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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00036
Data decisione, Autorità: 03.07.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00036
Lugano 3 luglio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare gli "atti ricorsuali" 12 maggio e 28 giugno 2001 presentati da
contro
le sentenze 8 maggio 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promosse con istanze 23 febbraio 2001 (inc. 152/2001 ACC e 153/2001 ACC) da
__________ rappr. __________
con le quali l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dall'escusso ai PE no. __________ e __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanze 23 febbraio 2001 lo Stato del Cantone Ticino, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ ai PE sopra menzionati notificatigli per l'incasso dell'imposta cantonale 1997 e 1998 oltre interessi e tasse di diffida;
che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 26 luglio 1999 relativa all’imposta cantonale 1997-98 (doc. C) regolarmente passata in giudicato e il conteggio degli interessi allestito il 7 gennaio 2001 (doc. B);
che in sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alle istanze a motivo delle irregolarità commesse nell’allestimento delle notifiche di tassazione e nella loro notifica;
che con sentenze 8 maggio 2001 il pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo, ha accolto le istanze poiché l’escusso non ha sollevato nessuna valida eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF: prova dell’estinzione del debito, della proroga del termine di pagamento o della prescrizione.
che con scritto 12 maggio 2001 __________ lamentava il mancato accertamento da parte del primo giudice dell'intervenuta prescrizione dei crediti fiscali;
che a questo scritto è stata data evasione dalla Pretura medesima non potendo questa Camera considerarlo quale ricorso per cassazione, siccome __________ non aveva nemmeno ancora ritirato la raccomandata n. __________contenente le sentenze;
che con scritto 28 giugno 2001 __________ ha interpellato questa Camera chiedendo l’annullamento delle sentenze pretorili;
che innanzi tutto, per quanto attiene alla pretesa violazione di diritti del ricorrente a dipendenza del mancato ricevimento delle sentenze, va rilevato che l’art. 124 cpv. 1 CPC impone la notifica degli atti giudiziari mediante invio raccomandato, formalità che in concreto è stata ossequiata dalla pretura;
che il mancato ritiro della raccomandata, con conseguente rinvio della medesima al mittente, non può essere addebitato alla pretura e tantomeno può influire sul termine di notifica della medesima;
che infatti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, un invio dell’autorità spedito per lettera raccomandata vale come notificato al destinatario al momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);
che quindi il ricorrente non può dolersi in questa sede della mancata notifica delle sentenze pretorili;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni;
che nel caso concreto, poiché la busta contenente le sentenze è rimasta in giacenza presso l'ufficio postale sino al 17 maggio 2001 (cfr. timbro che figura sulla medesima), il termine ricorsuale è venuto a scadere il 28 maggio 2001 (art. 131 cpv. 1 e 3 CPC);
che quindi al momento dell'inoltro del ricorso 28 giugno 2001 di __________, il termine ricorsuale era ampiamente scaduto, donde la tardività del gravame;
che in ogni caso, a titolo del tutto abbondanziale, va rilevato che lo stesso è pure infondato nel merito in quanto propone un'eccezione, quella di prescrizione del credito fiscale, che doveva essere proposta dinanzi al primo giudice, ritenuto che l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso e a titolo del tutto eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio;
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. I ricorsi 12 maggio/28 giugno 2001 __________ sono irricevibili.
2.Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3.Intimazione a:
– __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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