AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.2001.00192
Data decisione, Autorità: 14.05.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00192 15.2001.00206
Lugano 14 maggio 2001 /FC/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi
contro l'operato dell'Ufficio esecuzione di Lugano
nell'esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa da
contro
con quale parte interessata (aggiudicataria)
in materia di realizzazione immobiliare (aggiudicazione);
richiamate le osservazioni riferite all'incarto n. __________:
3 maggio 2001 della __________
8 maggio 2001 dell'UE di Lugano;
viste le osservazioni riferite all'incarto n. __________:
7 maggio 2001 della __________
8 maggio 2001 dell'UE di Lugano;
ritenuto
in fatto:
__________ contro __________, l'Ufficio esecuzione di Lugano ha fissato l'incanto
per il __________ alle ore __________ con avviso d'incanto __________,
pubblicato sul FUSC e sul FUC e trasmesso anche al debitore ex art. 125 cpv. 3
LEF, applicabile in virtù del rinvio dell'art. 156 LEF.
B. Con atto 13 gennaio 2000 [recte: 2001] l'Ufficio esecuzione di Lugano ha invitato l'escusso a collaborare con il perito per l'accertamento del valore dell'immobile oggetto dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno.
C. Con ulteriore atto 1. febbraio 2001 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha comunicato ex combinati art. 37 e 102 RFF l'elenco oneri agli interessati, tra cui il debitore __________, con l'indicazione che l'immobile sarà venduto agli incanti il __________ alle ore __________.
D. Saputo dall'escusso, suo conoscente, che il __________ vi sarebbe stata la vendita ai pubblici incanti, __________ si è presentato prima delle __________ ma dopo le __________ presso la sala incanti dell'Ufficio esecuzione di Lugano. In tale occasione ha saputo che il fondo era già stato venduto alla signora __________ per fr. 197'000.-- [recte: fr. 192'000.--]. __________ afferma che sarebbe stato disposto ad offrire una somma maggiore di quella per la quale l'immobile era stato aggiudicato.
E. Dal verbale d'incanto risulta che il fondo è stato aggiudicato a __________ per fr. 192'000.-- e che le operazioni d'incanto si sono concluse alle 14.50.
F. Con gravami 19 aprile 2001 (inc. n. 15.2001.192) e 17 aprile 2001 (inc. n. 15.2001.206), di tenore sostanzialmente convergente, __________ e __________ hanno chiesto la revoca dell'aggiudicazione, l'anticipazione dell'incanto avendo determinato pregiudizi irreparabili: per l'escusso un minor introito e per __________ l'impossibilità di portarsi oblatore.
G. L'aggiudicataria __________, la creditrice pignoratizia __________ e l'Ufficio esecuzione di Lugano hanno chiesto la reiezione del gravame, atteso che decisiva è la pubblicazione sul FUC e inoltre quando vi siano dati discordanti sull'ora dell'incanto è dovere di ogni interessato di attivarsi per accertare il momento topico. A __________ si rimprovera di non essere stato destinatario di nessun atto in deroga alla pubblicazione su FUSC e FUC, di non aver indicato l'importo che avrebbe offerto e di non averne dimostrato la disponibilità.
Considerato
in diritto:
1.a) Più ricorsi - presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum - formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti (CEF 16 febbraio 1999 in re S. S. & LLCC c. SA D. cons. 1a; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a all'art. 5 LPR, p. 96 s.).
Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 8 gennaio 1997 in re E. F. e A. F. c. F. AG; CEF 15 marzo 1996 in re P. SA c. C. SA; CEF 1. marzo 1996 in re F. P. c. P. S. SA; CEF 14 dicembre 1995 in re A. P. c. BdS; CEF 28 settembre 1995 in re Banca U. c. E. R.; CEF 29 agosto 1995 in re Banca C. c. R. R. e CEF 18 agosto 1995 in re M. L. B. c. R. R.).
b) Il provvedimento di congiunzione e la reiezione dell'istanza di congiunzione - atti istruttori resi in applicazione di ragioni di opportunità anche con ordinanza presidenziale nel senso dell'art. 24a LPR - non determinano in linea di principio pregiudizio di sorta per le parti dal profilo sostanziale (Cometta, op. cit., n. 2.1.1.b all'art. 5 LPR, p. 97). Anche sui costi procedurali la misura resta senza conseguenze pratiche (cfr. nello stesso senso, ma riferito al ricorso ex art. 19 LEF al Tribunale federale, STF [CEF] 3 agosto 1998 in re M. R. c. A. I. cons. 1a), perché la procedura di ricorso ex art. 17 LEF è di regola gratuita.
c) I ricorsi 19 aprile 2001 (inc. n. 15.2001.192) di __________ e 17 aprile 2001 (inc. n. 15.2001.206) di __________ sono entrambi riferiti alla stessa aggiudicazione di un fondo nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, di cui i ricorrenti chiedono la revoca. Le due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.
La legittimazione attiva al ricorso - sulla nozione cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 36-38 all'art. 17 LEF - è data tanto per l'escusso quanto per il preteso oblatore, l'equivoca doppia indicazione temporale essendo suscettibile in linea di principio di pregiudicare i legittimi interessi di entrambi: il primo, quale destinatario dell'ultimo atto dell'Ufficio esecuzione di Lugano a lui diretto indicante le ore __________ quale inizio della vendita all'incanto, siccome leso dal preteso minor importo realizzato, mentre il secondo, potenziale oblatore, non ha potuto portarsi aggiudicatario, pur potendo confidare che l'indicazione temporale datagli da uno dei diretti interessati fosse esatta.
Per l'art. 125 cpv. 3 LEF, applicabile all'esecuzione in via di realizzazione del pegno in virtù del rinvio dell'art. 156 LEF, l'organo d'esecuzione avvisa il debitore del giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto. L'Ufficio esecuzione di Lugano ha ossequiato tale disposto con la comunicazione dell'avviso d'incanto __________, inviata anche al debitore, per il __________ alle ore __________.
Per l'art. _________, applicabile all'esecuzione in via di realizzazione del pegno in virtù del rinvio dell'art. ________, l'elenco oneri deve essere comunicato agli interessati, tra cui vi è anche il debitore. L'Ufficio esecuzione di Lugano ha sì provveduto a siffatta incombenza, indicando però erroneamente che l'immobile sarebbe stato venduto agli incanti il __________ alle ore __________.
Questo errore è causale per il pregiudizio patito dai ricorrenti nel senso che ne costituisce il nesso naturale. Va ora esaminato se siffatto nesso è anche adeguato.
Secondo l'art. 9 Cost. ognuno ha il diritto di essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. La giurisprudenza del Tribunale federale già sanciva questo diritto, deducendolo dal previgente art. 4 vCost. In quanto sia fatto valere nei confronti degli organi dello Stato, come nel caso dell'ufficio d'esecuzione quale autorità legittimata a prendere provvedimenti amministrativi, il principio della tutela della buona fede assume il carattere di diritto fondamentale, suscettibile di essere invocato davanti ad un'autorità giudiziaria (Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della Costituzione federale, del 20 novembre 1996, in: FF 1997 I 134-136, riferito all'art. 8 del progetto, corrispondente al vigente art. 9 Cost.; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. ed., Berna 1999, p. 488).
Un'indicazione errata dell'ora dell'incanto non deve in linea di principio comportare pregiudizi alle parti. Ne consegue che un'informazione errata può determinare, nel singolo caso, una modifica dell'orario d'inizio nel senso più favorevole a chi se ne prevale. Accertato che sono stati dati orari divergenti, decisivo sarà in un caso come quello sottoposto a giudizio il termine temporale successivo. Certo è che la parte che conosceva l'erroneità dell'ora indicata, o che avrebbe dovuto notarla dando prova della dovuta diligenza, non può prevalersi della buona fede: tuttavia, a questo riguardo, solo gravi manchevolezze di una parte o del suo patrocinatore possono ritorcersi contro di lei.
a) Tanto la creditrice pignoratizia procedente quanto l'aggiudicataria sono dell'avviso che il debitore, e di conseguenza anche il conoscente quale aspirante oblatore, si sarebbe dovuto attivare in presenza di due diverse indicazioni temporali. Nel caso di specie, non vi era però alcun motivo per il debitore, non patrocinato da un avvocato, di dubitare che il secondo dato non fosse corretto. Ne consegue che non può darsi manchevolezza rilevante a suo carico: anche il conoscente __________ non poteva avere elementi di dubbio sulla rispondenza dell'orario d'inizio indicatogli dall'escusso.
b) La procedura di aggiudicazione avendo prematuramente preso inizio ed essendosi conclusa alle __________, ossia dieci minuti prima del termine previsto secondo l'ultima comunicazione giunta al debitore e prima che __________ potesse formulare un'offerta in termini rituali, i gravami devono essere accolti e l'aggiudicazione revocata. L'organo d'esecuzione procederà indilatamente ad una nuova sollecita vendita ai pubblici incanti.
Richiamati gli art. 9 Cost.; 17, 20a cpv. 1, 125 e 156 LEF; 37 e 102 RFF; 5 cpv. 1 LPR; 51 LPamm; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
Le procedure inc. n. 15.2001.192 e 15.2001.206 sono dichiarate congiunte.
I ricorsi 19 aprile 2001 (inc. n. 15.2001.192) di __________ e 17 aprile 2001 (inc. n. 15.2001.206) di __________ sono accolti.
2.1. Di conseguenza è revocata l'aggiudicazione a __________ del fondo mappale n. __________, intestato ad __________, di cui al provvedimento di aggiudicazione 29 marzo 2001 dell'Ufficio esecuzione di Lugano.
2.2. L'Ufficio esecuzione di Lugano procederà alla sollecita vendita ai pubblici incanti del fondo n. ________
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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