AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00316
Data decisione, Autorità: 16.01.2002, CEF
Incarto n. 15.2001.00316
Lugano 16 gennaio 2002 /CJ/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 dicembre 2001
contro
l’operato dell’UEF __________ e meglio contro il verbale di pignoramento del 17 dicembre 2001 allestito nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa con precetto esecutivo del 20 agosto 2001 per l’importo di fr. 12'912.-- oltre le spese da
viste le osservazioni 27 dicembre 2001 dell’UEF ________;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il ricorrente allega che il precetto esecutivo n. _______ avente dato luogo al pignoramento impugnato non gli è stato intimato personalmente;
che risulta effettivamente dalla copia del precetto esecutivo agli atti e delle osservazioni dell’Ufficio che lo stesso è stato notificato alla moglie dell’escusso;
che siffatta notifica risulta regolare ed efficace ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 LEF;
che il ricorso, sotto questo profilo, va quindi respinto;
che, eccettuate le spese supplementari dell’esecuzione n. __________ (fr. 194.--), il fatto che il ricorrente non abbia fatto opposizione e non abbia così sollevato l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna non gli arreca però alcun danno, visto che il pignoramento è risultato interamente infruttuoso;
che va comunque rilevato dal profilo formale che l’indicazione che figura in calce all’attestato di carenza di beni secondo la quale il creditore potrebbe proseguire l’esecuzione entro sei mesi dall’intimazione dell’attestato senza l’emanazione di un nuovo precetto esecutivo risulta erronea;
che secondo la giurisprudenza federale (DTF 90 III 106 cons. 1, con rif.; cfr. pure Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 41-42 ad art. 149), un attestato di carenza di beni rilasciato in un’esecuzione facente seguito ad un fallimento, com’è il caso nella fattispecie, non ha l’effetto previsto all’art. 149 cpv. 3 LEF (ciò che purtroppo il modulo n. 7b non indica), di modo che è consentito all’escusso, anche se ha omesso di interporre opposizione nell’esecuzione avente portato all’emanazione dell’attestato di carenza di beni dopo pignoramento, di far valere l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna in un’esecuzione successiva;
che poiché l’escutente così come l’escusso possono in ogni tempo aggravarsi con ricorso (ex art. 17 LEF) contro le indicazioni errate dell’attestato di carenza di beni (cfr. DTF 74 III 22-23; Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 149), occorre in casu ordinare la cancellazione della clausola erronea;
che per chiarezza va ricordato all’Ufficio che la menzione “Il creditore non può proseguire l’esecuzione senza un nuovo precetto esecutivo” va apposta sul (secondo) attestato di carenza di beni dopo pignoramento non solo quando l’esecuzione è fondata su un precedente attestato di carenza di beni dopo pignoramento ma pure quando lo è su un attestato di carenza di beni dopo fallimento;
che pertanto il ricorso è da evadere nel senso dei considerandi;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 64, 149, 265 LEF; 2 CC
pronuncia: 1. Il ricorso 3 dicembre 2001 di __________ è evaso nel senso dei considerandi.
1.1 È ordinata la cancellazione sull’attestato di carenza di beni del 3 gennaio 2002 della clausola “Entro i SEI MESI dall’intimazione di questo PRIMO attestato di carenza di beni, il creditore può proseguire l’esecuzione senza far spiccare un nuovo precetto esecutivo”.
1.2. È ordinata l’aggiunta della menzione “Il creditore non può proseguire l’esecuzione senza un nuovo precetto esecutivo”.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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