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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.84
Data decisione, Autorità: 13.11.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00084
Lugano 13 novembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 1° ottobre 2001 presentato da
contro
la sentenza 24 settembre 2001 del Giudice di pace supplente del circolo di Tesserete nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 30 maggio 2001 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 712.40 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 30 maggio 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 712.40 a saldo delle fatture 5 aprile 2000 (doc. C) e 4 maggio 2001 (doc. A e B) emesse per spese varie relative a prestazioni effettuate a quest'ultimo __________
che con il querelato giudizio il giudice di pace, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con scritto 1° ottobre 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 1° ottobre 2001 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace supplente relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a respingere le motivazioni del giudizio, sostenendo per la prima volta in questa sede che i motivi alla base delle fatture non corrisponderebbero alla verità;
che pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. L'atto ricorsuale 1° ottobre 2001 __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Tesserete.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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