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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.00072
Data decisione, Autorità: 14.07.2000, CCC
Incarto n. 16.2000.00072
Lugano 14 luglio 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 luglio 2000 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 21 giugno 2000 del Giudice di pace nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 18 febbraio 2000 da
con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 250.90 oltre interessi, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 18 febbraio 2000 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ -con la quale hanno concluso un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultima nel Comune di __________ - al fine di ottenere la restituzione dell'importo di fr. 250.90 per le spese relative alla fornitura di energia elettrica, siccome comprese nei costi accessori pagati unitamente alla pigione;
che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria;
che con sentenza 21 giugno 2000 il Giudice di pace, facendo propria la tesi di parte istante secondo la quale nelle spese accessorie è compresa anche quella oggetto della presente vertenza, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi pronunciato sulla vertenza senza che questa sia stata preventivamente sottoposta all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione e nonostante questa superasse la sua competenza per valore, nel merito rimprovera al giudice di aver arbitrariamente valutato le prove qualificando di spesa accessoria la posta in discussione;
che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;
che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;
che per cause riguardanti le controversie in materia di locazione -concetto che deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292)- si intendono tutte le vertenze che attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, N. 940), alle quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;
che poiché la vertenza che oppone le parti è volta a determinare se i costi relativi al consumo di energia elettrica rientrino o meno nella nozione di spese accessorie, questione sicuramente attinente alla locazione, il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per materia;
che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 327, m. 5), o l'abbia sollevata correttamente;
che ciò corrisponde peraltro all'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza;
che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che a dipendenza dell'esito del ricorso non si pon conto di esaminare le ulteriori censure ricorsuali;
che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 3 luglio 2000 di __________ è accolto.
Di conseguenza è accertata la nullità della sentenza 21 giugno 2000 del Giudice di pace.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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