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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.00047
Data decisione, Autorità: 06.05.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00047
Lugano 11 dicembre 1998 FA/fb/fc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 gennaio 1998 da
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 5/7 gennaio 1998 dell’UEF di Locarno limitatamente a fr. 29'804.25 oltre accessori;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 22 aprile 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr. 98'000.-- oltre interessi al 5% dal (v. precetto esecutivo) e fr. 100.-- di spese esecutive.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 aprile 1998 ha postulato il parziale accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________del 5/7 gennaio 1998 dell'UEF di Locarno ___________ ha escusso ___________ per l'incasso di fr. 98'000.-- oltre interessi, indicando quale titolo di credito
"contratto di locazione, convenzione e collaborazione". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore limitatamente a fr. 29'804.25 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 1997 su fr. 12'000.--, dal 1° agosto 1997 su fr. 12'000.-- e dal 1° ottobre 1997 su fr. 5'804.25.
B. All'udienza di contraddittorio l'escutente ha fatto valere un credito, per il periodo giugno 1997 - gennaio 1998, di fr. 48'000.--, riconoscendosi debitore nei confronti dell'escusso per fr. 18'195.75, egli ha quindi postulato il rigetto dell'opposizione per la differenza. __________ ha riconosciuto di dovere fr. 48'000.--, vi sarebbero però fatture da mettere in compensazione per fr. 62'068.65; l'istanza andrebbe quindi respinta.
C. Con sentenza 22 aprile 1998 il Pretore ha accolto l'istanza e rigettato l'opposizione in via provvisoria per fr. 98'000.-- oltre accessori, argomentando che la convenzione e il contratto di locazione prodotti sub doc. A e B costituiscono un valido titolo di rigetto.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________, chiedendone la riforma nel senso di accogliere l'istanza di rigetto di controparte. Il giudice di prime avrebbe giudicato ultra petita e in modo arbitrario. Anche tassa di giustizia e ripetibili andrebbero modificate poiché sproporzionate.
E. Il precettante non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto 1. A norma dell'art. 86 CPC il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
In concreto appare evidente che il giudice di prime cure ha giudicato ultra petita. Agli atti vi è poi riconoscimento di debito (convenzione di collaborazione, doc. A; contratto di locazione, doc. B) unicamente per fr. 48'000.-- oltre interessi, dai quali va dedotto il debito di fr. 18'195.75, riconosciuto dall'escutente (cfr. doc. C e verbale di udienza). L'istanza di rigetto provvisorio andava quindi accolta limitatamente a fr. 29'804.25 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 1997 su fr. 12'000.--, dal 1° agosto su fr. 12'000.-- e dal 1° ottobre 1997 su fr. 5'804.25, così come postulato dallo stesso istante.
Per la determinazione della tassa di giustizia fa stato unicamente l'art. 48 OTLEF; quando il suo ammontare rientra tra i minimi e i massimi di tariffa non è data alla CEF facoltà di modifica: il potere di discrezionalità del primo giudice, purché si muova tra i dati numerici imposti dalla OTLEF, sfugge infatti alla cognizione dell'autorità d'appello (cfr. Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 333 con riferimenti). In concreto l'importo di fr. 500.-- coincide con il limite massimo consentito e, come tale, non è suscettibile di essere diminuito.
Ai sensi dell'art. 62 cpv.1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto dell'opposizione ex combinati art. 82 e 25 n. 2 lett. a LEF, il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b e 3c il Tribunale federale ha rilevato che l'equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e il suo ammontare va fissato nella decisione; sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è poi espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l'indennità - nelle procedure sommarie in materia di esecuzione - comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell'equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv.1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv.1 TOA per le procedure sommarie previste dalla LEF l'onorario va dal 10% al 50% dell'onorario normale calcolato giusta l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20'000.--. In considerazione del valore di causa (fr. 29'804.25.--), della natura della disputa, come pure del tempo impiegato in termini di razionalità, l'indennità calcolata in fr. 1'500.-- in prima sede appare eccessiva e deve essere ridotta a fr. 800.--.
L’appello 30 aprile 1998 __________ va di conseguenza accolto.
Per le peculiarità della fattispecie e ritenuto che l'accoglimento dell'appello è dovuto a un palese errore del giudice di prime cure, non imputabile in alcun modo alla parte appellata, si giustifica di prescindere dal prelevare la tassa di giustizia (cfr. anche Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, p. 145). Per le stesse ragioni non si assegnano indennità d'appello, il precettante non essendosi opposto al gravame.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 86 CPC e 82 LEF,
pronuncia
I L’appello 30 aprile 1998 __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 aprile 1998 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:
"1. L'istanza 13 gennaio 1998 di ____________________ è accolta. Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell'UEF di Locarno limitatamente a fr. 29'804.25 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 1997 su fr. 12'000.--, dal 1° agosto 1997 su fr. 12'000.-- e dal 1° ottobre su fr. 5'804.25.
II. Per il presente giudizio non si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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