AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00307
Data decisione, Autorità: 19.12.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00307
Lugano 19 dicembre 2001 /CJ/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2001 di
__________,
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio nell’ambito del fallimento
e meglio contro la “decisione” 30 ottobre 2001 con la quale l’UEF di Blenio ha invitato il ricorrente a versargli entro 30 giorni l’importo di fr. 312'000.--;
procedura che concerne anche i creditori della massa fallimentare, segnatamente:
patr. dall’avv. __________
rappr. da__________ __________
rappr da__________ __________
rappr da__________
rappr. da__________
viste le osservazioni 19 novembre di __________, 21 novembre del Comune di __________, 23 novembre del Comune di __________, 26 novembre di __________., di __________ e dell’Ufficio esazione e condoni, nonché 27 novembre 2001 dell’UEF di __________
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che per “provvedimento” (decisione) ai sensi dell’art. 17 LEF si intende un’azione determinata compiuta in un caso di specie individuale e concreto da un organo dell’esecuzione forzata in virtù del suo potere pubblico, che permette la prosecuzione dell’esecuzione e determina effetti verso l’esterno (cfr. Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 46 ad art. 17; cfr. pure Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 17: “tout acte de poursuite pris unilatéralement ou d’office, de nature à créer ou modifier une situation du droit de l’exécuzion forcée”);
che nel caso di specie lo scritto 30 ottobre 2001 non riveste le caratteristiche di un provvedimento, in quanto l’UEF non ha unilateralmente imposto al ricorrente un obbligo in virtù del suo potere pubblico, ma lo ha soltanto invitato a pagare una somma che l’amministrazione fallimentare ritiene dovuta al fallito;
che dall’inosservanza di siffatto invito non risulterebbe per il ricorrente alcun effetto giuridico vincolante, ritenuto che spetterebbe all’amministrazione del fallimento, se del caso dopo consultazione dei creditori, adire le vie legali per riscuotere il credito vantato;
che in assenza di provvedimento, il ricorso si rivela irricevibile (cfr. DTF 123 III 336, che si riferisce ad una situazione analoga a quella in esame, in cui una domanda di restituzione indirizzata dall’amministrazione fallimentare ad un terzo ritenuto indebitamente arricchito è stata considerata come una semplice dichiarazione di volontà sprovvista di carattere ufficiale, pertanto non impugnabile con il ricorso ex art. 17 LEF; cfr. pure gli altri esempi citati da Lorandi, op. cit., 64 ad art. 17);
che comunque l’operato dell’UEF di __________ appare corretto con riferimento all’art. 243 cpv. 1 LEF;
che da quest’ultima norma risulta d’altronde infondata la censura del ricorrente – che appare su questo punto legittimato a ricorrere poiché fa parte della massa passiva del fallimento __________ nella quale ha insinuato un credito di fr. 32'330,10 – riferita al fatto che l’ufficio non ha convocato un adunanza dei creditori prima di chiedere al ricorrente il pagamento del credito in causa;
che semmai il ricorrente non dovesse pagare l’importo richiesto, soltanto a questo momento l’ufficio dovrà valutare se – come lo ha già esposto nelle proprie osservazioni – consultare i creditori sul proseguimento di procedura (ossia incassare il credito per via esecutiva, rinunciarvi, oppure cederlo ex art. 260 LEF);
che in ogni caso qualora, per ipotesi, __________ dovesse risultare interamente tacitata nell’ambito di un’esecuzione in realizzazione del suo pegno gravante il fondo n. __________ (diretta sia contro il fallito, a titolo personale, che contro il ricorrente quale terzo proprietario dell’immobile gravato), la pretesa della massa fallimentare contro il ricorrente dovrebbe probabilmente essere considerata estinta in quanto il fallito sarebbe di fatto liberato del suo impegno nei confronti della banca;
che pertanto il ricorso, in quanto ricevibile, è da respingere;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 243 LEF; 61 OTLEF
pronuncia:
Il ricorso 12 dicembre 2001 __________, in quanto ricevibile, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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