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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2002.00005
Data decisione, Autorità: 23.01.2002, CEF
Incarto n. 14.2002.00005
Lugano 29 gennaio 2002 B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 20 novembre 2001 presentata da
contro
patr. dall’avv. __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza 7 gennaio 2002 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della ditta __________
1.1. Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del giorno 7 gennaio 2002.
2./3./4. Omissis"
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 16 gennaio 2002 ne postula l'annullamento;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 20 novembre 2001 la __________. ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 1'419.-- oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2000 e spese.
B. All'udienza di contraddittorio del 10 dicembre 2001 nessuna delle parti è comparsa.
C. Il 7 gennaio 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo dallo stesso giorno alle ore 14.00.
D. Con atto di appello 16 gennaio 2002 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento e producendo un avviso di addebito 24 dicembre 2001 del__________ di __________ emesso a suo carico per l'importo di fr. 1'731.60, indicante quale beneficiario l'UEF di Bellinzona e quale motivo di pagamento l'esecuzione n. __________ sfociata nel decreto di fallimento in esame (doc. C).
Considerato
in diritto:
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellata ha sostenuto per la prim volta in sede d'appello di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento dell'importo dedotto in esecuzione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 172 e 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello 16 gennaio 2002 __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento 7 gennaio 2002 pronunciata dal Pretore del Distretto di Bellinzona, inc. EF.2001.00704, nei confronti della __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.
La spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 90.--, da anticipare dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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