AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.00074
Data decisione, Autorità: 04.08.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00074
Lugano 4 agosto 1998/FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 marzo 1997 da
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 27 febbraio/1° marzo 1997 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 15 maggio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza è respinta in via definitiva l'opposizione interposta al summenzionato PE.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 26 maggio 1997 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 20 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 27 febbraio/1° marzo 1997 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di complessivi fr. 139'984.60 oltre interessi, indicando quale titolo di credito "sentenza del Landgericht __________ di data 15.3.96 (comprendente la somma capitale, le spese e la provvigione); Kostenfestsetzungsbeschluss del Landgericht __________ di data 19.6.96 [...]". L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa sulle citate decisioni (doc. B e C) che condannano l'escusso al pagamento a __________ di DM 150'000.-- oltre interessi al 6% dal 15. dicembre 1995, DM 674.50 e DM 9'307.98 oltre interessi al 4% dal 28 marzo 1996.
La sentenza 15 marzo 1996 (doc. B) è munita di timbro attestante la crescita in giudicato e la notifica alle parti; vi è pure un certificato di notifica (Zustellungszeugnis) che attesta l'intimazione al convenuto, per rogatoria tramite la Pretura di Lugano, dell'istanza di __________e della citazione all'udienza. La sentenza contumaciale è stata notificata a __________ direttamente per posta. Pure la decisione circa la determinazione dei costi (Kostenfestsetzungsbeschluss) reca l'attestazione della crescita in giudicato e dell'intimazione per posta.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha eccepito l'assenza di prova dell'avvenuta notifica in tempo utile delle decisioni in oggetto. In particolare la semplice notifica per posta sarebbe contraria all'art. 27 n. 2 CL poiché in urto con i disposti della Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (in seguito Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965). Nemmeno il requisito di cui all'art. 47 n. 1 CL sarebbe poi adempiuto.
Siccome __________ è sempre stato domiciliato ad __________il Tribunale di __________sarebbe incompetente ed avrebbe dovuto dichiararsi tale ex art. 20 cpv. 1 CL.
L'escutente ha contestato l'applicabilità dell'art. 27 n. 2 CL all'intimazione di una sentenza, la norma farebbe unicamente riferimento all'atto introduttivo della causa. L'escusso avrebbe poi ammesso di aver ricevuto la sentenza per posta, egli avrebbe quindi potuto impugnarla se lo avesse voluto. La crescita in giudicato di una decisione sarebbe poi da valutare secondo le disposizioni processuali dello Stato giudicante, in concreto l'intimazione sarebbe conforme alla normativa germanica. Il tribunale di __________sarebbe competente sia secondo la CL sia secondo il diritto interno (cfr. §29 e 603 CPC tedesco). Il giudice del rigetto poi non potrebbe esaminare la competenza del giudice estero che ha emanato la decisione.
D. Con sentenza 15 maggio 1997 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha accolto l'istanza argomentando che il riconoscimento di una sentenza estera presuppone che la domanda giudiziale sia stata effettivamente notificata al convenuto. L'istante deve inoltre provare che la decisione è cresciuta in giudicato e che è stata regolarmente notificata secondo le leggi dello Stato d'origine. In concreto le notifiche di istanza, citazione all'udienza e sentenza sono avvenute conformemente alla legislazione tedesca, l'escusso si trovava quindi nella condizione di tutelare i propri interessi. L'art. 5 n. 1 CL prevede espressamente la competenza del giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, l'eccezione di incompetenza è quindi infondata. Da ultimo non può essere applicata d'ufficio la riserva di cui all'art. Ibis del Protocollo n. 1 CL.
E. Contro la sentenza del giudice di prime cure si è tempestivamente aggravato l'escusso ribadendo le proprie argomentazioni. Al momento della ratifica della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 la Svizzera si è opposta all'applicazione sul suo territorio degli art. 8 e 10: non sarebbe quindi valida una notificazione per posta ad una persona domiciliata in Svizzera. Per quel che riguarda la competenza l'appellante, all'udienza di discussione, avrebbe eccepito la competenza del tribunale tedesco poiché non corrispondente a quello del suo domicilio. In questo senso egli avrebbe fatto valere l'art. 59 Cost. Il giudice di prime cure avrebbe quindi dovuto far uso della riserva di cui al Protocollo n. 1 e negare il riconoscimento delle due decisioni in oggetto.
F. Con osservazioni 20 giugno 1997 __________ fa rilevare che la Svizzera già aveva opposto una riserva alla trasmissione degli atti giudiziari esteri per posta anche in occasione della ratifica delle precedenti Convenzioni dell'Aja. Ciononostante il TF ha già avuto modo di stabilire che sentenze germaniche intimate per posta erano comunque cresciute in giudicato e eseguibili in Svizzera. La riserva di cui al Protocollo n. 1 non sarebbe poi applicabile poiché __________non ha eccepito l'incompetenza davanti al tribunale tedesco.
Considerato
in diritto
L'entrata in vigore della CL con la relativa procedura di exequatur e la modifica degli art. 511 ss. CPC non impediscono al creditore di una pretesa stabilita in una sentenza sottoposta alla CL di procedere secondo l'art. 512 CPC. In sostanza infatti nulla è cambiato quando il creditore non voglia godere dei vantaggi che la CL gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che gli consente di iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto esecutivo e pertanto senza che il debitore sia previamente avvertito: in siffatta evenienza il giudice del rigetto si limita all'esame preliminare del riconoscimento della sentenza estera - secondo il diritto al riconoscimento materiale previsto dalla CL - nella procedura abituale di rigetto definitivo dell'opposizione (cfr. BlSchK 1997, p. 63-64; Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, II vol., Berna 1997, n. 1923 ss. e dottrina citata ai n. 2068 e 2070).
Secondo l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Ex art. 81 cpv. 3 LEF se la sentenza è stata pronunciata in uno Stato estero con il quale esiste un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, l'escusso può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato.
3.a) L'art. 27 n. 2 CL, che vieta il riconoscimento di una sentenza straniera se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato al convenuto regolarmente e in tempo utile, non concerne la notifica della sentenza. Per quest'ultima fa stato unicamente l'art. 47 n. 1 CL. Tale norma prescrive che la parte che chiede l'esecuzione deve provare, tramite qualsiasi documento, che, secondo le leggi dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata. Il requisito della notifica è adempiuto se vi è la prova che il convenuto ha effettivamente ricevuto la sentenza, ciò indipendentemente dal rispetto o meno delle norme nazionali, estere o internazionali relative alla notifica di atti giudiziari (cfr. Donzallaz, op. cit., II vol., n. 3751). Non deve quindi essere considerata la Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965.
b) In concreto i timbri di crescita in giudicato apposti dal tribunale di Regensburg sulle due decisioni in oggetto attestano l'esecutività delle stesse secondo la normativa tedesca. Il citato tribunale ha pure certificato la notifica per posta delle decisioni al convenuto contumace. Quest'ultimo era stato poi avvertito che la notifica della sentenza, nel caso in cui non avesse indicato un rappresentante in __________, sarebbe avvenuta per posta (cfr. doc. E). Egli ha sempre contestato solo la forma della notifica senza mai eccepire la mancata ricezione degli atti giudiziari. __________ ha poi ammesso l'invio per posta delle decisioni ("Nella fattispecie la condizione di cui all'art. 47 CL, di natura imperativa per la delibazione della sentenza, non è stata adempiuta, essendo stato il giudizio inviato per posta...", verbale di udienza 13 maggio 1997, p. 3, secondo capoverso). Visto quanto sopra, nonostante non sia dato di conoscere il genere di invio postale utilizzato, si deve considerare provata la ricezione delle due decisioni da parte dell'escusso.
Non ricorre quindi in casu nessuno dei motivi indicati dagli art. 26 ss. CL per negare il riconoscimento di una sentenza estera. __________ ha prodotto tutti i documenti necessari ex art. 46 e 47 CL.
4.a) A norma dell'art. Ibis Protocollo n.1 della CL (RS 0.275.11) la Svizzera può negare la dichiarazione di esecutività ad una decisione resa in uno Stato contraente se, cumulativamente, la competenza del giudice si fonda unicamente sull'art. 5 CL (lett. a), al momento dell'introduzione dell'azione il convenuto era domiciliato in Svizzera (lett. b) e il convenuto si oppone alla richiesta di esecuzione senza aver in precedenza rinunciato a far valere la riserva (lett. c).
b) L'entrata in materia senza riserve nel merito presso il giudice estero, prevista dall'art. 18 CL, ha per conseguenza che il convenuto domiciliato in Svizzera non potrà più prevalersi della riserva di cui all'art. Ibis del Protocollo n. 1, tale comportamento è assimilato a una rinuncia; rimane invece la facoltà di chiedere l'applicazione della riserva se il tribunale estero emana una decisione contumaciale (cfr. Messaggio 21 febbraio 1990 sulla CL, § 223.33, pag. 29; Donzallaz, op. cit., II vol., n. 3270, 3273 e nota 968). Perché il giudice dell'exequatur possa considerare la riserva è necessario che il convenuto la sollevi esplicitamente (cfr. Donzallaz, op. cit., II vol., n. 3268 e riferimenti ivi citati).
c) Nel caso di specie non è contestato il domicilio svizzero dell'escusso al momento dell'introduzione dell'azione in __________. Dalla sentenza (doc. B, p. 4) si evince che la competenza del tribunale di __________ deriva unicamente dal luogo di adempimento dell'obbligazione in esame (art. 5 cifra 1 CL, § 29 Codice di procedura civile tedesco); l'istante, cui incombeva l'onere della prova (cfr. Gerardo Broggini in: La Convenzione di Lugano - temi scelti e prime esperienze, atti della giornata di studio del 19 ottobre 1992, p. 95 n. 85), non ha dimostrato l'esistenza di altri criteri di competenza.
__________, contumace in __________, non ha rinunciato alla riserva. Egli si è però opposto in prima istanza al riconoscimento e all'esecuzione in Svizzera delle decisioni con argomentazioni che non concernevano il Protocollo n. 1. In particolare ha fatto valere l'incompetenza del giudice tedesco ai sensi della CL e non, come sostenuto in appello, l'applicazione dell'art. 59 Cost. Si è quindi correttamente determinato il Segretario assessore che ha ritenuto che la mancata esplicita menzione della riserva in prima sede ne impedisse l'applicazione.
Il TF ha però stabilito che, in un ricorso di diritto pubblico per violazione delle norme di un trattato internazionale in materia di esecuzione delle sentenze, il ricorrente è abilitato a portare argomenti mai sollevati in precedenza così come a produrre nuovi mezzi di prova. L'alta corte federale esamina, in questo caso, liberamente le questioni di fatto e di diritto (cfr. STF 19 settembre 1990 in re E. c. O., cons. 2; DTF 105 Ib 40; DTF 101 Ia 523 s.; Rep 1971 p. 54). In concreto quindi l'appellante potrebbe validamente sollevare davanti al TF la riserva di cui al Protocollo n. 1, così come già ha fatto esplicitamente in sede di appello. Si impone quindi a questa Camera di considerare ricevibile la nuova argomentazione del gravame, trattandosi di novum fondato su un trattato internazionale, per evitare un inutile ricorso all'autorità giudiziaria superiore. Essendo quindi dati tutti i presupposti indicati nell'art. Ibis Protocollo n.1 della CL risulta applicabile la relativa riserva.
E' solo sulla base di siffatto novum che le decisioni germaniche non vanno riconosciute e l'istanza di rigetto deve essere respinta.
Tassa di giustizia e indennità in sede di appello seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF), mentre in prima sede rimangono a carico di __________ per il fatto che ha omesso per negligenza di far valere la citata riserva.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF, 5, 27, 28 e 46 ss. CL, Ibis Protocollo n. 1 CL
pronuncia
I Il ricorso per cassazione [recte: appello] 26 maggio 1997 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 15 maggio 1997 del Segretario assessore della Pretura di Lugano è riformata come segue:
L'istanza 28 marzo 1997 __________, è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 320.-- è posta a carico di __________ che rifonderà a __________ fr. 1'000.-- di indennità.
II La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 500.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 1'000.-- a titolo di indennità.
III Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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