AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.2001.00290
Data decisione, Autorità: 23.01.2002, CEF
Incarto n. 15.2001.00290 15.2001.00232
Lugano 23 gennaio 2002 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 29 giugno (versione in italiano del 17 settembre 2001) e 5 novembre 2001 del
contro
l’operato dell’Ufficio _______________, e meglio contro il verbale di pignoramento 15 febbraio 2001 notificato al ricorrente il 19 giugno 2001 (inc. 15.2001.232) , risp. contro il complemento di pignoramento del 25 ottobre 2001 (inc. 15.2001.290), eseguiti nell’ambito dell’esecuzione n. ______ promossa dal ricorrente
contro
viste le osservazioni 3 dicembre 2001 dell'Ufficio ________;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che dall’incarto esecutivo risulta che l’avv. __________ ha chiesto ed ottenuto la continuazione dell’esecuzione n. ______ oggetto del ricorso in base al giudizio del Berzirksgericht ____________ del 19 dicembre 2000, cresciuto in giudicato il 23 gennaio 2001 (cfr. domanda di prosecuzione dell’esecuzione [Pfändungsbegehren] del 1. febbraio 2001 e la decisione allegata [Beilage]);
che tale sentenza non rigetta esplicitamente l’opposizione al precetto esecutivo n. ______;
che l’UEF __________ avrebbe quindi dovuto respingere la domanda di continuazione dell’esecuzione (cfr. art. 79 cpv. 1, secondo periodo LEF);
che secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 17 febbraio 1997 [15.1997.17]) e la dottrina (cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12, secondo trattino a p. 167, ad art. 22, con rif.; Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 78, con rif.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 78, che riserva tuttavia il caso in cui l’opposizione è stata dichiarata irricevibile; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 28 ad art. 22 con rif.), la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF;
che il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione in DTF 85 III 16-17, manifestando però seri dubbi sulla propria giurisprudenza precedente, secondo la quale ogni provvedimento di continuazione dell’esecuzione è sì nullo quando non è stato emesso alcun precetto esecutivo, ciò che vale di principio anche per il caso in cui il precetto non è diventato un titolo esecutivo in seguito all’interposizione di un’opposizione (cfr. DTF 73 III 147), ma che considerava valida la prosecuzione dell’esecuzione qualora l’escusso non avesse ricorso (ex art. 17 LEF) contro la decisione dell’ufficio, anteriore alla continuazione dell’esecuzione, che riteneva l’opposizione non avvenuta (cfr. DTF 73 III 147-148; DTF 75 III 88), o addirittura qualora l’escusso non avesse inoltrato ricorso contro il pignoramento (cfr. DTF 73 III 148 e 154 cons. 2), a motivo che la decisione di pignoramento manifesta in modo concludente la volontà dell’ufficio di non considerare valida l’opposizione;
che in DTF 92 III 56 è stato invece stabilito senza riserve che gli atti esecutivi posteriori ad un’opposizione non ritirata o rigettata sono nulli;
che in DTF 109 III 55-56, cons. 2b, il Tribunale federale ha ribadito (cfr. DTF 38 I 327) che un pignoramento ed un riparto sono nulli se non fondati su un precetto esecutivo, anche se l’asserito credito è accertato in una decisione giudiziale;
che non si è esplicitamente pronunciato sul caso qui in esame;
che si può però ritenere che pure il pignoramento ed il riparto fondati su un precetto esecutivo colpito da opposizione non ritirata o non rigettata sono nulli, poiché si può dedurre dalla sentenza del Tribunale federale, con un’interpretazione a contrario, che la prosecuzione di un’esecuzione basata su un precetto esecutivo non definitivo è nulla (“Une saisie et une distribution de deniers qui ne se fondent pas sur un commandement de payer exécutoire heurtent les principes fondamentaux de la poursuite pour dettes”, sottolineatura del redattore);
che d’altronde non si vedono validi motivi per trattare in modo diverso il caso in cui non è stato emesso alcun precetto esecutivo e quello in cui quand’anche emesso il precetto è stato colpito da una valida opposizione, perché l’opposizione sospende l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF), di guisa che l’escusso non deve aspettarsi la continuazione dell’esecuzione prima dell’eventuale rigetto dell’opposizione;
che comunque nel caso di specie è escluso ritenere che la decisione di pignoramento costituisca una decisione implicita dell’Ufficio di considerare nulla l’opposizione interposta dall’escusso, poiché si tratta manifestamente di una svista;
che può quindi essere lasciata aperta la questione di sapere se l’escusso possa o no rimettere in questione in ogni tempo una decisione – esplicita – dell’ufficio di esecuzione dichiarante non avvenuta o viziata l’opposizione interposta dall’escusso;
che la nullità di atti esecutivi va rilevata d’ufficio in ogni stadio della procedura anche in assenza di un qualsivoglia ricorso o segnalazione (cfr. art. 22 cpv. 1, 2. periodo LEF; Cometta, op. cit., n. 15 ad art. 22; Gilliéron, op. cit., n. 12 e 34 ad art. 22);
che il pignoramento del 15 febbraio 2001 nonché il pignoramento complementare del 25 ottobre 2001 devono essere annullati d’ufficio a scapito del solo ricorrente;
che i suddetti pignoramenti rimangono per il resto validi a favore degli altri creditori procedenti;
che in particolare va confermato il pignoramento delle pretese dell’escusso contro __________ (assicurazione);
che l’asserito diritto di pegno legale vantato dal ricorrente sulla base dell’art. 60 LCA non impedisce il pignoramento, fermo restando che se ne dovrà tenere conto in conformità degli art. 106 ss. LEF;
che quand’anche alcuni autori e tribunali cantonali ritengono che la pretesa d’indennizzo (Befreiungsanspruch) dell’assicurato contro l’assicuratore RC sia impignorabile (ad es. Roelli/ Jaeger, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. II, Berna 1932, n. 24 ad art. 59 e n. 24 ad art. 60), il Tribunale federale ha statuito con argomenti convincenti che non vi sono motivi per non ammettere la cedibilità – e pertanto pure la pignorabilità – di siffatta pretesa al danneggiato (DTF 115 II 265 ss., cons. 3; occorre tuttavia osservare che pure Roelli/Jaeger [n. 24 ad art. 59, 2. frase] ammettono che essa possa essere ceduta al danneggiato);
che pure la cessione a favore di terzi non appare esclusa, un’eventuale incedibilità convenzionale (cfr. art. 164 CO) essendo inopponibile nell’ambito di un’esecuzione forzata (cfr. Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 92; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 30 ad art. 92);
che se l’art. 60 LCA ha sì quale scopo di evitare che l’indennità dovuta dall’assicurazione sia sottratta al danneggiato dai creditori dell’assicurato (cfr. Benoît Carron, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basilea/Ginevra/Monaco 2001, n. 2 ad art. 60), il legislatore non ha inteso conferire al danneggiato un diritto diretto contro l’assicuratore (ad es. DTF 87 I 98, cons. 1; Roelli/Jaeger, n. 28 ad art. 60; Carron, op. cit., n. 13 ad art. 60) – contrariamente a quanto prevede l’art. 65 cpv. 1 LCStr – e nemmeno un diritto di distrazione – come invece statuito ad es. all’art. 401 cpv. 3 CO – bensì solo un diritto di pegno legale, alla stregua dei diritti di ritenzione (art. 895 ss. CC);
che il pignoramento è tuttavia escluso se gli escutenti non contestano il diritto di pegno del danneggiato (ad es. facendo valere che la pretesa dell’escusso verte su un’assicurazione contro le conseguenze della responsabilità contrattuale e non legale) né la sua estensione all’intera prestazione dovuta dall'assicurazione (ad es. allegando che tutto o parte del danno è già stato risarcito dall’escusso personalmente), ritenuto che, primo, è altamente improbabile che il ricavo di una vendita all’asta della pretesa dell’assicurato/escusso superi l’importo dovuto dall’assicurazione e che, secundo, quest’ultimo importo non sarà di regola superiore al credito vantato dal danneggiato, ossia al suo danno, di modo che non è ipotizzabile un’eccedenza che possa essere versata ai procedenti;
che infatti un diritto senza valore venale è impignorabile (cfr. art. 92 cpv. 2 LEF);
che per mettere i procedenti nella situazione di poter contestare l’esistenza o l’estensione del diritto di pegno vantato dall’avv. __________ occorre ordinare all’UEF ________ la notifica del verbale di pignoramento complementare ai creditori del gruppo n. 3 (che non risultano averne avuto conoscenza finora, poiché l’Ufficio ha erroneamente considerato che poteva pignorare la pretesa assicurativa a favore del solo ricorrente), impartendo loro contemporaneamente il termine di 20 giorni dell’art. 108 cpv. 2 LEF per eventualmente contestare giudizialmente il diritto di pegno legale ex art. 60 cpv. 1 LCA rivendicato dall’avv. __________ sulla pretesa vantata dall’escusso contro la __________ rendendoli attenti che se nessuna azione sarà promossa, la pretesa del ricorrente sarà da ritenere riconosciuta nell’esecuzione in atto (art. 108 cpv. 3 LEF) e che pertanto il pignoramento complementare decadrà;
che le spese di pignoramento messe a carico dell’avv. __________ per l’importo di fr. 222.10, visto l’annullamento del pignoramento indebitamente eseguito a suo favore, vanno ripartite tra i creditori del gruppo n. 3 – che avrebbero comunque dovuto sopportarle se la domanda di continuazione dell’esecuzione inoltrata dal ricorrente fosse stata respinta –, tranne le somme di fr. 18.-- e fr. 16.-- contabilizzate per l’avviso di pignoramento, risp. la copia del verbale di pignoramento destinati all’avv. __________ che vanno lasciate a carico dello Stato;
che il ricorrente rimane tuttavia debitore della tassa di fr. 5.-- di cui all’art. 20 cpv. 4 OTLEF;
che i ricorsi sono pertanto evasi nel senso dei considerandi, con il rilievo che si prescinde dall’esaminare le censure riferite agli art. 89 e 91 LEF di cui alle cifre 2, 4-8, che non sono state tradotte;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 22, 88, 106 LEF; 164 CO; 60 LCA
pronuncia:
I ricorsi 29 giugno 2001 e 5 novembre 2001 dell’avv. __________ sono evasi nel senso dei considerandi.
Il pignoramento 15 febbraio 2001 nonché il pignoramento complementare 25 ottobre 2001 sono annullati limitatamente alla pretesa di
È ordinata all’UEF __________ la notifica del verbale di pignoramento complementare 25 ottobre 2001 ai creditori del gruppo n. 3, con contemporanea fissazione del termine di 20 giorni dell’art. 108 cpv. 2 LEF per eventualmente contestare giudizialmente il diritto di pegno legale ex art. 60 cpv. 1 LCA rivendicato dal ricorrente sulla pretesa vantata dall’escusso contro la Compagnia di assicurazione __________ nell’ambito del sinistro n. __________.
Il verbale di pignoramento relativo al gruppo n. 3 è modificato nel senso che le spese per l’esecuzione del pignoramento sono stabilite in fr. 534.-- invece di fr. 568.-- e sono ripartite tra i creditori del gruppo n. 3 ad esclusione di
è debitore della tassa per la registrazione della domanda di proseguimento dell’esecuzione pari a fr. 5.--.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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