AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.00104
Data decisione, Autorità: 06.02.2002, CEF
Incarto n. 14.2001.00104
Lugano 6 febbraio 2002 CJ/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 ottobre 2001 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell’UEF di Bellinzona promossa da __________ con PE del 16 ottobre 2001 per l’importo di fr. 11'100.-- oltre interessi e spese;
vista la sentenza 21 novembre 2001 (EF.__________) del Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona, che respinge la suddetta istanza;
preso atto dell’appello 3 dicembre 2001 di __________ nonché delle osservazioni 14 gennaio 2002 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’istante procede per l’incasso di 48 pigioni mensili di fr. 100.-per la locazione d’un parcheggio dal 1. novembre 1997 al 31 ottobre 2001, nonché per sei mensilità di affitto di un appartamento (fr. 1'050 al mese) per il periodo dal 1 maggio 2001 al 30 ottobre 2001;
che il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 27 ottobre 1997 (doc. A) non può costituire un titolo di rigetto per le pigioni riferite al parcheggio, perché non menziona alcun obbligo di pagare una pigione mensile separata di fr. 100.-- (risulta al contrario dai punti 2 e 4 del contratto che i posteggi coperto e scoperto sono compresi nella pigione mensile globale di fr. 950.--);
che il contratto di locazione per parcheggio veicoli 1. ottobre 1996 (allegato al doc. A) non può nemmeno costituire un valido titolo di rigetto per mancata identità tra debitore ed escusso (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 13 ad art. 81 ed i rif.), poiché non è firmato dall’escusso bensì dalla signora __________ poi divenuta moglie dell’escusso;
che d'altronde il contratto di locazione del 27 ottobre 1997 non rinvia a quello del 1. ottobre 1996;
che non è invece contestato che il contratto di locazione del 27 ottobre 1997 costituisca in sé un titolo di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per le pigioni riferite all’appartamento;
che per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;
che all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio, ritenuto che secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep. 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; ZBJV 1944 p. 416; cfr. pure: Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6);
che nel caso di specie l’escusso ha allegato di aver disdetto il contratto di locazione per il 30 giugno 2001 con raccomandata del 7 marzo 2001 (doc. 1);
che dagli atti si evince che l’escutente non ha ritirato la raccomandata e quindi non ha potuto averne conoscenza;
che non si può escludere che egli abbia saputo della disdetta in un altro modo, poiché in sede di discussione, stando al verbale di udienza, l’istante non ha esplicitamente contestato di non averne avuto conoscenza, ma si è limitato, da una parte, a censurare il fatto che la disdetta gli era stata notificata personalmente e non al suo rappresentante, benché quest’ultimo figuri in tutti i documenti sottoscritti dalle parti e che avrebbe sempre trattato direttamente con i conduttori, e dall’altra a contestare la tempestività della disdetta;
che in ogni caso non risulta possibile statuire con precisione quando l’escutente ha avuto conoscenza della disdetta, prova (a livello di verosimiglianza) che spettava all’escusso recare;
che anche volendo ammettere che egli ne abbia avuto conoscenza prima del 30 giugno 2001, l’eccezione sollevata dall’escusso non appare verosimile;
che infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non si può dedurre dal fatto che l’escutente non abbia contestato la disdetta nel termine di 30 giorni dell’art. 273 cpv. 1 CO che egli non è più autorizzato a contestarla, perché l’art. 273 cpv. 1 CO non si applica alle disdette inefficaci o ritenute tali da una parte, ma impedisce solo alla parte che non ha sollevato l’eccezione della violazione delle regole della buona fede (art. 271 e 271a CO) nel termine di 30 giorni di farlo successivamente (cfr. DTF 121 III 161 s., cons. 1 c, aa/bb);
che nello scritto 7 marzo 2001 (doc. 1), l’escusso ha esplicitamente qualificato la disdetta come straordinaria, riferendosi all’art. 266g CO e motivandola con i suoi gravi problemi di salute che avrebbero resa impossibile la continuazione del rapporto di locazione, in particolare per il fatto che l’appartamento locato si situa al 4. piano senza ascensore;
che l’escusso non ha tuttavia reso verosimile che la disdetta fosse valida, ossia che i requisiti legali fossero adempiuti;
che egli non ha in particolare sostanziato l’esistenza degli asseriti problemi di salute né la loro natura;
che ci si potrebbe chiedere se la mancata contestazione della disdetta non costituisca un abuso di diritto in quanto dal silenzio dell’appellante l’escusso avrebbe potuto ritenere che il primo aveva ammesso la validità della disdetta (cfr. DTF 121 succitato, p. 162, cons. 1 c, bb i.f.);
che in realtà l’escusso non poteva in buona fede giungere a tale conclusione avendo saputo che la raccomandata contenente la disdetta non era stata ritirata;
che lo scritto 21 giugno 2001 di cui al doc. 2, allestito più di tre mesi dopo la lettera di disdetta, a pochi giorni della scadenza fissata dall’escusso, appare a questo riguardo tardivo;
che la censura relativa all’asserita inaffidabilità e scorrettezza dell’escutente non è stata minimamente sostanziata;
che l’opposizione deve pertanto essere rigettata in via provvisoria per l’importo di fr. 4'200.-- (= 4 x 1'050), pari alla somma delle pigioni mensili per i mesi da luglio ad ottobre 2001, oltre interessi al 5% dal 3 ottobre 2001 come richiesto nel PE;
che la trattenuta di fr. 800.-- operata dal locatario per il mese di giugno 2001 (cfr. doc. 2) va invece ammessa;
che infatti dal contratto di locazione (doc. A, cifra 6) si evince che tale importo è stato versato quale deposito di garanzia sul __________
che non risulta da siffatto documento se la cauzione è stata versata su un conto intestato al locatore oppure su un libretto vincolato a nome del locatario ai sensi dell’art. 257e CO;
che la questione va risolta nel senso più favorevole al locatario, poiché autore del contratto è il locatore (interpretazione contra stipulatorem) e che comunque il principio della buona fede imponeva a quest’ultimo di collaborare all’assunzione della prova (a livello di verosimiglianza) che spettava all’escusso, ossia la dimostrazione che l’importo di fr. 800.-- non era stato depositato su un conto vincolato ai sensi dell’art. 257e CO (fatto negativo);
che va pertanto considerato che l’escusso ha sufficientemente reso verosimile di essere titolare di un credito in restituzione della somma di fr. 800.-- che possa essere opposto in compensazione contro l’escutente;
che l’appello 3 dicembre 2001 va quindi accolto parzialmente;
che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF) nella misura di 1/3
a carico dell’appellato in prima istanza e nella misura della metà in seconda istanza.
Richiamati gli art. 82 LEF; 8 CC; 257e, 266g, 271, 273 CO; 48, 49, 61, e 62 OTLEF
pronuncia: 1. L’appello 3 dicembre 2001 __________ è parzialmente accolto.
1.1 Di conseguenza, la sentenza 21 novembre 2001 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona (EF.__________) è riformata come segue:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
1.1 Di conseguenza, l’opposizione all’esecuzione n. __________ dell’UEF di Bellinzona promossa da __________ è rigettata in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 4'200.--, oltre interessi al 5% dal 3 ottobre 2001.
La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di __________ per 1/3 e di __________ per 2/3, il quale rifonderà a __________ fr. 60.-- a titolo di indennità.”
La tassa di giustizia di fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico metà per parte, compensate le indennità.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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