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Numero d'incarto:
16.2001.00090
Data decisione, Autorità:
04.12.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00090
Lugano
4 dicembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare la domanda di revisione 19 novembre 2001 presentata da
contro
la sentenza 25 ottobre 2000 del Pretore della giurisdizione di
Locarno–Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 31
agosto 2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'730.55 oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE no. __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal primo
giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con
sentenza 25 ottobre 2000 (intimata lo stesso giorno) il Pretore della giurisdizione
di Locarno–Città, in accoglimento dell'istanza 31 agosto 2000 promossa da __________
nei confronti di __________, ha condannato quest'ultimo al pagamento di fr.
6'730.55 per prestazioni fornitegli dall'istante;
che
con scritto 19 novembre 2001 –ossia oltre un anno dopo la sentenza– __________
chiede la revisione del predetto giudizio;
che
giusta l'art. 342 CPC la domanda di revisione si propone entro il termine di 20
giorni dalla notificazione della sentenza;
che
nel caso di specie la domanda di revisione 19 novembre 2001, con invio postale
del giorno seguente, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e
quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, è manifestamente
tardiva;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di cassazione in
virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con
breve motivazione la reiezione della domanda di revisione senza notifica alla
controparte per le osservazioni qualora questa si rilevi inammissibile o
manifestamente infondata;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese
di giustizia.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 340 segg. CPC
pronuncia: 1. La
domanda di revisione 19 novembre 2001 di __________ è irricevibile in quanto
tardiva.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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