'impianto elettrico non è stato mai ufficialmente collaudato in loro presenza, che alcuni lavori non sono stati ultimati, che la porta elettrica del garage è collegata, ma non funzionante e che alcuni interruttori non sono collegati in modo corretto.
Orbene il predetto scritto è stato indirizzato al dr. __________ stesso e non alla __________ per cui non può essere considerato quale notifica di difetti relativa alle opere eseguite. Determinante è poi che questo scritto costituisce unicamente un'affermazione di parte, essendo stato redatto dagli architetti dell'escusso. Il dr. __________ non ha pertanto fornito i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile il preteso mancato risp. il non corretto adempimento della prestazione da parte della __________per cui in questa sede le sue allegazioni vanno respinte.
Il doc. C1 insieme al doc. D risp. al verbale di contraddittorio costituiscono pertanto validi titoli di rigetto provvisorio dell'opposizione per fr. 13'429.25 oltre interessi al 5% dal 7 ottobre 2000. La sentenza pretorile va quindi confermata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
L'appello 13 aprile 2001 del dr. __________, é respinto.
La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico del dr. __________.
Intimazione a: - __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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