AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.00109
Data decisione, Autorità: 11.02.2002, CEF
Incarti n. 14.2001.00109 14.2001.00110 14.2001.00111 14.2001.00112
Lugano 11 febbraio 2002 CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabili (EF__________ e ____) promosse con istanze 11 ottobre 2001 da
rappr. da______________
contro
rispettivamente (negli inc. 14.2001.110 e 111)
tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte da __________ e __________ sia in qualità di condebitori che di comproprietari del pegno, alle esecuzioni in via di realizzazione di pegno immobiliare n. __________, risp. __________, promosse con PE notificati il 14 agosto 2001 dall’UEF __________ e tendenti all’incasso della somma di fr. 627'335,85 oltre interessi al 4,25% dal 1. luglio 2001;
viste le sentenze 28 novembre 2001 del Pretore ________ che accolgono le suddette istanze;
preso atto degli appelli interposti da __________ e __________ in data 7 dicembre 2001 nonché delle osservazioni 8 gennaio 2002 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che gli appelli di __________ e __________ quand’anche riferiti a quattro sentenze (ed esecuzioni) diverse, riguardano decisioni di analogo contenuto fattuale e giuridico e contengono le stesse conclusioni e motivazioni;
che le cause inc.14.01.109, 14.01.110, 14.01.111 e 14.01.112 vanno quindi considerate come connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF) e possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;
che i principi di celerità e di concentrazione che informano la procedura di rigetto dell’opposizione vietano tutte le operazioni che non siano compatibili con le esigenze di una procedura sommaria (cfr. art. 20 cpv. 6 LALEF), in particolare i richiami di incarti così come le richieste di edizione (cfr. CEF 3 gennaio 2000 [14.1999.30], cons. 1a; in materia di opposizione al sequestro: CEF 20 aprile 2000 [14.1999.92], cons. 1.5a);
che i principi di celerità e di concentrazione impongono infatti alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere ad un giudizio sollecito;
che il giudice del rigetto non deve ricercare tra tutti i documenti prodotti quelli che potrebbero essere determinanti a sostegno delle allegazioni della parte, quest'ultima non potendo limitarsi ad indicare tesi descrittive ‑ sia fattuali che in diritto ‑ ma dovendo sostanziarle con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro ai documenti topici a sostegno;
che la parte deve quindi produrre, prima della chiusura dell’udienza di contraddittorio, la fotocopia dei documenti facenti parte di altri incarti sui quali intende fondare le proprie allegazioni;
che il divieto di richiamo di incarti si giustifica anche per motivi meramente pratici, in quanto l’intera istruttoria va eseguita all’udienza di contraddittorio;
che non sempre un incarto è disponibile seduta stante (in particolare in casi come quelli in esame in cui il richiamo concerne un incarto penale), una coordinazione essendo d’altronde impossibile quando il richiamo viene annunciato, come nel caso di specie, soltanto in sede di udienza;
che sempre per il principio di celerità, è esclusa una sospensione della procedura ex art. 107 CPC in attesa della decisione penale nel procedimento a carico dell’impiegato di __________, __________ (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 48 ad art. 84, con rif.);
che non sono date nel caso di specie le premesse per ritenere realizzata l’eccezione all’inapplicabilità dell’art. 107 CPC in materia di rigetto dell’opposizione ammessa da questa Camera nella sua decisione 4 dicembre 1996 (CEF 14.1996.28 – citata in Cocchi/ Trezzini, CPC commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 107 – con rif. a Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991 p.298 sub II e p.299 sub III.2.c);
che infatti non è stato allegato che la sospensione dovesse essere brevissima né che l’opposizione alla sospensione manifestata da __________ fosse costitutiva di abuso di diritto;
che, certo, gli escussi allegano che vi sarebbero state gravi ed intenzionali violazioni dei contratti di mutuo e di mandato conclusi con __________ da parte del suo impiegato __________, in quanto lo stesso avrebbe attinto al conto costruzione dei coniugi __________ al fine di effettuare versamenti ingiustificati a favore delle ditte __________, __________ e __________ per opere mai eseguite;
che tuttavia tali affermazioni non sono state rese verosimili;
che dai verbali di interrogatorio di __________ (doc. 8 e 9, inc. 14.01.112) non si evince con chiarezza se le irregolarità confessate da quest’ultimo hanno danneggiato solo la banca (in particolare tramite prelevamenti dalla cassa) oppure anche i propri clienti, né di conseguenza l’estensione di un eventuale danno subito dagli appellanti;
che la relazione peritale di cui al doc. 10 riguarda solo i flussi finanziari afferenti le società __________, e __________ (p. 2) e non la ricostruzione dettagliata dei movimenti bancari relativa ai conti intestati a clienti committenti delle società coinvolte (p. 4), oggetto di un monitoraggio separato da parte dell’ispettorato interno di __________ (p. 8);
che dal contratto fiduciario di cui al doc. 3/D risulta del resto che responsabile per la verifica dei pagamenti effettuati a carico del conto di costruzione era __________ e non __________ (cfr. pure la voce “Pagamenti a debito del credito di costruzione” delle disposizioni generali sul credito di costruzione a tergo del doc. D);
che i contratti di mutuo ipotecario di cui ai doc. B1 e B2, allestiti nella forma dell’atto pubblico ed entrambi firmati da __________ e __________ costituiscono validi titoli di rigetto provvisorio per il tipo di esecuzione in oggetto, ritenuto che le ipoteche a favore di __________ garantiscono gli importi di fr. 465'000.-- e fr. 100'000.--, oltre interessi al 10% dal 1. ottobre 1999 (doc. B1, foglio 4 ad 7 e timbro sull’ultimo foglio), risp. dal 3 ottobre 2000 (doc. B2, fogli III-IV ad 7 e timbro sull’istanza di iscrizione di mutuo ipotecario), ossia in totale fr. 653'875.-- (fr. 565'000 + fr. 465'000 x 21 mesi al 5/6% + fr. 100'000 x 9 mesi al 5/6%), valuta 1. luglio 2001, mentre l’importo posto in esecuzione è di fr. 627'335,85;
che l’allegazione di pretese violazioni dei contratti di mutuo e di mandato è per il resto irricevibile, in quanto proposta per la prima volta in questa sede (cfr. art. 22 cpv. 4 LALEF a contrario);
che comunque non è stata resa verosimile l’esistenza di un mandato dato ad __________ per il controllo della destinazione delle somme prelevate dal conto di costruzione – che sembra invece essere stato conferito ad __________ (cfr. doc. 3/D) – né tantomeno l’estensione dell’asserito danno subito dagli appellanti;
che gli appelli 7 dicembre 2001 vanno quindi respinti;
che le spese e le indennità di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF), con il rilievo che è stato tenuto dell’alleggerimento dell’onere lavorativo dovuto alla congiunzione delle cause.
Richiamati gli art. 82, 84 LEF; 107 CPC; 20 e 22 LALEF,
pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dagli appelli 7 dicembre 2001 di __________ e __________ relativi alle esecuzioni n. __________ (inc. 14.2001.109, risp. 111), risp. __________ (inc. 14.2001.112, risp. 110), dell’UEF __________ sono congiunte.
2.1 La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere ad __________ fr. 200.-- a titolo di indennità.
3.1 La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere ad __________ fr. 200.-- a titolo di indennità.
4.1. La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere ad __________. fr. 200.-- a titolo di indennità.
5.1 La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere ad __________ fr. 200.-- a titolo di indennità.
– __________;
Comunicazione alla Pretura __________________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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