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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.00001
Data decisione, Autorità: 05.06.1998, CEF
Incarto n. 16.98.00001
Lugano 28 aprile 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 gennaio 1998 presentato da
contro la sentenza 3 dicembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 20 agosto 1997 nei confronti di
con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 5’325.- oltre accessori a saldo
delle loro prestazioni professionali, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a
fr. 2’000.- oltre interessi del 5% dal 25 giugno 1997,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Facendo seguito al mandato loro conferito gli architetti __________ e __________hanno allestito uno studio e relativo progetto di massima per la realizzazione di un padiglione coperto, prestazioni fatturate il 18 aprile 1997 per complessivi fr. 5’325.- (doc. D).
Stante il diniego di pagamento di __________ che si è dichiarata disposta a pagare unicamente l’importo di fr. 2’000.-, __________ e __________ hanno adito la via giudiziaria con istanza 20 agosto 1997.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver conferito agli istanti l'incarico di allestire un progetto per la realizzazione della chiusura della terrazza, progetto che questi avrebbero eseguito di loro iniziativa andando oltre il mandato loro conferito che verteva unicamente su un’offerta di massima circa la fattibilità e il costo della prospettata chiusura della terrazza. La convenuta ha pertanto ribadito la propria disponibilità a corrispondere agli istanti l’importo di fr. 2’000.- a saldo delle loro prestazioni professionali.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto la prova della conformità del lavoro svolto dagli istanti con l’incarico loro conferito dalla convenuta, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo riconosciuto da controparte di fr. 2’000.- non avendo gli istanti comprovato il valore del lavoro svolto.
Con il presente tempestivo gravame __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver erroneamente applicato l’art. 184 cpv. 2 CPC per aver posto a loro carico l’onere della prova del valore dell’opera fornita nonostante controparte non abbia formulato una puntuale contestazione a questo proposito, vertendo il tema del contendere unicamente sull’estensione del mandato loro conferito.
Con osservazioni 9 febbraio 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
È in effetti chiaro che la qualità di parte spetta a quest’ultimi e non alla studio d’architettura del quale sono titolari (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 14; Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1983, § 8 N. 6; ZR 1959 N. 77; IICCA 17 febbraio 1998 in re V. SA/M. e A.M. AG). L’errore nell’indicazione della parte istante non ha conseguenze di carattere processuale e in particolare non è motivo di nullità della procedura per carenza di legittimazione attiva (IICCA 21 luglio 1993 in re I. SA/S., 23 febbraio 1994 in re W. e B./B., 9 gennaio 1998 in re C.S./G.), in quanto da un lato l’errore era facilmente rilevabile (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 3 ad art. 165) e dall’altro non ha comunque impedito alle vere parti - e segnatamente alla convenuta - di prendere posizione sull’istanza (IICCA 12 febbraio 1995 in re L./C., 11 luglio 1995 in re B. e B./G. e llcc.); tanto più che la giurisprudenza è chiaramente indirizzata verso soluzioni che evitino formalismi eccessivi, quando vi è la possibilità di correggere i vizi che inficiano gli atti processuali già compiuti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 99; IICCA 11 luglio 1995 in re B. e B./G. e llcc., 23 agosto 1996 in re C./G.).
Contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti la sentenza impugnata, ancorché opinabile nella sua motivazione per i motivi che verranno indicati di seguito, non è arbitraria nel suo risultato.
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare quest’ultima.
In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Nel campo specifico dell’intervento di un architetto, l'onere della prova circa l'ottenimento di un incarico di progettazione, rispettivamente circa l’estensione del medesimo, incombe a quest’ultimo (Schaumann, Rechtsprechung zum Architektenrecht, 1989, pag. 19, no. 41; Baurecht, 4/92, pag. 93, no. 153 a; Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, 3.ed. 1995, § 1, n. 14a); infatti questa pattuizione, come qualsiasi altra, presuppone un accordo delle volontà reciproche delle parti (art. 1 cpv. 1 CO).
Nel caso di specie, sorgendo contestazione in merito all’estensione del mandato affidato dalla convenuta agli istanti, spettava a quest’ultimi dimostrare il contenuto delle pattuizioni contrattuali, ossia in che cosa consisteva il mandato loro affidato.
Diversamente da quanto concluso dal primo giudice, gli istanti non hanno fatto fronte a tale onere probatorio. Infatti, dalle risultanze istruttorie, in particolare dalla deposizione del direttore della convenuta che ha seguito le trattative con gli istanti, è emerso che durante il primo incontro del 26 novembre 1996 egli ha chiesto agli istanti di verificare “se e cosa fosse possibile realizzare sulla medesima” (ossia sulla terrazza dell’esercizio pubblico della convenuta), mentre esclude di aver richiesto l’allestimento di un progetto di qualsiasi tipo (cfr. teste __________). Quest’affermazione del teste non solo non è stata contestata dagli istanti, ma alla stessa questi non hanno saputo contrapporre nulla, non potendo al proposito valere il verbale doc. A in quanto allestito dagli istanti medesimi e trasmesso a controparte solo successivamente, e meglio il 14 maggio 1997 (doc. F), quando questa aveva già ricevuto sia il progetto e il relativo modellino, sia -soprattutto- la fattura controversa.
Le risultanze istruttorie hanno quindi evidenziato un accordo che non va oltre l’allestimento di un’offerta circa la possibilità di procedere alla prospettata chiusura della terrazza.
In simile evenienza -come confermato dalla giurisprudenza del Tribunale federale- colui che intende farsi assegnare l'esecuzione di un'opera, assume il rischio di sostenere inutilmente le spese di elaborazione dell'offerta di modo che, salvo accordi contrari, i costi delle trattative preliminari devono essere assunti dall'appaltatore, anche se non gli vengono assegnati i successivi lavori. Rimane riservato il caso in cui il committente chiede all’appaltatore uno studio preliminare che va oltre i lavori necessari ad allestire un’offerta per stabilire il costo dell’opera preventivata; in quest’ipotesi, che però non si attua in concreto, il committente non può sottrarsi all’obbligo di remunerare l’appaltatore (DTF 119 II 41; IICCA 13 dicembre 1996 in re K./S.).
In quest’ottica la convenuta non sarebbe quindi neppure tenuta al pagamento della mercede richiesta dagli istanti, sennonché la stessa ha riconosciuto a controparte l’importo di fr. 2’000.- pacifico in questa sede.
Alla luce di quanto sopra esposto risulta pertanto irrilevante la censura ricorsuale secondo la quale la convenuta non avrebbe contestato chiaramente l’ammontare della pretesa fatta valere in giudizio, ovvero il valore del lavoro svolto. La censura come tale sarebbe in ogni caso infondata avendo la convenuta tempestivamente contestato la pretesa avversaria ritenendola eccessiva rispetto al lavoro svolto dagli istanti (cfr. verbale d’udienza 29 settembre 1997 nell’ambito del quale la convenuta ha proposto una perizia giudiziaria volta a stabilire il valore dell’operato degli istanti).
Il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve così essere respinto.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 7 gennaio 1998 di __________ e __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo solidale di versare alla controparte fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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