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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.00020
Data decisione, Autorità: 10.06.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00020
Lugano 10 giugno 1998/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 gennaio 1998 da
contro
per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 12/13 gennaio 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore del Distretto di Lugano ha così deciso il 18 febbraio 1998:
L'istanza è accolta e, di conseguenza, l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 12/13 gennaio 1998 dell'UE di Lugano è respinta in via definitiva per fr. 22'630.-- oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 1998.
TG in fr. 210.--, da anticipare dall'istante, è a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte Fr. 400.-- di indennità;
decisione tempestivamente dedotta in appello il 2 marzo 1998 dalla parte escussa che ha chiesto la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
mentre la precettante con osservazioni 20 marzo 1998 ha chiesto la reiezione dell'appello, protestate spese e indennità;
ritenuto
in fatto:
A. __________ procede contro __________ per il titolo di "tasse di giustizia, spese e ripetibili assegnate in procedure varie". Al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano l'escussa ha interposto opposizione.
B. La precettante ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione con riferimento a tasse di giustizia, spese e indennità per complessivi fr. 22'630.-- così riassunte:
a) sentenza pretorile 12.12.1996 di rigetto provvisorio nell'esecuzione n. __________ (doc. C)
aa) tassa esecutiva fr. 1'500.--
bb) indennità fr. 12'000.--
fr. 13'500.--
b) sentenza pretorile 13.01.1997 sulla domanda di formazione dell'inventario (doc. D)
aa) tassa esecutiva fr. 700.--
bb) indennità fr. 7'000.-- fr. 7'700.--
c) sentenza pretorile 1. febbraio 1997 sulla domanda di cauzione processuale nell'azione di disconoscimento di debito riferita all'esecuzione n. __________ (doc. E)
aa) tassa di giustizia e spese fr. 430.--
bb) ripetibili fr. 500.-- fr. 930.--
d) sentenza della II CCA 9 giugno 1997 sulla cauzione processuale nell'azione di disconoscimento di debito riferita all'esecuzione n. __________ (doc. F)
aa) ripetibili fr. 500.--
Totale fr. 22'630.--
C. Per l'escussa l'istanza di rigetto definitivo va respinta perché contro la sentenza di rigetto provvisorio, che ha originato le varie procedure sommarie, è tuttora pendente l'azione di disconoscimento di debito per fr. 4'031'625.-- oltre accessori, con le contestuali domande di conferma dell'opposizione al PE n. __________ e conseguente protesta di spese e ripetibili riferite anche alla pregressa procedura di rigetto dell'opposizione.
D. Con sentenza 18 febbraio 1998 la Segretaria Assessore del Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva per Fr. 22'630.-- con interessi al 5% dal 9 gennaio 1998 [momento della domanda d'esecuzione] l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ atteso che per quanto qui di rilievo le quattro sentenze costituiscono titolo di rigetto definitivo.
E. Con tempestivo appello, __________ è dell'avviso che "pendente l'azione di disconoscimento, il dispositivo del decreto di rigetto non cresce in giudicato nemmeno per quanto attiene le tasse di giustizia e le ripetibili assegnate nella procedura di rigetto".
F. Con osservazioni 20 marzo 1998 __________ evidenzia che solo fr. 13'500.-- si riferiscono alla procedura di rigetto provvisorio, mentre gli importi di complessivi fr. 9'130.-- hanno altre cause. Per la precettante, vi è sostanziale distinzione tra procedura sommaria di rigetto e ordinaria di disconoscimento, atteso che "per ormai consolidata giurisprudenza l'accoglimento di un'azione di disconoscimento non porta seco né l'annullamento della procedura esecutiva né quello della decisione di rigetto, che pertanto cresce in giudicato (formale) con l'ultima decisione (evt. a seguito di impugnazione) del giudice del rigetto".
Considerato
IN DIRITTO
a) prolungare gli effetti solo provvisori del pronunciato di rigetto provvisorio dell'opposizione;
b) sottoporre la vertenza al giudizio di merito in procedura ordinaria.
Il rigetto provvisorio diviene quindi pienamente esecutorio, dopo che il giudizio sommario è cresciuto in forza di giudicato formale, solo in una delle ipotesi seguenti:
l'escusso non propone azione di disconoscimento;
l'azione di disconoscimento è respinta;
l'azione di disconoscimento è stata stralciata dai ruoli (ad es. per omessa anticipazione delle spese, cfr. DTF 113 III 86).
Se invece l'azione ex art. 83 cpv.2 LEF viene accolta, si ha decadenza di ogni effetto della o delle decisioni di rigetto come pure dell'esecuzione nel suo complesso (Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, SchKG, 4. ediz. 1997, Art. 83, n.18; Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, §19 n.105).
La soluzione contraria, benché ipotizzabile e già attuata (cfr. SJZ 1964, p.272, n.187), non è opportuna dal profilo dell'economia del diritto poiché determina un aumento delle dispute giudiziali su questioni ancora suscettibili di mutamenti: il diritto, come strumento di pace (cfr. Arnold Koller, Der Kampf ums Recht als Aufgabe des Juristen, in: SJZ 1994 p.109: "die ursprünglichste Funktion des Rechts ist die Friedensfunktion"), deve pertanto optare - tra più soluzioni sostenibili - per quella che permette di meglio raggiungere tale obiettivo purché non vi sia pregiudizio irreparabile per gli altri soggetti di diritto interessati.
Ne consegue che spese e indennità riferite alla procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non consentono di ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione quando è ancora pendente, come nel caso di specie, l'azione di disconoscimento del debito.
Anche dal profilo dogmatico non appare del tutto logico che si possa proseguire l'esecuzione su un accessorio (spese e indennità della procedura sommaria) quando sul credito principale vi è ancora disputa di merito (azione ex art. 83 cpv.2 LEF): il principio minus a maiore continetur impone di attendere l'esito della vertenza sostanziale.
Dalla narrativa fattuale sub B si evince che non può darsi rigetto definitivo dell'opposizione sulla tassa esecutiva di fr. 1'500.-- e sull'indennità di fr. 12'000.--, per complessivi fr. 13'500.--, per il riferimento alla sentenza pretorile del 12 dicembre 1996 di rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo nell'esecuzione n. __________ (doc. C), oggetto della nota azione di disconoscimento del debito.
Nihil obstat invece al rigetto definitivo sulle altre posizioni (fr. 7'700.--: formazione dell'inventario, doc. D; fr. 930.--: cauzione processuale, doc. E; fr. 500.--: cauzione processuale, doc. F), per complessivi fr. 9'130.--, non strutturalmente connesse con la pregressa procedura di rigetto provvisorio nel senso che la loro causa non deriva direttamente dal processo sommario di rigetto ex art. 82 LEF.
Richiamati gli art. 80 cpv.1 e 83 cpv.2 LEF
PRONUNCIA
I. L’appello 2 marzo 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 febbraio 1998 della Segretaria assessore del Distretto di Lugano è così riformata:
"1. L'istanza 16 gennaio 1998 della __________ è parzialmente accolta e, di conseguenza, l'opposizione interposta dalla __________ al precetto esecutivo n. __________ del 12/13 gennaio 1998 dell'UE di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 9'130.-- oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 1998.
II. La tassa di giustizia d'appello in Fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, è a carico per 3/5 della __________ e per 2/5 della __________; la __________ rifonderà alla controparte Fr. 300.-- per parte di indennità.
III. Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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