AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.OO007
Data decisione, Autorità: 02.02.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00007
Lugano 2 febbraio 1998 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 ottobre 1996 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 13/26 agosto 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 16/17 gennaio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva per fr. 171'442.85 oltre interessi al 12.50% dal 3.6.1996 su fr. 144'937.20.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 gennaio 1997 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 28 febbraio 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 13/26 agosto 1996 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 146'034.-- oltre interessi al 12,5% dal 3 giugno 1996 e fr. 26'707.05, indicando quale titolo di credito "sentenza 23 marzo 1995 Tribunale de Grande instance di __________(capitale pari a FF 721'257.-- al cambio 0.2395)". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla citata sentenza (doc. A), che condanna l'escussa, solidalmente con __________, al pagamento all'escutente di FF 609'748.52 oltre interessi al 12,50% dal 17 dicembre 1994. Ha pure prodotto il procès verbal de signification 27 aprile 1995 (doc. B), dal quale risulterebbe l'avvenuta notifica a __________, e la certificazione del cancelliere in capo della Corte d'appello di __________che contro la sentenza non è stato fatto appello (doc. D).
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha eccepito la mancata conformità della procedura iniziata da __________ ai dettami della Convenzione di Lugano (in seguito CL). Ha poi fatto valere la riserva sollevata dalla Svizzera e fissata nell'art. Ibis del Protocollo n. 1 CL, i cui presupposti in casu sarebbero dati. La notifica della sentenza poi sarebbe avvenuta in maniera irrituale con riferimento all'art. IV del citato Protocollo e alla Convenzione dell'Aja del 15.10.1965 relativa alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale. __________ ha poi chiesto in via abbondanziale al giudice di verificare la conformità della sentenza prodotta ai disposta di cui agli art. 46 ss. CL. Da ultimo ha contestato il tasso di cambio FF/CHF che non sarebbe stato provato visto che i doc. prodotti in udienza da controparte sarebbero tardivi.
L'escutente ha contestato l'irregolarità della procedura adottata, l'art. Ibis del Protocollo n. 1 CL non sarebbe applicabile venendo a mancare il requisito della competenza del giudice fondata unicamente sull'art. 5 punto 1 CL (cifra 1 lett. a). Siccome la sentenza poteva essere notificata in Francia non entrerebbero in considerazione convenzioni internazionali relative alla notificazione degli atti.
D. Con sentenza 16 gennaio 1997 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha accolto l'istanza argomentando che il creditore può scegliere se richiedere la dichiarazione di esecutività di una sentenza sottoposta alla CL nella procedura di cui agli art. 31 ss. CL oppure, come in precedenza, in via preliminare tramite istanza di rigetto definitivo dell'opposizione. Siccome la convenuta si è costituita in giudizio davanti al Tribunale de grande instance essa ha rinunciato al foro del domicilio non potendo più avvalersene in questa sede; __________ si è inoltre sottomessa all'ordinamento francese, non vi è quindi spazio per l'applicazione della Convenzione dell'Aja. Una copia della sentenza è poi stata regolarmente inviata all'avvocato dell'escussa. La sentenza prodotta adempie tutti i requisiti di cui agli art. 46 ss. CL. Il tasso di cambio, da ultimo, è stato tempestivamente provato, rispetto a quanto indicato nel PE deve essere leggermente corretto verso il basso.
E. Contro la sentenza del giudice di prime cure si è tempestivamente aggravata l'escussa che ha in sostanza ribadito la propria posizione, lasciando cadere l'eccezione relativa al tasso di cambio. La riserva della Svizzera fondata sull'art. 59 Cost. costituirebbe un motivo per rifiutare il riconoscimento di una sentenza straniera e non avrebbe nulla a che vedere con la competenza del giudice che l'ha emanata.
F. Con osservazioni 28 febbraio 1997 l'appellata ha fatto rilevare come l'escussa, cui incombe il relativo onere, non abbia provato l'esistenza del requisito di cui all'art. Ibis cifra 1 lett. a del Protocollo. Per il resto si è riconfermata nelle precedenti argomentazioni.
Considerato
in diritto
L'entrata in vigore della CL con la relativa procedura di exequatur e la modifica degli art. 511 ss. CPC non impediscono al creditore di una pretesa stabilita in una sentenza sottoposta alla CL di procedere secondo l'art. 512 CPC. In sostanza infatti nulla è cambiato quando il creditore non voglia godere dei vantaggi che la CL gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che gli consente di iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto esecutivo e pertanto senza che il debitore sia previamente avvertito: in siffatta evenienza il giudice del rigetto si limita all'esame preliminare del riconoscimento della sentenza estera - secondo il diritto al riconoscimento materiale previsto dalla CL - nella procedura abituale di rigetto definitivo dell'opposizione (cfr. CEF 4 maggio 1995 in re BS c. AA con rif. in: BlSchK 1997 p. 62 ss., Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, n. 1923 ss. e dottrina citata ai n. 2068 e 2070).
Il Segretario assessore si è pertanto correttamente determinato, interpretando per il giusto verso l'art. 512 CPC nel senso che si ricorre alla laboriosa procedura prevista ex art. 513b e 513c CPC solo quando sia espressamente richiesto dal creditore.
Secondo l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Ex art. 81 cpv. 3 LEF se la sentenza è stata pronunciata in uno Stato estero con il quale esiste un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, l'escusso può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato.
A norma dell'art. Ibis Protocollo n.1 della CL la Svizzera può negare la dichiarazione di esecutività ad una decisione resa in uno Stato contraente se, cumulativamente, la competenza del giudice si fonda unicamente sull'art. 5 CL (lett. a), al momento dell'introduzione dell'azione il convenuto era domiciliato in Svizzera (lett. b) e il convenuto si oppone alla richiesta di esecuzione senza aver in precedenza rinunciato a far valere la riserva (lett. c).
L'entrata in materia senza riserve nel merito presso il giudice estero, prevista dall'art. 18 CL, ha per conseguenza che il convenuto domiciliato in Svizzera non potrà più prevalersi della riserva di cui all'art. Ibis del Protocollo n. 1, tale comportamento è assimilato ad una rinuncia (cfr. Messaggio 21 febbraio 1990 sulla CL, § 223.33, pag. 29; Donzallaz, op. cit., vol. II, n. 3273 e nota 968).
In concreto l'appellante è entrata nel merito della questione, dal tenore della sentenza francese (doc. A) risulta che non ha sollevato alcunché circa la competenza del giudice adito o la riserva dell'art. Ibis, fatto rimasto incontestato in questa sede.
ha quindi rinunciato ad avvalersi della riserva. Venendo a mancare il requisito indicato nella lett. c l'art. Ibis Protocollo n. 1 non può trovare applicazione nel caso di specie. A titolo abbondanziale si rileva comunque che la competenza del giudice francese non si fonda esclusivamente sull'art. 5 punto 1 CL: a seguito della regolare comparsa dei convenuti egli è divenuto competente ex art. 18 CL.
Per l'art. 47 cifra 1 CL "la parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata". A norma degli art. 654 e 655 del Nouveau code de procédure civile francese un atto giudiziario deve essere notificato personalmente all'interessato, se ciò non è possibile è permesso effettuare la consegna al custode dell'immobile nel quale il destinatario ha il proprio domicilio o, se questo è sconosciuto, ha la propria residenza. Se la notifica è stata fatta tramite ufficiale giudiziario, l'attestazione scritta di quest'ultimo deve essere considerata sufficiente quale mezzo di prova (cfr. Yves Donzallaz, op. cit., vol. II, n. 3757 e 3759).
ha portato la prova dell'avvenuta notifica della sentenza 23 marzo 1995 alla qui appellante e della sua conformità alla normativa francese (cfr. doc. B e C). Il fatto che l'intimazione sia avvenuta presso quello che, sulla base della dichiarazione del Comune di __________(doc. 1), non era il domicilio di __________ non ne inficia la validità. L'appellante è entrata nel merito della lite senza mai eccepire l'esistenza del domicilio svizzero che era quindi sconosciuto all'autorità francese. Dallo scritto che accompagnava la sentenza notificata (doc. B, ultimo foglio) risulta poi che quest'ultima già era stata recapitata all'avvocato dei convenuti.
Inapplicabile alla fattispecie in esame la Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile e commerciale (Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965), che prescrive all'art. 1 cpv. 1 che "la presente Convenzione è applicabile, in materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all'estero per esservi notificato o comunicato", l'atto francese è stato intimato - regolarmente - nel territorio nazionale.
Per il resto non ricorre nessuno dei casi di cui agli art. 27 e 28 CL. Nulla osta quindi alla dichiarazione, incidentale, di esecutività ed al successivo rigetto definitivo dell'opposizione pronunciato dal Segretario assessore.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF, 511 ss. CPC, 5, 18, 27, 28 e 46 ss. CL, Ibis Protocollo n. 1 CL
pronuncia
L’appello 30 gennaio 1997 ____________________ è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 1'000.-- a titolo di indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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