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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2002.00001
Data decisione, Autorità: 08.02.2002, CEF
Incarto n. 15.2002.00001
Lugano 8 febbraio 2002 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 dicembre 2001
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento provvisorio 6 novembre/7 dicembre 2001 emesso nell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
viste le osservazioni: - 7 gennaio 2002 dell'UE di Lugano
ritenuto
in fatto:
A. Con verbale di pignoramento provvisorio 6 novembre/7 dicembre 2001 l'UE di Lugano ha pignorato a __________ 125 azioni al portatore della __________ del valore nominale di fr. 1'000.-- cadauna (raggruppati in 25 certificati azionari di 5 azioni l'una) fissando il valore di stima complessivo in fr. 125'000.--.
B. Con atto 19 dicembre 2001 la __________ ha interposto ricorso contro il predetto verbale di pignoramento sostenendo che esso viola l'art. 97 LEF e che è insufficiente a soddisfare il credito posto in esecuzione. La ricorrente ha chiesto che il pignoramento, dopo perizia affidata a esperto, constatato l'esiguo valore delle azioni pignorate e quindi l'insufficienza delle stesse, sia completato con il pignoramento di altri beni dell'escusso. La creditrice ha rilevato che trattandosi di una società non quotata in Borsa, che svolge un'attività di gestione patrimoniale estremamente soggetta agli andamenti della congiuntura, è difficile stimarne il valore, per cui il fatto che sul verbale di pignoramento la stima delle azioni venga indicata esattamente con il loro valore nominale non può che significare che le stesse non sono state stimate, per cui devono venire valutate da uno specialista.
C. Con le sue osservazioni l'UE di Lugano si è confermato nel suo operato.
Dal canto suo il debitore ha dichiarato di condividere la valutazione dell'UE, la situazione reale della società, di cui si sono pignorate le azioni, giustificando pienamente la stima eseguita. __________ ha tuttavia affermato di non opporsi ad una stima dei titoli. Egli ha poi rilevato che ipotetiche fluttuazioni del valore durante la procedura sono da affrontare al momento in cui si verificano, semmai ciò dovesse succedere.
Considerato
In diritto:
a) Ex art. 97 LEF il funzionario stima gli oggetti facendosi assistere, ove occorra, da periti.
b) In casu l'UE di Lugano ha valutato le 125 azioni pignorate secondo il loro valore nominale di fr. 1'000.-- cadauna, complessivamente in fr. 125'000.--.
c) La ricorrente, la quale ritiene che le predette azioni non sono state correttamente valutate, chiede la stima delle stesse tramite un perito. Essa postula pertanto l'analoga applicazione anche a beni mobili dell'art. 9 RFF, che prevede esplicitamente un tale diritto in caso di pignoramento di fondi. Tramite l'incarico ad un esperto, che dispone di conoscenze e mezzi, che di regola mancano all'ufficio esecuzione, dovrebbe infatti venire garantita una stima possibilmente precisa. Tale stima può tuttavia venire eseguita in tempo utile solo dove esistono criteri di stima riconosciuti; ciò non è il caso dove si tratta di azioni non quotate. Infatti beni mobili, come in casu azioni non quotate, si differenziano da un fondo in merito alla caratteristica decisiva della stima in modo tale, che un'analoga applicazione dell'art. 9 RFF non si giustifica (DTF 101 III 34 cons. 2, 110 III 71 cons. 1, 114 III 30 cons. 3; Benedict Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 17 ad art. 97; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 50 p. 158; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, art. 89-158, Losanna 2000, n. 21 ad art. 97).
La ricorrente non ha pertanto diritto alla stima delle azioni pignorate da parte di un esperto. La stima delle azioni al valore nominale indicata dall'UE di Lugano nel verbale di pignoramento provvisorio può pertanto essere ritenuta giustificata (DTF 101 III 33 cons. 1).
Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 97 LEF
pronuncia
Il ricorso 19 dicembre 2001 __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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