AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.00173
Data decisione, Autorità: 04.06.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00173/177
Lugano 4 giugno 1998FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 ottobre 1997
contro
l'operato dell'UEF di Bellinzona e meglio contro il pignoramento 24 settembre 1997
nell'esecuzione n. __________ promossa da
__________ rappr. da __________
nei confronti del ricorrente
richiamata l’ordinanza presidenziale 7 ottobre 1997, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 7 novembre 1997 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di fr. 74’702.50 oltre interessi e spese. L’UEF di Bellinzona ha stabilito il minimo di esistenza del debitore come segue :
Guadagno: debitore fr. 3’977.--
coniuge fr. 4’100.--
Minimo di esistenza:
importi di base fr. 1’370.--
affitto fr. 1’030.--
riscaldamento fr. 100.--
cassa malati fr. 695.--
trasferte fr. 200.--
spese diverse fr. 200.--
totale fr. 3’595.--
eccedenza pignorabile fr. 2’215.45
B. Sulla base di tale calcolo l’UEF con decisione 23 settembre 1997 informava il legale dell’escusso di aver ordinato la trattenuta mensile di fr. 1’737 presso la __________ a far tempo dal mese di settembre 1997.
C. Con ricorso 9 ottobre 1997 __________ insorge contro tale provvedimento sostenendo che il calcolo del minimo d’esistenza, alla voce guadagno, avrebbe erroneamente considerato il reddito della moglie e i redditi dell’escusso derivanti da prestazioni dell’assicurazione invalidità e della previdenza professionale. Inoltre il ricorrente chiede che vengano considerate le seguenti deduzioni:
oneri per imposte,
partecipazioni e franchigia non coperta dalla cassa malati,
leasing della propria autovettura e di quello della moglie,
spese varie non coperte dall’importo di fr. 200.-- riconosciuto dall’UEF di Bellinzona.
D. Con osservazioni 7 novembre 1997 l’UEF di Bellinzona chiede la reiezione del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispone di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179). Ne consegue che la richiesta dell’escusso di non considerare il reddito della moglie nel calcolo degli introiti non può essere accolta.
Le prestazioni della previdenza professionale sono impignorabili fino al verificarsi del caso di previdenza (cfr. Art. 92 n. 10 LEF). Una volta esigibili, tali prestazioni sono limitatamente pignorabili come le altre rendite dell’art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia, decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate nella misura in cui eccedono il minimo vitale. La rendita d’invalidità pagata al debitore dalla sua cassa pensione __________, a causa della sua incapacità lavorativa, è quindi pignorabile ex art. 93 LEF come il salario che sostituisce ( Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 47, p. 174).
__________ pretende che venga tenuto conto degli oneri per imposte comunali, cantonali e federali. La giurisprudenza si é già espressa nel senso che nel computo del minimo vitale non si può tener conto delle spese occorrenti al pagamento delle imposte (DTF 69 III 41-42).
Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).
Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento delle imposte non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso all’Autorità fiscale. Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati agli enti pubblici (Comune, Cantone, Confederazione) creditori.
Il ricorrente chiede che oltre ai premi della cassa malati venga tenuto conto delle franchigie e delle partecipazioni alle spese. Orbene, dai certificati della cassa malati __________ , __________ e __________ prodotti dal ricorrente si evince che l’importo di fr. 695.-- riconosciuto dall’UEF è da considerare eccedente la norma , non essendo limitato alle prestazioni obbligatorie secondo la LAMal: il divieto della reformatio in peius ( art. 22 LPR) non consente di trarne conclusioni processuali in questa sede. Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del minimo di esistenza del debitore non vi è spazio per ulteriori deduzioni oltre all’importo già riconosciuto dall’UEF di Bellinzona.
Le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo d’esistenza del debitore solo se il veicolo venga dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (DTF 104 III 75 cons. 2a e 2b, 97 III 52). Nel caso di specie, il debitore non esercita alcuna attività lucrativa e alla moglie sono stati riconosciuti fr. 200.-- per raggiungere il proprio posto di lavoro. Le spese per il pagamento dei canoni leasing non possono pertanto venire riconosciute.
Non possono inoltre essere accolte le richieste del ricorrente relative ad ulteriori riduzioni per spese varie, in quanto già inglobate nell’importo base di fr. 1’370.-- e nell’importo di fr. 200.-- riconosciuto dall’UEF di Bellinzona.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 92 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 6 ottobre 1997 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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