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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00042
Data decisione, Autorità: 18.09.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00042
Lugano 18 settembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° giugno 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 15 maggio 2001 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 21 febbraio 2001 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
1'881.85 oltre accessori a titolo di spese accessorie e risarcimento danni, domanda
respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con l'istanza in esame la ricorrente aveva convenuto in giudizio i conduttori di un appartamento di tre locali loro locato dalla Comunione ereditaria fu __________ in uno stabile di Coldrerio per ottenere il pagamento dell'importo di fr. 1'873.85 a titolo di spese accessorie arretrate e di risarcimento danni;
che con sentenza 15 maggio 2001 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio–Nord ha respinto l’istanza, non avendo ritenuto provati i crediti dell'istante;
che con ricorso 1° giugno 2001 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che alla vertenza che oppone le parti, in quanto basata su pretese derivanti da un rapporto di locazione, sono applicabili le norme di procedura degli art. 404 segg. CPC;
che giusta l’art. 411 cpv. 2 CPC il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per le controversie in materia di locazione, è di 10 giorni e decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della sentenza (art. 131 cpv. 1 CPC);
che poiché, per stessa ammissione della ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione le è stata notificata il 16 maggio 2001, il ricorso spedito il 1° giugno 2001 (cfr. timbro postale) è tardivo;
che alla controparte non vengono assegnate ripetibili di questa sede non avendo formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, in particolare gli art. 404 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 1° giugno 2001 __________ è irricevibile in quanto tardivo.
La tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 100.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Nord.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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