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Numero d'incarto: 14.2002.00018
Data decisione, Autorità: 08.05.2002, CEF
Incarto n. 14.2002.00018
Lugano 8 maggio 2002/B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 ottobre 2001 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'8/9 ottobre 2001 dell'Ufficio esecuzione di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18 febbraio 2002 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto
25 febbraio 2002 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 3 aprile 2002 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta
di spese e ripetibili;
ritenuto
In fatto:
A. Con PE n. __________ dell'8/9 ottobre 2001 __________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 140'000.-- oltre interessi al 7% dal 24 agosto 2001, indicando quale titolo di credito: "Contratto del 18.2.2000".
Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. Con contratto di compra-vendita 18 febbraio 2000 (doc. B) __________ ha venduto alla __________ il mappale __________RFD di __________. Il procedente fonda la pretesa posta in esecuzione su un ulteriore contratto, concluso sempre il 18 febbraio 2000 con la __________, relativo ad opere di urbanizzazione da eseguire sul predetto mappale per un importo complessivo di fr. 280'000.--, da pagare il 50 % all'inizio del lavori e 50% alla consegna dell'opera (doc. A). Dopo il versamento il 9 novembre 2000 da parte dell'escussa del primo acconto di fr. 140'000.--, con fattura 18 luglio 2001 (doc. E) __________ ha chiesto alla __________ il saldo di fr. 140'000.--. Il procedente ha poi prodotto uno scritto 10 agosto 2001 inviatogli dall'avv. __________ (doc. G), in cui questi ribadiva che il fondo acquistato dalla __________ presentava un grave difetto e che per tale motivo si era dovuto procedere alla bonifica con una spesa di fr. 161'423.10. L'escussa aveva poi patito un ulteriore danno di fr. 45'000.--, dovuto alla ritardata apertura dello stabilimento, per cui il credito complessivo nei confronti di __________ ammontava a fr. 206'423.10, credito che veniva posto in compensazione con la pretesa vantata dal procedente.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che il contratto d'appalto doc. A non può essere considerato valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, mancando sia la prova documentale dell'accettazione da parte sua dell'opera risp. della consegna da parte di __________. La __________ ha poi rilevato che la dichiarazione doc. G non è firmata da persona autorizzata a impegnarla.
In replica __________ ha rilevato che nello scritto 10 agosto 2001 (doc. G) sono indicati chiaramente sia la fattura 25 luglio 2001 (doc. F) che l'importo di fr. 140'000.--, che l'escussa pone in compensazione con un suo preteso credito. Il procedente ha poi osservato che l'opera di urbanizzazione non è stata assolutamente mai messa in discussione. Se la __________ avesse riscontratto dei difetti, si sarebbe sicuramente attivata, avendo già contestato la qualità del terreno acquistato.
In duplica l'escussa ha ribadito la mancanza di documenti da lei sottoscritti a comprova dell'avvenuta consegna dell'opera e la carente autorizzazione dell'avv. __________ che non poteva impegnarla in alcun modo con le sue affermazioni.
D. Con sentenza 18 febbraio 2002 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza argomentando che con lo scritto doc. G, inviato dall'avv. __________ all'avv. __________ non solo viene riconosciuto il credito di fr. 140'000.-- fatto valere dal procedente, che viene posto in compensazione con un credito di fr. 206'423.20 vantato dall'escussa, ma viene pure riconosciuta la consegna dell'opera. La prima giudice ha poi ritenuto che la procura 7 novembre 2001, con cui la __________ l ha conferito il mandato di patrocinarla agli avv. __________ (recte: __________), __________ e __________ in merito alla presente procedura, può essere considerato quale atto concludente che ratifica il precedente operato dell'avv. __________ (recte: __________). In sede pretorile il contratto di appalto per le opere di urbanizzazione (doc. A) è poi stato ritenuto valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per il rimanente 50% dell'importo globale di fr. 280'000.--, atteso che l'escussa, come emerge dal doc. G, non ha mai contestato la consegna o l'accettazione dell'opera, anzi ha posto in compensazione un suo credito vantato a titolo di risarcimento. L'eccezione di compensazione è stata però respinta dalla prima giudice, non essendo stata sollevata durante l'udienza di contraddittorio del 4 febbraio 2002.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Un contratto d'appalto firmato costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la mercede. Nel caso in cui l'adempimento avviene contemporaneamente con la consegna dell'opera, secondo la prassi basilese il rigetto dell'opposizione può venire concesso, fintanto che il committente non eccepisce che l'opera non è stata affatto oppure non è stata regolarmente eseguita e consegnata, nel caso in cui questa eccezione è chiaramente senza fondamento oppure viene immediatamente confutata dall'appaltatore. In caso di difetti il committente deve inoltre rendere verosimile di averli tempestivamente notificati (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 128 ad art. 82).
c) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
d) Il contratto d'appalto doc. A, stipulato tra le parti il 18 febbraio 2000, mediante il quale l'escussa si è impegnata a versare al procedente una mercede di fr. 280'000.--, costituisce in via di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
e) In casu l'escussa ha eccepito la mancanza di prove documentali relative alla consegna dell'opera da parte di __________ risp. all'accettazione da parte sua. Questa eccezione non può però essere accolta, atteso che nessuna disposizione legale e tanto meno il contratto doc. A prevedono l'allestimento di tali documenti al momento della conclusione dell'opera. D'altro canto l'escussa, che durante l'udienza di contraddittorio ha contestato che l'accettazione e la consegna siano mai avvenute, non ha fornito alcun riscontro oggettivo in tal senso, quale potrebbe essere uno scritto relativo alla carente consegna risp. una presa di posizione in seguito alla ricezione della fattura 18 luglio 2001 (doc. E), in cui veniva comunicata la conclusione delle opere di urbanizzazione. A questo proposito va infatti osservato che lo scritto 20 settembre 2000 della __________ a __________ (doc. C) e la risposta 25 settembre 2000 di quest'ultimo (doc. D) riguardano la pretesa difettosa qualità del terreno acquistato con contratto di compra-vendita doc. B, mentre nessuna carenza viene notificata in merito alla consegna delle opere di urbanizzazione concordate con il contratto di appalto doc. A risp. nessun difetto viene eccepito in relazione alla loro esecuzione. Il contratto d'appalto doc. A costituisce quindi valido riconoscimento di debito per la restante rata di fr. 140'000.-- posta in esecuzione.
f) Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso vincola quest'ultimo solo se vi è alternativamente:
procura scritta;
ammissione esplicita in documenti;
ammissione esplicita all'udienza.
Atti concludenti non sono sufficienti (Cometta, op. cit. in Rep 1989, p. 340).
In relazione alla fattura 25 luglio 2001 per fr. 140'000.-- emessa dal procedente e all'eccezione di compensazione con una contropretesa di fr. 206'423.10 a titolo di risarcimento per danni subiti in seguito a difetti del terreno, menzionate dall'avv. __________ nella sua lettera 10 agosto 2001 inviata a __________ (doc. G), va rilevato che durante l'udienza di contraddittorio l'escussa non ha ammesso alcun potere da parte dell'avv. __________ di rappresentarla e di impegnarla con le sue dichiarazioni. Pertanto, come lo scritto doc. G non potrebbe rappresentare un riconoscimento di debito della __________ per l'importo di fr. 140'000.--, in mancanza di procura scritta (la procura conferita il 7 novembre 2001 dalla __________ agli avv. __________, __________ e __________ non ha effetto retroattivo), ammissione esplicita in documenti risp. ammissione esplicita all'udienza, nemmeno l'eccezione di compensazione, contenuta sempre nel doc. G, può venire riconosciuta come sollevata dalla __________ l.
Il rigetto provvisorio dell'opposizione può quindi essere concesso per fr. 140'000.-- oltre interessi al 5% (art. 104 cpv. 1 CO) - e non al 7% come ritenuto in prima sede - dal 24 agosto 2001. La sentenza pretorile va quindi in tal senso riformata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la pressoché completa soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF e 104 cpv. 1 CO
pronuncia:
I. L'appello 25 febbraio 2002 __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 febbraio 2002 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza 24 ottobre 2001 __________, è parzialmente accolta.
Di conseguenza l'opposizione interposta dalla __________ nell'esecuzione n. __________ dell'8/9 ottobre 2001 dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 140'000.-- oltre interessi al 5% dal 24 agosto 2001.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________, la quale rifonderà a __________ fr. 1'200.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione a: - __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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