AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00157
Data decisione, Autorità: 21.05.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00157
Lugano 21 maggio 2001 /FP/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 marzo 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti di
procedura concernente anche
richiamata l’ordinanza presidenziale 13 aprile 2001 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale.
viste le osservazioni 26 marzo 2001 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti. In data 12 marzo 2001 l’UE di Lugano ha stabilito il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del debitore, determinato come segue:
Introiti:
Salario fr. 4’500.--
Minimo di esistenza:
importi di base fr. 1'550.--
locazione fr. 1’135.--
cassa malati fr. 772.35
trasferte fr. 150.--
pasti fuori dom. fr. 240.--
trasferte a __________ fr. 300.--
ass. diverse fr. 200.--
totale deduzioni fr. 4’347.35
B. Con ricorso 26 marzo 2001il creditore __________ insorge contro tale provvedimento contestando il riconoscimento nel minimo di esistenza delle spese che l’escusso deve sostenere per la propria convivente.
C. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
La Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 prevede al punto 3 che l’importo base mensile per due coniugi o due altre persone adulte che formano una durevole comunione domestica ammonta a fr. 1'550.--. Nel caso in esame __________ ha affermato con scritto 30 marzo 2001 di vivere con __________ dal febbraio 2000. Interrogato formalmente il 12 aprile 2001 l’escusso ha dichiarato di provvedere al mantenimento della convivente e dei figli di quest’ultima. __________ ha pure affermato di provvedere al pagamento della cassa malati della convivente per poterle garantire le costose cure di cui necessita, essendo __________ gravemente ammalata (cfr. verbale d’interrogatorio formale 12 aprile 2001). Di conseguenza in base agli atti ed alle risultanze istruttorie si può affermare che __________ e __________ formano una durevole comunione domestica ai sensi del punto 3. della Tabella e quindi va riconosciuto quale importo base la cifra di fr. 1'550.--.
Nel caso in cui sia il debitore che la sua convivente (considerata agli effetti del diritto esecutivo alla stessa stregua di coniuge) dispongono di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179). Ne consegue che nel calcolo del minimo di esistenza di __________ devono essere considerati anche gli eventuali redditi della convivente __________. Orbene dalla notifica della tassazione relativa al periodo 1999/2000 risulta che la signora __________ dispone di un reddito imponibile di fr. 46'041 annui, pari a fr. 3'836.75 al mese. Di conseguenza tale importo deve essere considerato nel calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico di __________. Resta riservato un riesame del pignoramento, nel caso in cui l’escusso dimostrasse che il reddito della convivente risulti minore di quello stabilito da questa Camera.
Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178). Se l’escusso vive in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno computate le spese connesse con l’immobile. Esse consistono degli interessi ipotecari (senza ammortamento), dei contributi di diritto pubblico e delle spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile. (cfr. punto 1.2 della Tabella).
Nel caso in esame al debitore è stato riconosciuto l’importo mensile di fr. 1'135.-- relativo agli interessi ipotecari per un appartamento di proprietà della convivente situato a __________. Considerato che tale alloggio risulta occupato dall’escusso unitamente alla signora __________ ed ai figli di quest’ultima, l’importo riconosciuto dall’UE di Lugano appare adeguato alle circostanze
Per il punto 4 b della Tabella il debitore che è costretto a prendere i pasti fuori casa ha diritto ad un supplemento di fr. 11.-- per ogni pasto principale. Dagli atti risulta che il debitore lavora presso il negozio di mobili __________. Egli consuma regolarmente il pasto di mezzogiorno sul posto di lavoro. Di conseguenza possono essere riconosciuti soltanto fr. 220.—mensili in luogo di fr. 240.-- ammessi dall’Ufficio. Egli ha inoltre affermato di recarsi sul luogo di lavoro in treno. L’importo di fr. 150.-- riconosciuto a titolo di spese di trasferta corrisponde al prezzo dell’abbonamento __________ ed è quindi da ritenere corretto.
ha affermato di pagare i premi della cassa malati per la convivente ed i figli di quest’ultima, mentre il proprio premio risulta scoperto per sua stessa ammissione. Orbene a titolo di premio della cassa malati può essere riconosciuto unicamente il premio relativo alla copertura di base secondo la LaMal, mentre le coperture secondo la LCA non vengono ammesse nel calcolo del minimo di esistenza. Nel caso di specie possono essere ammessi unicamente i costi relativi al premio per la convivente dell’escusso, non sussistendo nei confronti dei figli di __________ alcun obbligo di mantenimento. Da informazioni assunte da questa Camera il premio relativo alla copertura di base della cassa malati __________, presso la quale risulta assicurata la convivente del debitore, ammonta a fr. 277.--, unico importo che può essere riconosciuto in sede di calcolo del minimo di esistenza. Non possono per contro venir riconosciute le spese di trasferta presso la __________ di __________ non rientrando tali prestazioni nella copertura di base secondo la LaMal. Si ricorda tuttavia al debitore che, ove ve ne fossero i presupposti, la Tabella prevede al punto 8 il riconoscimento delle spese mediche rilevanti ed imminenti al momento del pignoramento, previa produzione dei documenti giustificativi, mediante il riesame del pignoramento.
L’UE di Lugano ha riconosciuto alla voce assicurazione diverse l’importo di fr. 200.--. Ritenuto che di regola le singole deduzioni devono essere giustificate, viste le peculiarità del caso in esame e considerato che non sono state riconosciuti gli importi relativi alle spese accessorie dell’immobile, tale importo appare adeguato alle circostanze e va quindi confermato.
Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di __________ si presenta come segue:
Introiti:
Salario fr. 4’500.-- (54%)
Reddito della convivente fr. 3’836.75 (46%
Totale dei redditi fr. 8'336.75
Minimo di esistenza:
importi di base fr. 1'550.--
locazione fr. 1’135.--
cassa malati fr. 277
trasferte fr. 150.--
pasti fuori dom. fr. 220.--
ass. diverse fr. 200.--
totale deduzioni fr. 3'532.-- (54% = fr. 1'907.--)
E’ pignorata la quota eccedente il minimo di esistenza a carico di __________ determinato in fr. 1'907.--
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
Il ricorso 26 marzo 2001 __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza è ordinato il pignoramento della quota del reddito di __________ eccedente il minimo vitale determinato in fr. 1'907.--.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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