AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00037
Data decisione, Autorità: 03.09.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00037
Lugano 3 settembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 maggio 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 8 maggio 2001 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 9 gennaio 2001 da
(rappr. da __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'278.25 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto
__________ ha lavorato in qualità di cuoco presso l’__________ di __________, gestita da __________. Il rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 7 febbraio 2000 si è concluso il successivo 30 settembre a seguito della disdetta notificata dalla datrice di lavoro, ritenuto comunque che dal 27 giugno il lavoratore è stato inabile al lavoro a causa di malattia. Il salario pattuito tra le parti ammontava a fr. 4'000.– mensili netti comprensivi delle indennità per giorni festivi e della tredicesima (doc. 1).
Con istanza 9 gennaio 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'278.25. L'importo corrisponde al minor salario percepito relativamente al periodo 7 febbraio – 30 giugno 2000 (il salario dovuto ammonterebbe a fr. 21'852.90 lordi mentre quello effettivamente percepito è di fr. 21'795.–), nonché al pagamento dei giorni festivi (2,35 giorni, pari a fr. 360.30 lordi), dei giorni di riposo (5,9 giorni, pari a fr. 904.65 lordi) e delle vacanze non godute (7.93 giorni, pari a fr. 1’215.90 lordi). La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di nulla dovere al dipendente che avrebbe anzi beneficiato di un maggior numero di giorni di riposo e di vacanze rispetto a quelli di sua spettanza.
Con il querelato giudizio il pretore, accertato che per il periodo dal 7 febbraio al 30 giugno 2000 il lavoratore aveva diritto a 39,4 giorni di riposo e 16,93 giorni di vacanza (per un totale di 56,33 giorni), mentre i giorni festivi erano già compresi nello stipendio netto di fr. 4'000.– pattuito dalle parti, ha concluso che l'istante ha usufruito di 45,5 giorni tra riposo e vacanze, ragione per la quale il saldo dei giorni non goduti, pari a 10,83, devono essere remunerati dalla convenuta. Basandosi sul salario netto di fr. 4'000.– riconosciuto all'istante, il primo giudice ha posto a carico della datrice di lavoro l'obbligo di pagamento di fr. 1'442.67, importo che costituisce la differenza tra il credito del lavoratore (fr. 20'442.67) e quanto da lui effettivamente percepito (fr. 19'000.–).
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 23 maggio 2001, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente denuncia innanzi tutto di essere stata lesa nel diritto di essere sentita poiché che il pretore non l'ha diffidata a munirsi di un patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC, nonostante i presupposti ne fossero evidenti. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare le risultanze della deposizione del teste __________ dalla quale si evincerebbe che l'istante ha usufruito di tutti i giorni di libero e delle vacanze di sua spettanza, per cui nulla gli è più dovuto a questo titolo.
Con osservazioni 30 maggio 2001 la controparte postula la reiezione del ricorso.
La ricorrente ravvisa tale violazione nel fatto che il pretore non l'abbia diffidata a munirsi di un patrocinatore sin dall'inizio della causa, e ciò nonostante ella avesse espresso preoccupazioni in tal senso. Afferma che il mancato ausilio della consulenza di un legale le avrebbe impedito di tutelare in modo conveniente i suoi interessi, in particolare di contestare dettagliatamente l'istanza, di proporre prove atte a dimostrare l'infondatezza della medesima e di far valere in via riconvenzionale le sue contropretese.
Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, nonché le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). Tale capacità processuale comprende quella di compiere personalmente tutti gli atti del processo (art. 39 cpv. 1 CPC). Tuttavia, secondo l'art. 39 cpv. 2 CPC quando il giudice ritiene che una persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro un breve termine di un patrocinatore. Tale facoltà del giudice comporta quindi una restrizione della capacità processuale della parte e può essere perciò operata solo eccezionalmente. In questo senso, l'intervento del giudice si giustifica solo in presenza di particolari circostanze, oggettive o soggettive, che egli valuta facendo capo al suo potere d'apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168, 1988 pag. 376 consid. a rif. cit.; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 39, m. 5). In particolare, il solo fatto che una parte sia sprovvista di patrocinatore non giustifica tale intervento del giudice, altrimenti il principio della capacità delle parti di compiere personalmente tutti gli atti del processo sarebbe svuotato di significato. Determinante è invece la ponderazione delle caratteristiche personali della parte per rapporto al grado di difficoltà della causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 39, m. 8 e segg.), apprezzamento che deve avvenire di caso in caso.
In concreto, sia in considerazione della particolarità della procedura per mercedi e salari che riserva al giudice una certa facoltà di indagine (art. 417 lett. c CPC), sia del fatto che la convenuta si è opposta all'istanza e ha comunque proposto delle prove (documenti e audizione di un teste), è sostenibile concludere che la ricorrente non ha offerto indizi al primo giudice di non essere in grado di difendersi adeguatamente, peraltro in un contesto fattuale a lei noto perfettamente e di una certa semplicità. Né la ricorrente sostiene di non aver capito la serietà della citazione per la discussione della lite o di non aver conosciuto la possibilità di essere patrocinata, tant'è che di propria iniziativa ha fatto capo a tale ausilio processuale, ma solo dall'istruttoria in poi. Così facendo, essa ha semmai dimostrato di avere di primo acchito soggettivamente sottovalutato il processo, ponendovi poi parziale, tardivo rimedio; ma di tale sua decisione iniziale essa non può rendere responsabile il giudice cui non potevano apparire evidenti sue eventuali difficoltà. Stando così le cose, a nulla giovano le sue ulteriori allegazioni, rimaste peraltro senza prova, in particolare in merito a una non meglio definita domanda processuale per indire una nuova udienza di discussione (ricorso, ad 3). Né può essere disatteso –a prescindere da ogni considerazione sulla rilevanza processuale– che essa ha affrontato senza riserve gli ulteriori incombenti della vertenza.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
Mentre non è contestata la quantificazione dei giorni di riposo e delle vacanze di spettanza del lavoratore così come conteggiati dal pretore (56,33 giorni di cui 39,4 giorni di riposo e 16.93 di vacanze), controverso è il fatto di sapere se l'istante abbia goduto di tutti questi giorni oppure no.
L'art. 21 n. 1 e 2 del CCNL 98, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro in rassegna (art. 1 CCNL 98), impone al datore di lavoro l'obbligo di provvedere alla stesura di un piano di lavoro dal quale risultino gli orari di lavoro, i riposi, i festivi e le vacanze, ritenuto che se egli non adempie a tale incombenza, in caso di contestazione verrà ammesso come prova il controllo effettuato dal lavoratore (n. 3), nel senso che spetterà al datore di lavoro provare che i giorni rivendicati dal lavoratore non sono dovuti. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, la datrice di lavoro ha fatto fronte a tale obbligo di controllo, tant'è che per mezzo del __________ ella ha prodotto un calendario dal quale risultano le presenze e assenze del lavoratore, documento che è stato acquisito agli atti senza opposizione dell'istante. Di fronte a questo piano di lavoro, per la stesura del quale il CCNL 98 non impone requisiti particolari, soprattutto trattandosi di una piccola azienda, spettava al lavoratore provare di non aver beneficiato di tutti i giorni di riposo e delle vacanze di sua spettanza.
A proposito dei giorni di riposo (2 alla settimana secondo l'art. 16 n. 1 CCNL 98), il primo giudice ha ben fatto riferimento al calendario prodotto dal __________ e alla deposizione del medesimo, ma senza tener conto che questi ha specificato come su quel foglio di controllo venissero riportati unicamente i giorni di riposo prestabiliti, ovvero quelli corrispondenti alla chiusura dell'esercizio pubblico (martedì e mezza giornata la domenica), mentre la mezza giornata concordata tra il teste e l'istante non venisse indicata. Orbene, poiché il teste ha sostenuto, senza essere contraddetto da altri elementi dell'istruttoria (il piano di lavoro allestito dall'istante, doc. C, dovendo essere considerato alla stregua di un'allegazione di parte), che per la durata del rapporto di lavoro il suo collega __________ ha sempre avuto la mezza giornata di libero alla settimana, bisogna dedurre che questi ha beneficiato di tutti i giorni di riposo di sua spettanza. Se ne deve concludere che, come correttamente sostenuto dalla ricorrente, egli non può pretendere nessuna remunerazione a questo titolo.
Per quanto attiene ai giorni di vacanza rivendicati dall'istante, mentre questi sostiene di aver usufruito di soli 9 giorni nel mese di giugno 2000 (cfr. conteggi dallo stesso allestiti, doc. C) rispetto ai 16,93 giorni di sua spettanza, dal calendario allestito dalla datrice di lavoro si evince che egli ha beneficiato di 12,5 giorni di vacanza (1 giorno nel corso del mese di marzo 2000, 1,5 giorni nel mese di aprile e 10 giorni nel mese di giugno 2000). Nulla in particolare dice poi la sentenza impugnata a proposito di sette giorni di assenza, indicati sul calendario come “malattia senza certificato med.”, registrati dalla datrice di lavoro nel mese di aprile 2000 (i giorni 17, 19, 20 e 21, nonché 24, 26 e 27) e confermati –ancorché approssimativamente– dal teste __________ secondo il quale: prima di Pasqua l'istante era rimasto assente per alcuni giorni, mi sembra cinque. Dopo Pasqua è stato ancora a casa per 4 giorni. L'istante al proposito, da un lato ha ammesso di aver fatto tre giorni di libero nella settimana tra il 17 e il 23 aprile, mentre non ha mai né sostenuto, né dimostrato di essere stato realmente ammalato durante gli altri quattro giorni di assenza, e ciò malgrado il rimprovero su questo punto gli dovesse essere noto fin dal 6 novembre 2000 (cfr. conteggio inviato per conto della convenuta al sindacato dell'istante: doc. 2). Ne consegue, per forza di cose, che gli stessi giorni debbano essere conteggiati quali giorni di assenza (vacanza o libero o che dir si voglia), di modo che il lavoratore risulta aver beneficiato di tutti i giorni di riposo di sua spettanza, decadendo ogni suo credito anche a tale titolo.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice che ha omesso di considerare le risultanze della deposizione __________ nonché quelle emergenti da un esame dettagliato dell'incarto, dev'essere accolto.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente integrale reiezione dell'istanza. A dipendenza di quest’esito della causa diviene superfluo verificare se il giorno 26 giugno 2000 il lavoratore avesse diritto al pagamento del salario, come preteso dall'istante, o all’indennità per malattia come sostenuto dalla convenuta.
Il giudizio sulle ripetibili segue la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC e la TOA
pronuncia I. Il ricorso per cassazione 21 maggio 2001 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 8 maggio 2001 del Pretore del Distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza 9 gennaio 2001 __________ è respinta.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
verserà alla convenuta fr. 300.– a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia, mentre __________ verserà alla ricorrente un importo di fr. 200.– a titolo di ripetibili.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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