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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00043
Data decisione, Autorità: 03.07.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00043
Lugano 3 luglio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 maggio 2001 presentato da
contro
la sentenza 14 maggio 2001 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 4 aprile 2001 da
rappr. __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
dall'escusso al PE no. __________dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 4 aprile 2001 lo __________, per il tramite dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 4'278.60 oltre accessori, corrispondenti al saldo degli alimenti arretrati dovuti dall’escusso per la figlia __________ e anticipati a quest’ultima dall’istante;
che con il querelato giudizio il pretore, accertata la legittimazione ad agire dell’istante in virtù della cessione di credito sottoscritta dalla madre di __________ (minorenne, cfr. doc. C), nonché la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella sentenza di divorzio 7 maggio 1997 dei coniugi __________ (doc. B), alla quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto l'istanza;
che con scritto 15 maggio 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 15 maggio 2001 del ricorrente, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Corte le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a formulare una richiesta di convocazione a una nuova udienza;
che la richiesta di una nuova udienza è improponibile in questa sede, non contestando il ricorrente di aver ricevuto la citazione per il contraddittorio del 10 maggio 2001;
che quindi il ricorso, che non muove nessun addebito all'operato del primo giudice, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 372 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 15 maggio 2001 __________ è nullo.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
– __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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