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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.00096
Data decisione, Autorità: 23.01.2002, CEF
Incarto n. 14.2001.00096
Lugano 23 gennaio 2002 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile __________promossa con istanza 28 novembre 2000 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ (in seguito: __________ all’esecuzione n. __________ dell’UEF __________ promossa da __________ (in seguito: __________ con PE del 6 luglio 2000 per l’importo di fr. 387'883,95 oltre interessi e spese;
vista la sentenza 22 ottobre 2001 del Pretore __________ che respinge la suddetta istanza;
preso atto dell’appello 2 novembre 2001 di __________ nonché delle osservazioni 22 novembre 2001 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile;
che nel caso di specie l’istante fonda la domanda di rigetto dell’opposizione sulla sua lettera 16 settembre 1998 all’escussa di cui al doc. C in relazione con il messaggio telefax di risposta inviato da __________ il 29 settembre 1998 a nome di __________ (doc. D), quest’ultimo documento redatto in lingua inglese e privo della necessaria traduzione in lingua italiana, motivo per il quale la prima giudice l’ha ritenuto non prodotto in conformità dell’art. 21 cpv. 2 LALEF;
che l’appellante ritiene che la giudice di prime cure non poteva non prendere in considerazione il doc. D senza fissarle un breve termine per tradurlo, a pena di ledere il divieto del formalismo eccessivo;
che l’appellante misconosce che secondo il testo chiaro dell’art. 21 cpv. 2 LALEF “i documenti allegati non redatti in una delle lingue nazionali devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, viceversa si ritengono non prodotti”;
che l’art. 21 cpv. 3 LALEF esclude addirittura implicitamente la fissazione di un termine per sanare il difetto di produzione della traduzione in quanto indica un altro modo di correggere l’errore processuale: “Resta riservato il diritto di riproporre una nuova istanza nell’ossequio del prescritto linguistico”;
che la regola dell’art. 21 cpv. 2 LALEF è del resto solo un caso particolare del principio di perenzione del diritto di produrre dei documenti dopo la chiusura del contraddittorio (cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF);
che, certo, in DTF 102 I 35 ss. (citata in Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 11 n. 4) il Tribunale federale ha stabilito che l’autorità cantonale che, avendo ricevuto entro il termine prescritto un atto redatto in lingua diversa da quella ufficiale del cantone, non lo rinvia all'interessato perché provveda entro un termine supplementare alla sua traduzione nella lingua ufficiale, ma lo dichiara senz'altro inammissibile, dà prova di un formalismo eccessivo parificabile ad un diniego di giustizia e viola pertanto l'art. 4 vCost. (oggi art. 30 cpv. 1 Cost.);
che la citata sentenza trattava però di una vertenza penale in cui il problema si pone in termini decisamente diversi da quelli in esame;
che le conseguenze dell’estromissione di un documento (in particolare di una traduzione) dall’incarto sono in effetti infinitamente più pesanti in una procedura penale (o civile di merito) che non in una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, in cui resta sempre riservato il diritto di riproporre una nuova istanza, se del caso nell’ossequio del prescritto linguistico (cfr. art. 21 cpv. 3 LALEF), di modo che non si può ravvisare un caso di diniego di giustizia nell’applicazione puntuale dell’art 21 cpv. 2 LALEF;
che il principio di celerità che informa il diritto federale esecutivo (cfr. art. 84 cpv. 2 LEF) – indipendentemente dal suo rispetto effettivo da parte delle autorità giudiziarie cantonali, la cui mole di lavoro sarebbe comunque accresciuta se si dovesse seguire la tesi ricorsuale – non consente la fissazione di un termine supplementare per la produzione della traduzione dei documenti redatti in una lingua non nazionale;
che, altrimenti, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, la procedura di rigetto non sarebbe procrastinata solo del numero dei giorni del termine supplementare ma anche di quelli del contraddittorio che necessariamente si dovrebbe ordinare, tant’è vero che il giudice del rigetto, per rispettare il diritto di essere sentito della controparte, dovrebbe fissargli un termine per fare osservazioni sulla traduzione ed eventualmente citare le parti ad una nuova udienza qualora la discussione non avesse potuto aver luogo nella prima udienza per mancanza della traduzione;
che d’altronde non si deve perdere di vista che l’art. 21 cpv. 2 e 3 LALEF deve trovare applicazione non solo per documenti di tre righe in inglese ma pure, ad esempio, per documenti di diverse pagine in lingue esotiche;
che il fatto che la controparte sia o no cognita della lingua non nazionale non è determinante se il giudice del rigetto – e le autorità di ricorso – non lo sono anch’essi, a meno che le parti siano d’accordo sul senso da dare al documento in questione, ciò che non appare il caso nella fattispecie;
che il rinvio a Daniel Staehelin (Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 54 ad art. 84) non è determinante, in quanto quest’autore si riferisce ad un articolo di Hubert Bauer e Laurent Lévy (L’exception de traduction de pièces, pubblicato in SJ 1982, 50) non motivato specificamente per quanto riguarda la procedura di rigetto dell’opposizione;
che il rispetto del principio di celerità e dell’art. 21 LALEF, che riserva il diritto federale (cfr. art. 25 n. 2 LEF), prevalgono sull’interesse della ricorrente alla produzione tardiva di una traduzione la cui necessità non poteva non esserle nota, di modo che la decisione pretorile appare corretta, in ogni caso non eccessivamente formalista;
che a titolo abbondanziale, la prima giudice ha rilevato che anche se il doc. D fosse stato munito della debita traduzione in lingua italiana, esso, nella misura in cui è stato sottoscritto per __________ da __________ senza che agli atti figuri una procura scritta, non costituirebbe valido riconoscimento di debito per la società dato che il potere di rappresentanza del firmatario è contestato;
che pure questa conclusione va condivisa da questa Camera;
che, anche se secondo la giurisprudenza non è arbitrario pronunciare il rigetto provvisorio dell'opposizione in base ad un riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso, anche in assenza di una procura scritta di quest'ultimo (DTF 112 III 88 ss.), purché il rapporto di rappresentanza risulti dalle circostanze o da atti concludenti dell’escusso (cfr. Staehelin, op. cit., n. 59 ad art. 82; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 34 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 334; più restrittivo: Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, Rep. 1989, p. 340, che esige una dichiarazione esplicita dell’escusso), ancora occorre che l’escutente renda liquide tali circostanze mediante la produzione di documenti (cfr. Stücheli, op. cit., p. 335);
che nel caso di specie l’escutente non ha documentato che __________ fosse il rappresentante convenzionale di __________, nessuno dei documenti prodotti dall’appellante essendo firmati da organi regolari di __________ né riferiti ad atti compiuti da questi ultimi;
che l’esistenza di un simile rapporto di rappresentanza non è certo un fatto notorio, ossia un fatto noto a tutti (“allgemein bekannt”, cfr. DTF 117 II 323 cons. 2; Vogel / Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7. ed., Berna 2001, n. 17 ad cap. 10);
che la produzione del biglietto da visita di __________ in questa sede risulta tardiva e quindi inammissibile (art. 22 cpv. 4 LALEF a contrario);
che l’appello 2 novembre 2001 va quindi respinto;
che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Richiamati gli art. 82 LEF; 21, 22 LALEF; 48, 49, 61, 62 OTLEF
pronuncia:
L’appello 2 novembre 2001 di __________, è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 525.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 2'000.-- a titolo di indennità.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura __________________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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