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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00068
Data decisione, Autorità: 08.10.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00068
Lugano 8 ottobre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 giugno 2001 presentato da
(rappr. __________)
contro
la sentenza 5 giugno 2001 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 8 maggio 2001 da
(rappr. __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso dal PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 8 maggio 2001 lo __________, per il tramite del Tribunale d'appello, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 115.– oltre accessori, corrispondenti alla quota parte di oneri processuali posti a carico di quest'ultima con sentenza 7 novembre 2000 della Camera di diritto tributario del tribunale d'appello prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che l'escussa, rappresentata dal marito, si è opposta all'istanza;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ -per il tramite del marito __________ - è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale da parte di persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che dinanzi a quel giudice la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all’Albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);
che per contro, legittimati a presentare ricorso per cassazione per conto di una persona fisica sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone (art. 64 CPC);
che __________ non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale, in particolare egli non può agire quale rappresentante legale della moglie;
che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato da __________ per conto della moglie __________ è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante;
che a titolo abbondanziale va comunque rilevato che anche nel merito il ricorso sarebbe sprovvisto di fondamento;
che infatti, di fronte a un valido titolo esecutivo, quale era indubbiamente la sentenza 7 novembre 2000 della Camera di diritto tributario poiché passata in giudicato (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 109; Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 7 e 8 ad art. 80 LEF), indipendentemente dall'inoltro della domanda di revisione peraltro proponibile unicamente nei confronti di decisioni o sentenze passate in giudicato (art. 232 cpv. 1 Legge tributaria), il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione a meno che l'escusso non provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto, che è stato prorogato il termine per il pagamento oppure che è prescritto, eccezioni che l'escussa non ha nemmeno sollevato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, ragione per la quale la richiesta di pagamento dell'anticipo 12 settembre 2001 diviene priva d'oggetto.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 giugno 2001 __________ è nullo.
Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
– __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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