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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2002.00079
Data decisione, Autorità:
16.08.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00079
Istanza di revisione
Lugano
16 settembre
2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla domanda di revisione 31 agosto 2002 di
riferita alla sentenza 30 luglio 2002 (inc. 14.2002.38) di questa
Camera emanata nell’ambito dell’appello 27 aprile 2002 interposto da
contro la sentenza 19 aprile 2002 della Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5;
ritenuto che secondo la giurisprudenza di questa
Camera (CEF 5 febbraio 1999 [14.1998.85], citata in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,
n. 6 ad art. 340) è inammissibile una richiesta di revisione nell’ambito di una
procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, il silenzio del nuovo art. 22
LALEF – che limita le possibilità d’impugnazione agli istituti dell’appello e
del ricorso per cassazione – non potendo essere che qualificato, visto il
principio di celerità che caratterizza questo tipo di procedura;
considerato che per le peculiarità del caso si
prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e non si assegnano indennità, non
essendo state chieste osservazioni alla controparte in applicazione dell’art.
313bis CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF);
richiamato l’art. 22 LALEF;
pronuncia
-
La domanda di revisione 31 agosto 2002 di ________, Lugano, è
irricevibile.
-
Non
si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: - __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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