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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2002.00001
Data decisione, Autorità: 14.03.2002, CEF
Incarto n. 14.2002.00001
Lugano 14 marzo 2002 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.__________) promossa con istanza 23 ottobre 2001 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano (doc. D) notificato il 17 novembre 2001 per il pagamento di fr. 19'730.-- oltre interessi e spese;
vista la sentenza 14 dicembre 2001 della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, che ha accolto l’istanza e respinto pertanto in via provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo;
preso atto dell’appello 8 gennaio 2002 della società immobiliare __________ nonché delle osservazioni 1. febbraio 2002 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la decisione impugnata è stata intimata all’appellante il venerdì 14 dicembre 2001 e le è pervenuta il 17 dicembre 2001;
che l’atto appellatorio è stato spedito a questa Camera solo l’8 gennaio 2002;
che l’appellante lo ritiene tempestivo, tenuto conto delle ferie giudiziarie di diritto federale, mentre la controparte lo reputa tardivo, in quanto il termine di 10 giorni, iniziato prima delle ferie, sarebbe scaduto il terzo giorno utile dopo le ferie, ossia in concreto il 4 gennaio 2002;
che il diritto esecutivo federale non prescrive né proibisce un ricorso contro la sentenza di rigetto dell’opposizione, lasciando ai cantoni la competenza di istituire rimedi di diritto cantonale e di organizzarne la procedura, che deve tuttavia avere carattere sommario (cfr. art. 25 n. 2 lett. a LEF) e rispettare lo spirito e gli imperativi del diritto esecutivo federale, in particolare il principio di celerità (per una critica dell’approvazione da parte del Consiglio federale di leggi cantonali che hanno introdotto rimedi di diritto ordinari contro le sentenze di rigetto, cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 81 ss. ad art. 84);
che il diritto ticinese prevede, contro le decisioni di rigetto dell’opposizione, il rimedio dell’appello o del ricorso per cassazione a dipendenza del valore litigioso (art. 22 LALEF);
che “per le ferie valgono le disposizioni della LEF” (art. 23 cpv. 1 LALEF);
che da quest’ultima norma non risulta chiaramente se è applicabile soltanto la disposizione federale che definisce i periodi di ferie (art. 56 n. 2 LEF) oppure anche quella determinante gli effetti delle ferie sulla decorrenza dei termini (art. 63 LEF), ossia se, per quanto concerne il problema qui in esame, il termine di appello che viene a scadere durante le ferie esecutive di diritto federale è sospeso durante le medesime (art. 132 CPC, per il rinvio dell’art. 25 LALEF) o se è prorogato fino al terzo giorno utile dopo la fine delle ferie (art. 63 LEF);
che nella prima ipotesi l’appello sarebbe da considerare tempestivo, poiché il termine di appello avrebbe cominciato a decorrere solo dal 2 gennaio 2002 (art. 131 cpv. 1 e 132 CPC);
che invece nella seconda ipotesi esso andrebbe dichiarato irricevibile per tardività, visto che il termine, non sospeso dalle ferie (art. 63, 1. periodo LEF), sarebbe scaduto il 27 dicembre 2001, scadenza però riportata al 4 gennaio 2002 per l’effetto dell’art. 63, 2. periodo LEF, ritenuto che non è applicabile al caso di specie la giurisprudenza (cfr. DTF 121 III 284 s.) – peraltro non costante (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 63) – secondo la quale il dies a quo dei termini che cominciano a decorrere da un atto esecutivo notificato durante le ferie va riportato al primo giorno utile dopo la fine delle ferie, per il motivo che la notifica della sentenza di rigetto è regolare poiché intimata prima delle ferie (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 63 a contrario);
che in effetti, il dies a quo (ossia il giorno dal quale un termine comincia a decorrere ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 LEF) del termine di appello è nel caso di specie anteriore al primo giorno delle ferie natalizie (18 dicembre 2002) (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 63), anche se non viene considerato per il computo del termine (art. 31 cpv. 1 LEF);
che vigente la legge cantonale del 1991 di attuazione della LEF (AEF), poi sostituita con l’attuale LALEF del 12 marzo 1997, questa Camera aveva a due riprese considerato applicabile l’art. 63 LEF al termine di appello contro le sentenze di rigetto dell’opposizione (cfr. CEF 20 ottobre 1976 in re E. c/ W., Rep. 1978, 177 s.; CEF 15 giugno 1989 in re M.J. c/ R.M., Rep. 1990, 294 ss.), parere peraltro condiviso dalla Camera di cassazione civile (cfr. i rif. in Cocchi/Trezzini, CPC commentato, Lugano 2000, n. 15 ad art. 22 LALEF);
che il testo dell’art. 57 AEF era tuttavia diverso dall’art. 23 LALEF, in quanto disponeva che “non vi sono ferie per le autorità giudiziarie ove si tratti di procedura sommaria” (cfr. succitato Rep. 1976, 177);
che non vi sono però spiegazioni nel Messaggio n. __________ del 6 novembre 1996 sull’adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre 1994 della LEF (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, coll. “blu” CFPG n. 3, Lugano 1998, appendice VI, p. 373 ss.), all’origine dell’adozione della LALEF e della LPR, sui motivi del cambiamento di formulazione dell’art. 23 LALEF, di modo che si può già escludere che il legislatore abbia voluto sostanzialmente modificare la regola esistente;
che del resto con l’art. 13 LPR, il cui testo (“come ferie valgono quelle stabilite dalla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento”) è analogo a quello dell’art. 23 LALEF, si è inteso evitare equilibrismi interpretativi fondati sul dualismo tra norme di diritto federale e disposizioni procedurali cantonali (cfr. Cometta, op. cit., p. 214);
che la volontà del legislatore cantonale di semplificare la legislazione esecutiva esclude la tesi secondo la quale agli art. 13 LPR e 23 LALEF si rinvierebbe solo all’art. 56 LEF e non anche all’art. 63 LEF;
che pur volendo interpretare l’art. 23 cpv. 1 LALEF nel senso più favorevole per l’appellante, si giungerebbe comunque allo stesso risultato, poiché, secondo il Tribunale federale (DTF 115 III 93 s., cons. 3; 50 I 226 s., cons. 2) e la dottrina apparentemente maggioritaria (cfr. Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 63; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 89 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 79 ad art. 84), l’art. 63 LEF è anche applicabile – ove il diritto cantonale preveda un rimedio giuridico ordinario – al termine per ricorrere contro la decisione di rigetto dell’opposizione scadente durante le ferie, a motivo che dal senso e lo scopo della legge federale si deve dedurre il carattere generale della norma procedurale di cui all’art. 63 LEF;
che l’appello 8 gennaio 2002 va quindi dichiarato irricevibile per tardività;
che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Richiamati gli art. 31, 63, 82 LEF; 23 LALEF; 48, 49, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
L’appello 8 gennaio 2002 della società immobiliare __________ è irricevibile per tardività.
La tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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