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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00038
Data decisione, Autorità: 05.09.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00038
Lugano 5 settembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 maggio 2001 presentato da
contro
la sentenza 11 maggio 2001 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 2 novembre 1999 da
(rappr. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'050.35 oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 2 novembre 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'050.35, importo corrispondente alla rata annua da questa dovuta per l'utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istante, il tutto come risulta dal contratto di abbonamento sottoscritto il 4 ottobre 1996 dalla convenuta e che questa non ha tempestivamente disdetto con il conseguente automatico rinnovo annuale del medesimo (clausola n. 4);
che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo la nullità del contratto per vizio di forma ai sensi degli art. 13 e 16 CO;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 905.– ritenendo per tale importo giustificata la pretesa dell'istante;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver accertato la nullità del contratto per carenza del presupposto formale di validità del medesimo, non figurandovi la firma dell’istante;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l'art. 16 CO se per un contratto non vincolato per legge a forma alcuna –come è il caso per il contratto di abbonamento sottoscritto dalla convenuta– i contraenti hanno convenuto una data forma, in difetto di essa si presumono non obbligati (cpv. 1);
che se la forma convenuta è quella scritta, è necessaria la firma di tutti i contraenti che mediante il medesimo rimangono obbligati (cpv. 2, con rinvio all'art. 13 cpv. 1 CO);
che contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, detto disposto non trova applicazione nel caso concreto non avendo le parti assoggettato le loro pattuizioni alla forma scritta;
che infatti, a prescindere dalla sua denominazione quale "contratto di abbonamento", il documento sottoscritto il 4 ottobre 1996 dalla convenuta costituisce unicamente, con riferimento alla conclusione di un contratto di locazione delle infrastrutture sportive dell'istante, avvenuta verosimilmente in forma orale,
l'accettazione da parte della convenuta delle condizioni generali e del regolamento del club;
che a comprova di ciò basta riferirsi al fatto che il menzionato documento non indica quali siano le prestazioni dell'istante, dal che si deve dedurre che le parti le hanno discusse in separata sede;
che quindi, stando così le cose, l'assenza della firma dell'istante sul doc. B non può essere censurata e tantomeno può comportare la nullità dell'impegno di pagamento assunto dalla convenuta in questo documento per lei vincolante;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto;
che tasse e spese seguono la soccombenza, mentre alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 28 maggio 2001 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 90.– già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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