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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.00087
Data decisione, Autorità: 13.12.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00087
Lugano 13 dicembre 2001 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile __________promossa con istanza 6 giugno 2001 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell’UEF __________ promossa da ________ con PE del 3 aprile 2001, per l’importo di fr. 117'706,25, oltre interessi al 5% dal 29 giugno 2000, spese di incasso (fr. 1'500.--), interessi di mora fino al 28 giugno 2000 (fr. 3'351,35) e spese di richiamo (fr. 80.--);
vista la sentenza 2 ottobre 2001 del Segretario Assessore _______, che accoglie parzialmente la suddetta istanza limitatamente agli importi di fr. 117'706,25 e 3'351,35 e rigetta provvisoriamente l’opposizione in questa misura,
preso atto dell’appello 11 ottobre 2001 di __________. nonché delle osservazioni 2 novembre 2001 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile;
che conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con rif.);
che non è invece necessario, nonostante quanto potrebbero indurre a ritenere certe affermazioni o definizioni imprecise proposte in dottrina (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §1 in ingresso; Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 19 ad art. 82; cfr. però n. 9-10; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 21 ad art. 80; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 29 ad art. 82; cfr. tuttavia n. 40), che il riconoscimento verta anche sulla volontà del dichiarante di pagare l’obbligo riconosciuto (cfr. Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 329)
che infatti, il fatto che il dichiarante esprimi il suo rifiuto di pagare un debito peraltro non contestato per motivi di carente disponibilità finanziaria o di angheria personale, oppure per altro motivo, non inficia il riconoscimento del debito, seppur implicito, ritenuto che la procedura esecutiva ha appunto quale scopo di escutere i debitori insolventi, morosi o renitenti;
che è del resto ammesso che le dilazioni di pagamento o di esonero dal pagamento possano essere considerate riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (cfr. Panchaud / Caprez, op. cit., n. 24 ad §14; Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 82, con rif.);
che nel caso di specie, il doc. B (secondo capoverso, come pure l’allegato che riassume i debiti di __________ verso __________) costituisce pertanto un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’appellante, sia per l’importo di DEM 19'851,63 che per quello di DEM 123'750.--, anche se il firmatario dichiara che probabilmente la società non sarà mai in grado di pagare l’ultima somma («aber leider werden wir kaum jemals in der Lage sein diese zu bezahlen»);
che in effetti, interpretato secondo il principio dell’affidamento (“Vertrauensprinzip”, cfr. Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 82; DTF 117 II 278), siffatto scritto, redatto da __________ a nome di __________ e destinato a __________ per conto di __________ (cfr. intestazione del fax), si riferisce ad averi, risp. provvigioni precisamente definiti spettanti a quest’ultima e riferiti al film “” («Deine Guthaben, resp. Rückstellungen bettreffend der Produktion “”»);
che dal contesto, l’uso del pronome personale soggetto “wir” in relazione con l’importo di DEM 123'750.-- (nella sufferita proposizione) può oggettivamente essere compreso come riferentesi alla società __________
che in assenza di ogni contestazione nello scritto sub doc. B circa gli importi esposti dallo stesso __________ a nome di __________ si deve dedurre un riconoscimento tacito degli stessi;
che se si avesse un minimo dubbio sull’identità delle parti in causa – ricordato che un insieme di documenti può anche costituire un valido titolo di rigetto provvisorio (cfr. Cometta, op. cit., p. 338) –, il doc. E – e meglio l’aggiunta all’art. 5 n. 1, con il rinvio all’allegato 1 che riporta due delle cifre contenute nell’annesso al doc. B (DEM 57'000.-- per le “Handlungskosten” e DEM 23'750.-- per il “Produzenten-Honorar”) – consente di scioglierlo nel senso indicato sopra, in quanto la società svizzera si è impegnata a favore __________ a prendersi a carico tutte le spese eccedenti il budget fissato a contratto (cfr. già l’art. 5.2 del contratto del 26 ottobre 1996 sub doc. 2);
che la censura dell’appellante riferita all’art. 4 di quest’ultimo contratto è ovviamente irrilevante, in quanto lo stesso è anteriore sia al riconoscimento di debito di cui al doc. B (del 3 dicembre 1999) che all’annesso di cui al doc. E (del 9 marzo 1997);
che d’altronde, la tesi dell’escutente appare al riguardo più verosimile di quella dell’escussa, la quale difetta di ogni supporto probatorio, in particolare in merito all’asserita inadempienza della società __________;
che il doc. B non può inoltre essere considerato come una proposta transattiva, non essendo chiaro quali potrebbero essere i termini dell’asserita transazione;
che se apparentemente __________ sembra aver vincolato il versamento immediato della somma di DEM 19'851,63 alla controfirma da parte di __________ dello scritto di cui al doc. B, non se ne può dedurre che il riconoscimento del debito (dei debiti ?) sia stato condizionale ma tutt’al più che il versamento dell’importo di DEM 19'851,63 era condizionato all’accettazione da parte di __________ del fatto che il debito di DEM 123'750 non sarebbe potuto essere pagato, risp. che lo stesso non poteva essere pagato in tempi brevi;
che, come visto sopra, la dichiarazione circa difficoltà di pagamento o la richiesta, anche implicita, di concessione di determinate facilitazioni di pagamento o dell’annullamento del debito non hanno effetti sul riconoscimento di debito in sé dal profilo del rigetto dell’opposizione;
che l’appello 11 ottobre 2001 va quindi respinto;
che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Richiamati gli art. 82 LEF, 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
L’appello 11 ottobre 2001 di __________ è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1’500.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere a __________, fr. 2'000.-- a titolo di indennità.
Intimazione a: - __________;
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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