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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.00110
Data decisione, Autorità: 15.01.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00110
Lugano 15 gennaio 1998 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli
statuendo nella causa aprocedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 febbraio 1997 da
contro
per ottenere l'annullamento ex art. 85 LEF dell'esecuzione n. __________dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Riviera, competente per l'esclusione della giurisdizione bellinzonese, ha così deciso il 4 settembre 1997:
L'istanza 12 febbraio 1997 della __________, è respinta.
TG in fr. 500.--, da anticipare dall'istante, rimane a suo carico. La __________ rifonderà a __________ l'importo di fr. 5'000.-- di indennità;
decisione tempestivamente dedotta in appello l'11 settembre 1997 dalla parte istante che ha chiesto sia giudicato:
§ È di conseguenza annullato il precetto esecutivo n. __________dell'UEF di Bellinzona.
mentre il precettante appellato, con osservazioni 7 ottobre 1997 e domanda di assistenza giudiziaria, ha chiesto la reiezione dell'appello, protestate spese e indennità;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che __________ ha escusso la __________ con precetto esecutivo n. __________del 31 gennaio / 4 febbraio 1997 dell'UEF di Bellinzona per fr. 10'000'000.-- oltre accessori a titolo di "azione risarcimento del danno per sfratto __________ (illiceità delle operazioni di sfratto)";
che la __________ ha interposto tempestiva opposizione;
che con istanza ex art. 85 LEF la __________ ha chiesto l'annullamento dell'esecuzione, atteso che:
__________ e __________ hanno disciplinato definitivamente le rispettive pretese con transazione 5 febbraio 1996, dichiarandosi "interamente tacitate per ogni reciproca pretesa e contropretesa dipendente dal contratto d'affitto, dallo sfratto e da qualsiasi altro rapporto contrattuale esistente";
il PE è "chiaramente un tentativo di intimidazione", privo di qualsivoglia fondamento "dato il chiaro testo della transazione";
"__________ non ha avuto e non ha alcun rapporto contrattuale con la __________, ma figurava come direttore della __________ ";
l'annullamento dell'esecuzione si giustifica perché "l'art. 85, nella nuova versione, è stato previsto proprio per i casi in cui delle persone abusano dell'istituto del precetto esecutivo per danneggiare moralmente e materialmente una persona che non ha alcun debito nei confronti del presunto creditore";
che in sede di contraddittorio 5 maggio 1997 __________ha in sostanza evidenziato che la convenzione 5 febbraio 1996 tra __________ e __________ non può riferirsi alla sua pretesa creditoria nei confronti di una delle parti alla convenzione, atteso altresì che __________ "non ha prodotto, né può essere ritenuta in grado di farlo, documenti atti a comprovare che il credito vantato da __________ nei confronti della __________, credito che si basa su atto illecito, è stato estinto o prorogato ad opera del creditore";
che con sentenza 4 settembre 1997 il Pretore, accertata la carenza di prova documentale dell'estinzione del debito, ha respinto l'istanza di annullamento dell'esecuzione;
che a titolo di riflessione conclusiva il primo giudice ha censurato l'inavvedutezza del legislatore che ha omesso di introdurre - tanto ex art. 85 che 85a LEF - "una specifica norma di protezione dell'escusso, leso da un'esecuzione infondata e soprattutto attuata con puro malanimo";
che l'appello della __________ ripropone in sostanza le argomentazioni espresse in sede di istanza;
che l'annullamento giudiziale dell'esecuzione in procedura sommaria ex art. 85 LEF presuppone che l'escusso provi con documenti che il debito vantato dal creditore sia stato estinto, compresi interessi e spese;
che il potere di cognizione del giudice dell'annullamento in procedura sommaria è limitato a fatti evidenti e di immediato riscontro documentale (Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, §20 n.7-8, p.138);
che nel caso di specie è di tutta evidenza che non vi è prova documentale diretta, liquida e immediata che la pretesa creditoria vantata da __________sia stata estinta da __________;
che anzi __________ costruisce la sua tesi su una convenzione passata tra __________ e __________, dimenticando che il precettante è __________e non
che la tesi dell'abuso di diritto cui si richiama la __________, sviluppata in particolare da questa Camera con il sostanziale assenso del Tribunale federale che ha ripetutamente confermato i vari pronunciati cantonali (cfr. sul tema Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p.297 ss., in particolare p.299-300), risulta ora superata dal nuovo art. 85a LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, che realizza in sostanza l'auspicio espresso (cfr. loc. cit., p.300, colonna destra, n. 2g e nota 32) e introduce un'azione di giattanza di diritto federale tale da consentire - contrariamente all'assunto errato del primo giudice - un significativo miglioramento della posizione giuridica di chi è stato ingiustamente precettato (cfr. in senso convergente Amonn/Gasser, op. cit., § 19 n. 55, p. 126);
che l'escusso ha censurato le indennità in fr. 5'000.-- determinate dal primo giudice, omettendo però di elevare le sue allegazioni a dignità di petitum (cfr. appello, petitum a p.1 e motivazioni 11-12 a p.5-6);
che ragioni formali si oppongono all'esame di siffatta censura, tanto più che l'appellante ha pure omesso di cifrare le indennità che reputa siccome eque;
che abbondanzialmente va rilevato che il quantum pretorile a titolo di indennità andrebbe comunque confermato, atteso che:
ex art. 62 cpv.1 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l'altro l'annullamento giudiziale dell'esecuzione in procedura sommaria ex combinati art. 85 e 25 n.2 lett.c LEF il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese;
in DTF 113 III 110 cons.3b e 3c il Tribunale federale ha rilevato che l'equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e il suo ammontare va fissato nella decisione;
sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è poi espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l'indennità - nelle procedure sommarie in materia di esecuzione - comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato;
la valutazione dell'equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv.1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons.3b e rif. ivi);
ex art. 18 cpv.1 TOA per le procedure sommarie previste dalla LEF l'onorario va dal 10% al 50% dell'onorario normale calcolato giusta l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20'000.--;
in considerazione del valore di causa (fr. 10'000'000.--), della natura della disputa, come pure del tempo impiegato in termini di razionalità, l'indennità calcolata in Fr. 5'000.-- in prima sede appare giustificata;
che l'appello deve pertanto essere respinto, impregiudicato il diritto dell'escusso di chiedere l'annullamento giudiziale dell'esecuzione in procedura ordinaria accelerata ex art. 85a LEF;
che tassa di giustizia e indennità sono a carico della parte soccombente (art. 48, 49, 61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF);
che la fissazione delle indennità di secondo grado non può prescindere dal valore litigioso dedotto in appello, il potere di cognizione limitato del giudice della sommaria non consentendo una valutazione anticipata del fondamento materiale del credito di fr. 10'000'000.-- vantato da __________contro __________;
che nel caso di specie, con riferimento ai principi sopra espressi, le indennità si fissano in fr. 2'500.--;
che __________ha formulato istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio in sede d'appello;
che nella misura in cui postula l'esenzione dalle spese giudiziarie, visto l'esito, la domanda diviene priva d'oggetto, la tassa di giustizia - tassa globale che copre tutte le spese, art. 49 cpv.1 OTLEF - dovendo essere anticipata dall'appellante e restare a suo carico;
che resta ipotizzabile la domanda di gratuito patrocinio;
che la concessione del gratuito patrocinio nei limiti dell'art. 4 Cost. presuppone che il richiedente, al momento della domanda, non sia in grado di agire con atti propri (art. 27 cpv.3 LALEF) e di sopperire alle spese della lite come pure che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole (art. 27 cpv.1 LALEF);
che i documenti attestanti lo stato d'indigenza devono essere prodotti con la domanda, riservata la restituzione del termine ex art. 33 cpv.4 LEF (art. 27 cpv.2 LALEF);
che __________si è limitato a produrre l'attestazione municipale ("Certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria") 7 aprile 1997 del Municipio di __________, omettendo l'aggiornamento per il 7 ottobre 1997 riferito al momento topico della presentazione della domanda di gratuito patrocinio;
che quando il beneficiario del gratuito patrocinio sia successivamente in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi assunti o versati a tale scopo (art. 27 cpv.4 primo periodo LALEF);
che, per la carente documentazione e per la prognosi favorevole del versamento dell'indennità ad opera della controparte, si giustifica nel caso di specie il rinvio ad separatum dell'esame della domanda di gratuito patrocinio, atteso che l'indennità di fr. 2'500.-- appare a questo stadio di procedura facilmente incassabile perché la solvibilità di __________ non è stata messa in discussione;
che sarà pertanto cura di __________ comunicare a tempo debito l'avvenuto incasso dell'indennità o portarne la prova documentale della sua impossibilità;
richiamato l'art. 85 LEF
PRONUNCIA
1.1. La tassa di giustizia in Fr. 750.--, da anticipare dall'appellante, resta a carico della __________ che rifonderà a __________, Fr. 2'500.-- di indennità.
La domanda di gratuito patrocinio 7 ottobre 1997 di __________ è rinviata ad separatum nel senso dei considerandi.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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