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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00047
Data decisione, Autorità: 17.07.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00047
Lugano 17 luglio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare l'istanza di annullamento 17 maggio 2001 presentata da
avv. __________
contro
la sentenza 26 aprile 2001 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 marzo 2001 da
nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
dall'escussa al PE n__________dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con sentenza 26 aprile 2001 il Giudice di pace del circolo di Balerna, in accoglimento dell'istanza presentata il 30 marzo 2001 da __________, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato;
che con scritto 17 maggio 2001 l'avv. __________ i, indicata nella sentenza del giudice di pace quale amministratrice unica della società escussa, ha chiesto alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello l'annullamento della predetta decisione;
che con decreto 21 giugno 2001 l'incarto è stato trasmesso per competenza a questa Camera;
che la Camera di cassazione civile è competente a pronunciarsi sui ricorsi per cassazione inoltrati contro le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica (art. 327 CPC);
che la richiesta dell'avv. __________ non può essere considerata quale ricorso per cassazione sia perché è basata su una norma (art. 22 LEF) inapplicabile da questa Camera, sia perché è stata presentata da una persona estranea alla lite, negando espressamente l'avv. __________ di essere amministratrice dell'escussa (come effettivamente non è) e neppure sostenendo di agire quale patrocinatrice di quest'ultima;
che in particolare la censura della ricorrente atterrebbe all'assenza di un presupposto processuale, segnatamente della legittimazione della rappresentante della parte convenuta (art. 97 n. 4 CPC);
che ciò non abilita al ricorso la contestata rappresentante che non lamenta un danno proprio derivante dalla decisione del giudice di pace, ma semmai la società rappresentata, ossia quella parte che dalla sentenza impugnata potrebbe aver subito un pregiudizio (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 327, m. 1);
che evidentemente un'impugnazione da parte di __________ presupporrebbe che essa avesse preso conoscenza della lite, rispettivamente della sentenza;
che pertanto l'istanza di annullamento 17 maggio 2001 dell'avv. __________ dev'essere dichiarata irricevibile senza che sia necessaria la sua notifica alle parti per eventuali osservazioni (art. 331 e 313 bis CPC);
che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. L'istanza di annullamento 17 maggio 2001 dell'avv__________ è irricevibile.
Non si prelevano tasse né spese.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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