AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.2002.00009
Data decisione, Autorità: 08.02.2002, CEF
Incarto n. 15.2002.00009
Lugano 8 febbraio 2002 /CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo nel procedimento disciplinare ex art. 14 cpv. 2 LEF promosso su segnalazione del Pretore supplente del Distretto di __________, della Cancelleria del Tribunale di Appello, del Comune di __________ nonché d’ufficio, nei confronti di
ritenuto
in fatto:
A. Con scritto 14 gennaio 2002, nelle sue veste di Ufficiale UEF, il Pretore supplente del distretto di __________, nell’ambito del suo mandato di supplenza iniziato il 10 dicembre 2001, ha segnalato a questa Camera la pratica illegale seguita dal supplente ufficiale, __________, consistente nel condurre pratiche di liquidazione sommaria di fallimenti senza che fosse stato emesso il relativo decreto pretorile autorizzante siffatto genere di liquidazione. Il Pretore supplente ha anche attirato l’attenzione sulla questione delle spese di trasferta esposte ed incassate dal supplente ufficiale, evidenziando come il 20 dicembre 2001, dopo aver tentato di ottenere il rimborso per una spesa di fr. 34.-- allegando il cedolino di cassa del ristorante in cui aveva pranzato con il Pretore supplente il 17 dicembre 2001, egli aveva allestito, sempre il 17 dicembre 2001, una nota spesa (per l’importo di fr. 52.--) relativa ad un sopralluogo asseritamente esperito su un fondo discosto ( __________ di __________, di spettanza di __________) di cui, a detta dei collaboratori, il supplente ufficiale non conosceva nemmeno l’ubicazione; la nota si riferiva anche al deposito di due cartelle ipotecarie presso la __________ di __________, benché l’ufficio disponga di una propria cassaforte. Tali spese non sono state registrate nei rispettivi incarti.
B. Il 18 gennaio 2002, __________ è stato interrogato dall’ispettore CEF __________ Dopo aver confermato di aver effettivamente compiuto la trasferta alla particella n. ________, il supplente ufficiale ha finalmente, dopo insistenze e messo davanti alla prospettiva di compiere un sopralluogo sul posto, affermato di essere “disposto ad ammettere che certi sopralluoghi non sono stati fatti” (p. 2 del verbale 18 gennaio 2002, 2. capoverso). __________ ha poi ammesso di non aver effettuato la trasferta e di aver mentito in precedenza (p. 3, 7. capoverso). Ha tuttavia assicurato che, tranne in questo caso, il 99% delle trasferte per le quali aveva ottenuto un rimborso delle spese erano state effettivamente compiute, giustificando l’1% mancante “per un discorso d’umiltà” (p. 4, 3. capoverso). Egli ha anche sottolineato come avesse “drasticamente” diminuito le proprie spese di trasferta dopo che il Pretore in carica gli aveva fatto osservazioni in proposito (cfr. p. 2, 2. capoverso, e p. 3, 3. capoverso). Sulla questione dell’assenza di registrazione delle spese di trasferta nei relativi incarti nonché del deposito delle cartelle ipotecarie presso la __________ di __________, ha dichiarato di aver seguito la prassi in uso (cfr. p. 1).
Il supplente ufficiale è anche stato interrogato in merito agli incarti __________ (segnalazione del Comune di __________) e __________ (accertamento d’ufficio). Ha qualificato di “svista” la produzione dello scontrino del pranzo con il Pretore supplente.
In relazione con una segnalazione verbale della Cancelleria del Tribunale di appello, che si era lamentata di ritardi nell’incasso di una tassa di giustizia, __________ è pure stato interrogato in merito alla sua carica di presidente della Commissione tutoria regionale (CTR) di __________. Ha ammesso che durante il primo anno (2001) di presidenza aveva avuto un carico di lavoro importante (12-14 ore settimanali invece delle 4 previste per contratto) che aveva influito sui ritardi dell’Ufficio. Ha tuttavia affermato di essere stato autorizzato dal Pretore in carica ed assicurato che la situazione si era migliorata negli ultimi tempi (verbale, p. 2-3).
ha inoltre riconosciuto di aver in alcuni casi avviato la procedura di liquidazione sommaria senza essere in possesso del necessario decreto pretorile, ritenendo però di aver agito in modo corretto in conformità di quanto richiesto dal Pretore in carica.
C. Il 21 gennaio 2002, __________ ha firmato un documento allestito dall’ispettore CEF in cui venivano elencate tutte le 147 trasferte conteggiate dal supplente ufficiale tra il 1. giugno 1997 al 31 dicembre 2001, attestando così di averle tutte effettivamente compiute, tranne due (casi __________ e ) che il supplente ufficiale ha dichiarato di non ricordare nonché due altri per le quali non si è trovato l’incarto (). Da siffatto documento risulta inoltre che ben 73 trasferte non sono state registrate nei relativi incarti esecutivi, per un importo totale di fr. 2'369,20.
Lo stesso giorno, alla presenza del caposervizio dell’Ufficio dei registri, si è poi proceduto ad un sopralluogo di alcuni fondi elencati nel documento di cui sopra. In 8 casi su 12 __________ si è dimostrato incapace di individuare correttamente i fondi che pretendeva di aver ispezionato in precedenza. Nell’ultima prova, il supplente ufficiale ha esplicitamente ammesso di non sapere dove si trovava il fondo.
D. Il 4 febbraio 2002 è stato formalmente interrogato __________, il quale ha confermato di non aver eseguito il sopralluogo al mappale __________ di __________ di __________ di cui alla nota per trasferta di complessivi fr. 52.--. Ha ribadito di aver sbagliato nel volere farsi rimborsare un pranzo e di pentirsene. Il supplente ufficiale ha dichiarato di non sapere perché dopo un paio d’anni aveva cambiato sistema, non più registrando le trasferte sulle singole esecuzioni, ma ha comunque escluso categoricamente di averlo fatto per rendere più difficile un eventuale controllo, dato che la lista esaustiva delle sue trasferte era in un classatore accessibile liberamente agli ispettori.
Sulla questione del deposito delle cartelle ipotecarie presso la __________ di __________, ha ribadito di aver seguito la prassi in uso, riconoscendo però che si sarebbero potute avere soluzioni migliori, ma escludendo di aver avuto quale scopo la percezione di tasse di trasferta oggettivamente inutili.
A domanda ha risposto che le trasferte fatturate senza essere eseguite possono essere tre, al massimo quattro, nello spazio di 5 anni. A proposito della stranezza di quest’ultima affermazione se messa in relazione con i verbali 18 e 21 gennaio 2002, da cui risulta che in ben 5 casi (8 mappali) il supplente ufficiale non è stato in grado di individuare i fondi sui quali egli dice di essersi recato, __________ si è limitato ad osservare che per quanto concerne il sopralluogo 2 dicembre 1998 egli avrebbe indicato tutti i fondi pignorati di proprietà __________, compresi alcuni che non sono stati visitati, esponendo però una nota di spesa – per soli 18 km – che non includeva ovviamente i fondi non visitati.
Il supplente ufficiale ha dichiarato di non sapere il motivo delle “stupidate” (ossia fatturazione di trasferte non eseguite) che aveva commesso, assicurando di aver una situazione perfettamente pulita dal punto di vista finanziario e giudicando per ciò assurdo il proprio comportamento, di cui ha affermato di voler assumere le conseguenze.
Considerando
in diritto:
L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF). Il procedimento disciplinare, che riveste una natura amministrativa, ha quale funzione il mantenimento dell’ordine così come la salvaguardia della considerazione nei confronti delle autorità nonché la fiducia in esse (cfr. Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 12-13 ad art. 14).
Il procedimento disciplinare – per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) – è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).
Giusta l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale e del funzionario possono essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a 1000 franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi, la destituzione.
Mentre la lista delle misure disciplinari è precisa ed esaustiva, i fatti costituitivi dell’infrazione disciplinare non sono definiti nella legge – e non devono esserlo, a differenza di quanto è la regola nel diritto penale. Ogni violazione dei doveri di funzione in generale, che la stessa sia stata commessa durante le ore di lavoro o di riposo (compresi i delitti di diritto comune perpetrati fuori l’orario di servizio), nonché ogni violazione dei doveri particolari che impone una sana applicazione del diritto esecutivo – comprese eventuali direttive impartite dalle autorità di vigilanza – sono passibili di una sanzione disciplinare (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 32 ad art. 14). In casi eccezionali pure un’infrazione grave, quand’anche non in relazione con l’attività di servizio, può giustificare una sanzione disciplinare qualora sia idonea a distruggere la considerazione e la fiducia nei confronti dell’autorità (cfr. Lorandi, op. cit., n. 35 ad art. 14).
Sebbene la legge non lo precisi, la colpa è una condizione sine qua non della repressione disciplinare (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 14 e 32 ad art. 14; Franck Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 8 ad art. 14; Lorandi, op. cit., n. 33 e 36 ad art. 14).
La sanzione disciplinare deve rispettare il principio della proporzionalità, ciò che significa che, da una parte, essa deve essere idonea a garantire l’osservanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace esecuzione delle mansioni pubbliche nonché la salvaguardia della fiducia nell’amministrazione, e dall’altra, la misura deve essere commisurata alla gravità oggettiva dell’infrazione e al grado di colpa dell’agente (cfr. Lorandi, op. cit., n. 40 ad art. 14).
5.1. Le più gravi sono ovviamente quelle legate alla questione del rimborso delle spese. __________ ha riconosciuto di essersi fatto rimborsare in tre o quattro occasioni spese di trasferte non eseguite. Questa sua ammissione è confermata con il fatto che tali trasferte non sono state registrate nel relativo incarto e che l’indagato non è in grado di localizzare i fondi asseritamente visitati, quand’anche ci si sarebbe recato in precedenza diverse volte (3 per i mappali __________ di __________, di pertinenza della __________ e __________, di proprietà __________). Non regge l’obiezione (peraltro limitata ad un solo caso – sopralluogo 2 dicembre 1998 ai mappali di __________) secondo la quale la distanza indicata nella nota di spesa incriminate non comprendeva i fondi non visitati inclusi nella descrizione della trasferta, visto che l’indagato non è stato nemmeno capace di individuarne uno solo. Anche l’omissione quasi sistematica, da un paio di anni, di registrare le spese di trasferta nei relativi incarti nonché l’inutile e continuo deposito delle cartelle ipotecarie presso la __________ di __________ non appaiono oggettivamente avere altro scopo se non di permettere un’inflazione ingiustificata delle spese di trasferta.
Per la verità, ci si potrebbe chiedere se tale comportamento, in quanto pare ledere soltanto gli interessi finanziari dello Stato, non rilevi unicamente dall’autorità di nomina nell’ambito della sorveglianza disciplinare prevista nella legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (cfr. art. 32 ss. LORD) e non costituisca un’infrazione disciplinare ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 LEF. In realtà, l’attitudine disonesta di __________ nonché le sue menzogne danneggiano l’immagine dell’autorità e danno adito a fondate preoccupazioni sulla sua idoneità a svolgere le mansioni pubbliche affidategli.
5.2. L’istruttoria ha anche messo in luce diverse violazioni del diritto esecutivo commesse dall’indagato.
a) __________ ha ammesso di aver in alcuni casi avviato la procedura di liquidazione sommaria senza essere in possesso del necessario decreto pretorile. Poco importa dal profilo oggettivo che abbia poi gestito bene la procedura (ciò che comunque non sembra essere il caso, visto il generale disordine di alcuni incarti e l’incompletezza del protocollo, cfr. denuncia 14 gennaio 2002, p. 1-2). Non risulta d’altra parte necessario accertare se aveva, come lo afferma, agito con il consenso verbale del Pretore in carica. Il comportamento del supplente ufficiale costituisce in ogni caso una violazione oggettiva della legge, ciò che quale licenziato in diritto egli non poteva ignorare.
b) In ben 73 casi su un totale di 147 trasferte dichiarate le spese non sono state registrate nei relativi incarti esecutivi. Inoltre diversi incarti non sono nemmeno stati ritrovati (casi __________ e __________).
c) Vi sono inammissibili ritardi (caso della procedura esecutiva promossa dalla Cancelleria del Tribunale d’appello), che sono in parte riconducibili – secondo le stesse affermazioni di __________ – al suo insufficiente impegno. Qualora la sua carica di presidente della CTR di __________ – per la quale non sembra del resto avere la necessaria autorizzazione – fosse incompatibile con le sue mansioni di supplente ufficiale UEF (nonché segretario assessore di Pretura), egli avrebbe dovuto perlomeno informarne le competenti autorità.
Una soluzione provvisoria è tuttavia stata trovata, nel senso che il Pretore supplente, all’occasione dell’udienza del 18 gennaio 2002, ha chiesto al supplente ufficiale il rispetto degli orari, l’astensione dal ricevere telefonate dalla CTR e lo spostamento di tutti gli incarti e pratiche della CTR dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti (verbale, p. 4, 7. capoverso). Una soluzione definitiva rimane però ancora da stabilire.
d) In merito all’incarto __________, si rivela che in seguito ad un ricorso ex art. 17 LEF del Comune di __________ (inc. 15.2001.291), il supplente ufficiale ha proceduto, in base alle indicazioni dell’Ispettorato CEF, ad una revisione del pignoramento, ma, contrariamente alle direttive impartite oralmente, ha notificato la nuova decisione a tutti gli interessati tranne l’escussa e la ricorrente.
e) Si deve invece dare atto al supplente ufficiale della correttezza del suo operato nel caso __________ Dagli accertamenti fatti, che completano quelli eseguiti nell’ambito della procedura disciplinare avviata contro __________ su segnalazione 15 giugno 2001 del Ministero pubblico (inc. 15.01.225) e conclusasi senza sanzione disciplinare, ancorché con un richiamo a vegliare alla tenuta di protocolli nelle procedure fallimentari, risulta infatti che l’importo ricevuto dall’AVS è stato correttamente ed immediatamente bonificato sul conto dell’Ufficio a favore della fallita.
f) Visto quanto precede, si può qualificare di oggettivamente gravi le violazioni compiute da __________, anche tenuto conto della sua posizione gerarchica. Non raggiungono però il grado massimo di gravità, per il fatto che il danno all’ordine pubblico ed all’immagine dello Stato è limitato, poiché le infrazioni hanno leso principalmente lo Stato e solo marginalmente il pubblico (problema dei ritardi). Il danno finanziario – sotto riserva del risultato delle indagini dell’Ispettorato delle finanze, che semmai potrà giustificare una sanzione disciplinare complementare – è d’altronde relativamente limitato (fr. 2'369,20, pari all’importo non contabilizzato nei relativi incarti esecutivi).
Dal profilo soggettivo, è indubbio che __________ ha volontariamente percepito indennità alle quali egli sapeva – o almeno doveva sapere – di non avere diritto. Quanto alle altre infrazioni, l’indagato può senz’altro essere ritenuto perlomeno negligente. A sua difesa va però rilevato che egli non ha probabilmente avuto il sostegno che si sarebbe potuto aspettare in seno all’Ufficio, ancorché con la sua formazione e la sua posizione di responsabilità si poteva esigere da lui un alto grado di responsabilità ed indipendenza. Il suo comportamento e la sua incapacità a spiegarne il motivo denotano d’altronde una certa confusione mentale – che del resto si ripercuote nella sua gestione dell’Ufficio – di cui si deve tenere conto nella valutazione delle sue colpe. L’episodio dello scontrino del ristorante appare al riguardo quasi come un’autodenuncia. Al suo credito, si può inoltre aggiungere che ha dimostrato, in fin dei conti, una qual certa collaborazione nella procedura contro di lui diretta e manifestato un sincero pentimento nonché la volontà di assumere le conseguenze dei propri atti. Il grado globale delle sue colpe può in conclusione essere qualificato di medio-alto.
Visto il carattere oggettivamente grave delle violazioni compiute da __________ (cons. 5) ed il grado medio-alto della sua colpa (cons. 6), la sanzione massima della destituzione non appare proporzionata alla situazione fin qui accertata; non si può infatti concludere alla totale imperizia o inabilità dell’indagato a rispettare il procedimento esecutivo (cfr. DTF 112 III 74, cons. 7a). Va pure ricordato che __________ non è mai stato sanzionato in precedenza. Rimane tuttavia impregiudicata un’eventuale destituzione amministrativa ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 lett. f LORD, cfr. Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 14 ad art. 14; Lorandi, op. cit., n. 55 ad art. 14). All’inverso, un semplice ammonimento o una multa appaiono troppo miti rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva degli atti imputatigli e non idonei a provocare presso l’interessato una presa di coscienza delle sue mancanze e del carattere impellente di un cambiamento radicale di attitudine professionale. Entra quindi solo in considerazione una sospensione dall’ufficio, quand’anche siffatta sanzione non sia ottimale dal profilo dell’applicazione effettiva del diritto esecutivo, in quanto pone problemi di sostituzione di non facile risoluzione (in questo senso: Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 3 ad art. 14). Una sospensione per la durata di due mesi appare adeguata in considerazione di tutte le circostanze. È auspicabile che siffatta sospensione sia l’occasione per __________ di analizzare l’accaduto e di trovare lo spunto per riprendere a lavorare con maggiore coscienza, organizzazione e precisione.
Poiché vi è il ragionevole sospetto che la percezione di rimborsi per spese non avute possa configurare violazione di norma penale, gli atti vengono trasmessi al Ministero pubblico per le proprie incombenze, in applicazione degli art. 4 e 181 CPP.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF; 11 LALEF; 4, 181 CPP
Pronuncia:
Ad __________, supplente Ufficiale dell’UEF di __________, è inflitta la misura disciplinare della sospensione dall’ufficio per la durata di due mesi.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Comunicazione all’UEF di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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