AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2002.00014
Data decisione, Autorità: 16.04.2002, CEF
Incarto n. 15.2002.00014
Lugano 16 aprile 2002 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 gennaio 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ e meglio contro l’avviso 11 gennaio 2002 di contestazione della rivendicazione della ricorrente, con contestuale assegnazione del termine dell’art. 107 LEF, emesso nell’ambito dell’erezione dell’inventario n. __________ degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione richiesto da
a carico di
viste le osservazioni 10 febbraio 2002 di __________ e 14 febbraio 2002 dell’UEF di __________;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la ricorrente contesta anzitutto, cautelativamente, la tempestività della dichiarazione scritta 3 gennaio 2002 con la quale l’escutente __________ ha contestato la pretesa di proprietà avanzata dalla ricorrente sui beni inventariati;
che dall’incarto risulta che la “notificazione di pretesa sugli oggetti inventariati” è stata eseguita il 19 dicembre 2001 all’indirizzo del precedente patrocinatore di __________, avv. __________;
che tale comunicazione è pervenuta al più presto il 20 dicembre 2001, di guisa che il termine di 10 giorni assegnato all’escutente non è scaduto prima del 4 gennaio 2002, visto che il 31 dicembre 2001 era un giorno delle ferie natalizie (cfr. art. 56 n. 2 e 63 LEF);
che la contestazione della rivendicazione della ricorrente è avvenuta sia il 31 dicembre 2001 (cfr. fax e scritto dell’avv. __________) che il 3 gennaio 2002 (cfr. scritto dell’avv. __________) ed è quindi tempestiva;
che la ricorrente allega nel merito essere stata possessore dei beni inventariati al momento dell’inventario, per cui il termine per contestare giudizialmente la propria rivendicazione sarebbe dovuto essere assegnato al procedente, in conformità dell’art. 108 LEF;
che determinante ai sensi degli art. 107 e 108 LEF per la ripartizione dei ruoli processuali nell’ambito di una lite di rivendicazione è per i beni mobili il possesso al momento del pignoramento, risp. della presa d’inventario;
che l’inventario è stato eretto, il 7 dicembre 2001, alla presenza dell’asserito debitore, __________, pure amministratore unico della ricorrente;
che quest’ultimo ha firmato il verbale in qualità di “escusso”;
che __________ viene tuttavia pure designato, tra parentesi, quale “amm. __________ ”;
che inoltre alla voce “descrizione di locali commerciali (o affittati) viene indicato “Vani locati dalla ditta __________ Stabile __________;
che __________ non si è poi opposto alla rivendicazione della ricorrente, anzi appare essere il firmatario della procura data all’avv. __________ (cfr. doc. A e F, ultima pagina);
che d’altronde, secondo l’estratto del registro di commercio allegato al ricorso (doc. G), la ricorrente è stata costituita mediante l’assunzione degli attivi e passivi della – ora radiata –ditta individuale __________ ai sensi dell’art. 181 CO, sicché appare verosimile che il possesso dei beni mobili inventariati esistenti a quel momento sia stato effettivamente trasferito alla ricorrente nel 1995 (seppur l’art. 181 CO regoli soltanto il trasferimento dei passivi esistenti – esigibili o no – e non quello degli attivi, che rimane sottoposto alle regole ordinarie, cfr. Rudolf Tschäni, Basler Kommentar zum OR, vol. I, Basilea/Francoforte sul Meno 1996, n. 1 ad art. 181);
che per quanto attiene ai beni inventariati acquistati dopo la conclusione del contratto di locazione, la maggioranza di essi risultano essere stati fatturati alla ricorrente ed erano verosimilmente detenuti da __________ per conto della ricorrente;
che se non si può escludere che __________ detenga i beni contesi anche a titolo personale (esso appare infatti essere rimasto locatario, poiché l’assunzione degli attivi e passivi ai sensi dell’art. 181 CO non implica il trasferimento dei contratti ma solo dei singoli debiti esistenti al momento dell’assunzione: in particolare il trasferimento dei contratti di locazione di locali commerciali è regolato a titolo esclusivo dall’art. 263 CO, cfr. Eugen Spirig, Zürcher Kommentar V1k.2, 3. ed., Zurigo 1994, n. 41 ad art. 181; Tschäni, op. cit., n. 6 ad art. 181), non si tratta comunque di una detenzione esclusiva giusta l’art. 107 cpv. 1 n. 1 LEF;
che non può essere ritenuta determinante la circostanza secondo cui __________ non abbia indicato al momento dell’erezione dell’inventario né il fatto che la ricorrente sarebbe stata proprietaria degli oggetti inventariati né che questa ne avrebbe avuto il possesso;
che infatti, riservati i casi di abuso di diritto, la legge non prevede un termine entro il quale la rivendicazione dovrebbe essere annunciata, essendo la stessa di regola possibile fino alla realizzazione (cfr. Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 22 ss. ad art. 106; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 162 ss. ad art. 106);
che in casu la ricorrente ha notificato le proprie pretese con scritto 17 dicembre 2001, ossia 10 giorni dopo l’erezione dell’inventario;
che siffatto ritardo non appare abusivo e comunque non ha recato al creditore alcun pregiudizio;
che il ricorso va pertanto accolto;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 106 ss. LEF; 2 CC; 181 CO
pronuncia:
Il ricorso 24 gennaio 2002 __________ è accolto.
1.1. Di conseguenza, la decisione 11 gennaio 2002 di avviso e assegnazione di termine ex art. 107 LEF dell’UEF di __________ è annullata.
1.2. Un termine di 20 giorni dalla ricezione di questa sentenza è fissato a __________, per promuovere davanti al Tribunale competente (art. 109 LEF) contro la ditta __________ un’azione di contestazione della sua pretesa, altrimenti essa sarà ritenuta riconosciuta nell’esecuzione in atto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UEF di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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