AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.00013
Data decisione, Autorità: 15.01.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00013
Lugano 15 gennaio 1998 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 gennaio 1997
contro l’operato dell’UEF di Locarno
nella procedura esecutiva dipendente dalle due domande d'esecuzione 9 gennaio 1997 formulate dal ricorrente
contro
in materia di responsabilità dell'organo d'esecuzione ex art. 5 LEF;
viste le osservazioni 24 gennaio 1997 dell'UEF di Locarno;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che il creditore intende procedere nel 1997 con due esecuzioni, per fr. 10'000'000.-- ciascuna, contro __________, e contro __________, per fatti riferiti all'attività svolta dai precettati quali __________ prima del 31 dicembre 1996, in connessione con vicende esecutive che hanno coinvolto la fallita __________, di cui __________ sarebbe stato azionista e direttore, "in occasione dello sfratto avvenuto il 10 e 11 gennaio 1996";
che le due domande d'esecuzione del 9 gennaio 1997 non hanno portato all'emissione dei due PE, l'UEF di Locarno avendo respinto - con provvedimento 13 gennaio 1997 - tali domande con riferimento all'art. 5 cpv.2 LEF in vigore dal 1° gennaio 1997, secondo cui il presunto danneggiato non ha azione contro il preteso colpevole;
che con tempestivo gravame 22 gennaio 1997 il creditore insiste perché l'organo d'esecuzione dia seguito alle due domande d'esecuzione inoltrate, protestate spese e ripetibili;
che il creditore è dell'avviso che sia applicabile la LEF nella sua formulazione precedentemente in vigore e che pertanto il credito possa essere fatto valere direttamente contro il preteso responsabile del danno;
che dal 1. gennaio 1997 è stata introdotta la responsabilità causale e primaria del Cantone ex art. 5 LEF per il danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dal diritto esecutivo federale;
che l'innovazione è di grande portata per il danneggiato - creditore, debitore, terzo che è parte o no nella vicenda esecutiva - che si vede ora semplificata di molto la procedura di risarcimento dei danni, con in più la possibilità di ottenere anche il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale: infatti non è più tenuto a provare la colpa e non deve più ricorrere a un secondo processo per far valere la rifusione integrale del pregiudizio subito per insolvenza dell'organo d'esecuzione e fallimento;
che nel caso di specie si pone la questione di diritto transitorio se è applicabile la vecchia normativa sulla responsabilità, come ritiene il ricorrente, oppure quella nuova come sostiene l'UEF di Locarno;
che il ricorrente assevera che i fatti posti a fondamento della pretesa dedotta in esecuzione si sono realizzati il 10 e 11 gennaio 1996 (cfr. ricorso p.2, n.1);
che la questione sottoposta a giudizio non rientra tra quelle di mero tenore procedurale disciplinate dall'art. 2 cpv.1 e 2 disposizioni finali LEF e nemmeno nelle previsioni di natura materiale ex art. 2 cpv.3-5 disposizioni finali LEF;
che per il principio della non retroattività - valido quale principio generale del diritto intertemporale, con riferimento all'art. 1 titolo finale CC - torna applicabile nel caso in esame la vecchia normativa ex art. 5-7 vLEF (cfr. Franco Lorandi / Ivo Schwander, Intertemporales Recht und Übergangsbestimmungen im revidierten Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, in: AJP 1996, p.1467);
che gli effetti giuridici di fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 5 nLEF sono regolati, anche successivamente, dal pregresso art. 5 vLEF siccome vigente al tempo in cui i fatti dedotti in esecuzione si sono verificati (art. 1 cpv.1 titolo finale CC, mutatis mutandis);
che pertanto gli atti compiuti prima del 1. gennaio 1997 sono regolati - per quanto riguarda la loro forza obbligatoria e i loro effetti - anche per l'avvenire dalle disposizioni vigenti quando ebbero luogo (art. 1 cpv.2 titolo finale CC, mutatis mutandis);
che il ricorso va pertanto accolto, nel caso di specie trovando applicazione -ai fini dell'emissione dei richiesti precetti esecutivi- la responsabilità per colpa dell'organo d'esecuzione in applicazione dell'art. 5 vLEF;
che l'UEF di Locarno procederà pertanto all'emissione dei richiesti PE;
che gli escussi sono comunque tutelati a sufficienza dall'art. 85a LEF, norma di grande portata pratica introdotta con la revisione in vigore dal 1. gennaio 1997, che consente finalmente di arginare i frequenti casi di abuso che il diritto previgente non riusciva a contrastare con efficacia (sugli auspici de lege ferenda ora realizzati, cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p.300, n.2 lett.g, in particolare bb);
che gli escussi possono ora domandare, in ogni tempo, l'accertamento dell'inesistenza del debito o della sua estinzione. Esecuzioni vessatorie possono così giungere rapidamente a conclusione, evitando all'ingiustamente precettato pregiudizi di natura patrimoniale: gli escussi potranno chiedere al giudice del merito - anche richiamandosi all'art. 6 § 1 CEDU, trattandosi di disputa di carattere civile (cfr. Flavio Cometta, L'incidenza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul diritto esecutivo svizzero, in: Il Ticino e il diritto, Raccolta di studi pubblicati in occasione delle Giornate dei giuristi svizzeri 1997, Collana CFPG blu vol. 2, Lugano 1997, p.307-308, nota 38) - l'annullamento di tutte quelle esecuzioni che il sedicente creditore ha promosso ma non fatto proseguire e nemmeno formalmente ritirato. L'istituto dell'annullamento ex art. 85a LEF diviene pertanto un utile strumento di protezione dei dati personali (cfr. Dominik Gasser, Revidiertes SchKG - Hinweise auf kritische Punkte, in: ZBJV 1996, p.640);
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), benché espressamente rivendicate, poiché così stabilito dal legislatore federale (cfr. anche art. 20a cpv.1 primo periodo LEF) e non ricorrendo i presupposti dell'art. 20a cpv.1 secondo periodo LEF);
richiamati gli art. 5 vLEF, 2 disposizioni finali LEF e 1 titolo finale CC
PRONUNCIA
1.1. Di conseguenza l'UEF di Locarno darà indilatamente seguito alle due domande d'esecuzione 9 gennaio 1997 di __________ contro __________ e contro __________.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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