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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00046
Data decisione, Autorità: 24.10.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00046
Lugano 24 ottobre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 giugno 2001 presentato da
(patr. __________)
contro
la sentenza 18 giugno 2001 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 17 giugno 1998 nei confronti di
(patr. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'500.– oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 17 giugno 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'500.– per un intervento eseguito presso l'esercizio pubblico di proprietà di quest'ultima e meglio per la modifica di una porta balcone. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 128 n. 3 CO, mentre nel merito ha contestato l'esecuzione a regola d'arte dell'opera a dipendenza della presenza di infiltrazioni di acqua provenienti dalla porta finestra sostituita dall'istante.
Con il querelato giudizio il pretore ha ritenuto applicabile alla fattispecie il termine quinquennale di prescrizione a dipendenza della natura del lavoro svolto e ha accolto l'eccezione in base alla constatazione che la modifica dell'apertura sul balcone non è stato dimostrato che sia stata eseguita dopo il 1991 (come indicato dalla convenuta), mentre il primo atto interruttivo, ossia la notifica del precetto esecutivo, è avvenuta solo il 10 giugno 1998: quindi oltre cinque anni dopo.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale. Contestata è in particolare la qualifica attribuita dal primo giudice al suo intervento, non trattandosi di una semplice riparazione rientrante nel concetto di lavoro artigianale come da questi erroneamente ritenuto, bensì della sostituzione di una porta finestra eseguita nell'ambito del contratto di appalto concluso con la convenuta e avente per oggetto la sostituzione di tutte le finestre dell'esercizio pubblico, prestazione che esula dalla qualifica di lavoro artigianale e alla quale si deve applicare il termine decennale di prescrizione.
Con osservazioni 3 agosto 2001 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
L’art. 128 n. 3 CO, invocato dalla convenuta a sostegno della sua opposizione al pagamento della pretesa avversaria, prevede un termine di prescrizione di soli cinque anni “per lavori d’artigiani”. Concetto che, secondo la giurisprudenza, corrisponde ad opere dove l’attività manuale è prevalente o almeno equivalente alle altre prestazioni dell’appaltatore, in particolare agli aspetti intellettuali e scientifici, organizzativi e amministrativi e per le quali non è necessario l'impiego di tecnologie particolari, né il ricorso a misure pianificatorie in materia di personale o di termini, né alla coordinazione con altri artigiani, né mettendo in opera mezzi amministrativi particolari (DTF 123 III 120 e rif. cit.).
Nel caso di specie, la conclusione del primo giudice che ha qualificato come lavoro d'artigiano l'intervento in esame non è arbitraria, non essendo sconfessata dalle risultanze istruttorie, ma nemmeno risultando contraria alla tesi dell'istante. Infatti, l'affermazione della ricorrente, secondo cui si tratterebbe invece di un intervento da inserire in quello generale di sostituzione di tutte le finestre dello stabile, è stata proposta solo con le conclusioni e quindi tardivamente (art. 78 cpv. 1 CPC). Nelle allegazioni preliminari l'istante –che aveva fatturato separatamente da ogni altro intervento la "modifica portabalcone" (doc. B)– non aveva contestato i fatti come descritti dalla convenuta, ossia che il lavoro litigioso (indicato col termine di riparazione: risposta, ad 2) era stato eseguito nel 1991 e che i lavori più generali di sostituzione delle finestre del ristorante erano stati invece eseguiti nel 1989 e nel 1990, pur considerando che la richiesta di sostituzione con una finestra–balcone si era resa necessaria a seguito di problemi d'infiltrazione già dopo l'esecuzione dei primi lavori. E aveva confermato la validità dell'accordo separato (cfr. replica), sottoscritto per conto della convenuta dal signor __________ (Edi: doc. 1) a condizione che venisse saldata immediatamente la fattura per quel che concerneva tutto il resto (__________). Né quindi si può rimproverare al primo giudice di aver indicato il lavoro in esame come una riparazione, né di averlo considerato lavoro d'artigiano ai fini della prescrizione, dal momento che –a fronte di ben poche informazioni sulla natura del lavoro (questione rimasta pressoché estranea alla discussione di prima sede)– esso può rientrare nell'ambito concettuale descritto al capoverso precedente sia trattandosi effettivamente di una riparazione, sia nel caso in cui la portafinestra abbia sostituito altra struttura: si tratta di una conclusione che, in base agli atti della causa, è certamente almeno sostenibile. Ne consegue la reiezione delle censure ricorsuali con riguardo agli accennati limiti del giudizio di cassazione.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, deve essere respinto con l'addebito di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 giugno 2001 __________ è respinto.
Le tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 200.–, anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.– a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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