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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2002.00028
Data decisione, Autorità: 24.04.2002, CEF
Incarto n. 15.2002.00028
Lugano 24 aprile 2002 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo su segnalazione 27 febbraio 2002 del
relativa all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano promossa da
contro
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il dispositivo n. 1.2 ad A della sentenza 18 febbraio 2002 del Tribunale cantonale delle assicurazioni (inc. 36.2001.15-16 nonché 36.2002.13) accerta la mancata crescita in giudicato della decisione 6 dicembre 2000 della Cassa malati __________ e l’esistenza di valida opposizione al PE __________;
che siffatta sentenza, notificata il 27 febbraio 2002, è cresciuta in giudicato;
che secondo la giurisprudenza di questa Camera __________, confermata dal Tribunale federale (STF 7B.29/2002, cons. 2c), e la dottrina (cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12, secondo trattino a p. 167, ad art. 22, con rif.; Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 78, con rif.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 78, che riserva tuttavia il caso in cui l’opposizione è stata dichiarata irricevibile; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 28 ad art. 22 con rif.), la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF;
che la continuazione dell’esecuzione n. __________ è pertanto da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF;
che il 19 febbraio 2001, l’UE di Lugano ha rilasciato un attestato di carenza beni nell’esecuzione in questione;
che pure tale atto esecutivo è da considerare nullo, nullità che va constatata d’ufficio dall’autorità di vigilanza anche in assenza di ricorso (art. 22 cpv. 1, 2. periodo LEF);
che non si prelevano tasse né si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 e 16 cpv. 1 LPR per analogia).
richiamati gli art. 20a, 22 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
La continuazione dell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano è dichiarata nulla.
È ordinata all’UE di Lugano la cancellazione dal registro delle esecuzioni dell’attestato di carenza di beni rilasciato il 19 febbraio 2001 nell’esecuzione n. __________.
3.È fissato un termine di 10 giorni alla Cassa Malati __________ per consegnare all’UE di Lugano l’attestato di carenza di beni di cui al dispositivo n. 2 in vista della sua cancellazione.
L’UE di Lugano comunicherà alla CEF l’avvenuto ossequio dei dispositivi n. 2 e 3 di questa sentenza.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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