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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00063
Data decisione, Autorità: 18.12.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00063
Lugano 18 dicembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 agosto 2001 presentato da
(patr. dall'avv.__________)
contro
la sentenza ………del Giudice di pace ……….nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 5 ottobre 2000 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto venisse fatto obbligo ai convenuti di spostare, a distanza regolamentare, la siepe situata sul loro fondo a confine con quello dell'istante, nonché di intraprendere quanto necessario per evitare lo scoscendimento di acqua e terriccio sulla sua proprietà, domande respinte dal primo giudice che ha invece accolto quelle formulate in via riconvenzionale dai convenuti e tendenti alla condanna dell'istante al pagamento di fr. 300.- a titolo di risarcimento danni, oltre all'arretramento di alcune piante site sul suo fondo a distanza non regolamentare,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 5 ottobre 2000 __________ ha convenuto davanti al giudice di pace i coniugi __________. chiedendo che fosse loro fatto obbligo di rimuovere la siepe piantata lungo il muro che delimita le due proprietà, a una distanza di ca 30/40 cm dal confine, quindi inferiore a quella minima di 50 cm prevista dall'art. 139 LAC. L'istante ha inoltre chiesto la condanna dei convenuti al ripristino del loro terreno onde evitare scoscendimenti di acqua e terriccio sul suo fondo sottostante, nonché il divieto a quest'ultimi di accedere alla sua proprietà per la manutenzione della loro siepe, il tutto con la comminatoria di cui all'art. 292 CP. I convenuti si sono opposti all'istanza contestandone innanzi tutto la ricevibilità avendo l'istante precedentemente adito il pretore formulando la sola richiesta di arretramento della siepe, istanza che il pretore ha trasmesso al giudice di pace competente a dipendenza del valore della lite. Nel merito essi si sono opposti alle richieste avversarie, contestando la qualifica di siepe delle piantine e cespugli ornamentali posti a ridosso del muro di confine tra le due proprietà; si tratterebbe infatti di arbusti ai sensi dell’art. 157 LAC la cui presenza deve essere tollerata a dipendenza della decorrenza del termine decennale (art. 160 LAC). I convenuti hanno inoltre contestato lo scolo di acqua e di terriccio dal loro fondo su quello dell'istante, avendo peraltro predisposto, prima del ricevimento dell'istanza, la posa di una protezione in plastica. In via riconvenzionale i coniugi __________ hanno chiesto la condanna dell'istante al pagamento di fr. 300.- a titolo di risarcimento danni, avendo quest'ultima tagliato senza autorizzazione piante e rami di loro proprietà, oltre all'arretramento delle piante di palma situate sul suo fondo a distanza inferiore a quella legale minima dalla loro proprietà.
Con il querelato giudizio il Giudice di pace, accertata preliminarmente la ricevibilità dell'istanza 5 ottobre 2000 rispettivamente la proponibilità di tutte le domande formulate dall’istante, le ha nondimeno respinte. Non ha ammesso la domanda di arretramento delle piante situate lungo il muro di confine, ritenendo che non si tratti di una siepe, bensì di arbusti (art. 157 LAC) che come tali sono assoggettati al termine decennale di tolleranza di cui all’art. 160 LAC decorso il quale il vicino non può più pretenderne la rimozione: ciò che è il caso in concreto, le piante controverse essendo state messe a dimora nel 1985. Ha respinto anche la domanda intesa a ottenere l’adozione da parte dei convenuti di misure atte ad evitare scoscendimenti sul fondo dell’istante, mancando la prova di tale turbativa e avendo inoltre i convenuti già provveduto alla posa di una recinzione in plastica sopra il muretto di confine. Anche l’ulteriore richiesta tendente a vietare ai convenuti il transito sulla proprietà dell’istante per gli interventi di manutenzione dei loro arbusti è stata respinta poiché contraria al chiaro disposto di cui all’art. 687 cpv. 1 CC. In merito alla riconvenzione, preso atto delle mancate contestazioni di controparte, il giudice di pace ha accolto la richiesta dei convenuti di essere risarciti di fr. 300.- per il danno subito in relazione al taglio abusivo da parte dell’istante di piante di loro proprietà, così come la domanda di arretramento delle palme dell’istante a distanza regolamentare.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC.
La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in particolare per aver qualificato di arbusti anziché di siepe le piante situate sul muro dei convenuti a confine tra le due proprietà. In merito alla posa della protezione in plastica ad opera dei convenuti per evitare gli scoscendimenti di acqua e terriccio, ritiene che detto intervento equivalga ad acquiescenza, essendo avvenuto il 18 ottobre 2000, ovvero dopo l’inoltro della sua istanza. Per quanto attiene alla sua condanna al pagamento di fr. 300.-, la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente ritenuto provata l’allegazione dei convenuti secondo la quale essa avrebbe sradicato piante di loro proprietà, essendosi invece limitata a una potatura che evitasse la caduta di neve sul suo fondo. Non è più litigioso l'ordine di arretramento delle palme.
Con osservazioni 8 ottobre 2001 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).
In merito alla richiesta tendente alla rimozione delle piante poste sul muro dei convenuti a confine con la proprietà dell’istante, spettava a quest’ultima provare che le stesse non rispettano le distanze legali (art. 8 CC), ciò che ne presupponeva una corretta qualifica, nel senso che si trattava di una siepe. Per siepe, ai sensi dell’art. 139 cpv.1 LAC, si intende un riparo che vegeta con radici nel suolo (per opposizione alle siepi “secche” o “morte”), formato da sterpi, arboscelli, arbusti o alberi coltivati e mantenuti recisi in modo da formare uno schermo che equivalga quasi a un muro di cinta (Jacomella/ Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 1996, pag. 123). Nel caso di specie, la documentazione fotografica agli atti, richiamata dalla ricorrente medesima a sostegno delle proprie allegazioni, non permette di ritenere arbitraria la qualifica di arbusti data dal giudice di pace alle piante situate sul muro di confine tra le due proprietà. Dalle fotografie di cui al doc. 2 si evince infatti che le piante -trattasi secondo i convenuti di 5 piantine di lonicera nitida (cfr. doc. 1 e risposta scritta 5 febbraio 2001 ad 1)- non sono affiancate l'una all'altra ma si trovano a una certa distanza, così che non formano quello schermo protettivo equiparabile a un muro di cinta che permetterebbe di concludere alla loro qualifica quale siepe. Né il loro scopo è quello di fungere da recinzione del fondo o di garantirne la discrezione, ma è (o almeno appare dalla documentazione fotografica) di natura ornamentale, coprendo parte dei manufatti di sostegno del fondo più a monte. Sostenibile in tal senso la conclusione del giudice di pace, va ribadito -a conferma della sentenza impugnata- che, trattandosi di semplici arbusti, essi sono sì assoggettati allo stesso limite minimo di 50 cm dal confine, ma il diritto a richiederne la rimozione in caso di piantagione più vicina perime nel termine di dieci anni dalla messa a dimora; ciò che è pacificamente il caso in concreto, così come correttamente deciso dal primo giudice. In ogni caso, anche a prescindere dalla qualifica della vegetazione controversa, l'istante non ha neppure provato il mancato ossequio della distanza legale minima, malgrado l'esplicita contestazione dei convenuti (cfr. risposta, riassunto scritto, ad. 2 e ad 5 e 6).
Per quanto attiene alla richiesta di contenimento dell'acqua di superficie e del terriccio, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'istante non ha minimamente provato l'esistenza di tale turbativa, peraltro contestata dai convenuti (cfr. risposta scritta 5 febbraio 2001 ad 5 e 6); in particolare non può bastare a tal fine il richiamo alla documentazione fotografica dalla quale nulla può essere dedotto in tal senso. Diventa pertanto irrilevante qualsiasi considerazione a proposito della posa di una protezione, evocata dal primo giudice a titolo evidentemente abbondanziale.
La ricorrente si duole inoltre di un'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice per il fatto che questi avrebbe accolto la domanda di risarcimento danni formulata dai convenuti in via riconvenzionale. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, anche su questo punto il giudizio impugnato non presta il fianco a critica alcuna, ritenuto che la valutazione delle prove operata dal primo giudice trova sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie, in particolare nella documentazione fotografica. Dalla stessa, in particolare dal doc. 2, si evince chiaramente il taglio radicale di una pianta, ciò che evidentemente non costituisce una semplice potatura. Simile taglio, non autorizzato, legittima pertanto la pretesa risarcitoria dei convenuti il cui ammontare non è stato contestato dall'istante.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato i motivi di cassazione invocati, dev'essere respinto.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 agosto 2001 di __________ è respinto.
La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.–, già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere ai convenuti in solido un'indennità di fr. 100.- per questa sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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