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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00044
Data decisione, Autorità: 20.06.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00044
Lugano 20 giugno 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 giugno 2001 presentato da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 1° giugno 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro
promossa con istanza 13 febbraio 2001 da
__________ rappr. __________
con la quale l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'176.- oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice nella misura limitata di fr. 6'806.30;
ricorrente la convenuta la quale, con atto ricorsuale 15 giugno 2001, ha richiesto la cassazione del giudizio impugnato con la conseguente integrale reiezione dell'istanza;
considerato che sono appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è superiore ai fr. 8'000.- mentre contro quelle di valore inferiore (procedure inappellabili) è ammesso il solo ricorso per cassazione (art. 13 LOG);
che tali principi non trovano eccezione alcuna per il fatto che la causa che ci occupa deriva da contratto di lavoro (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 418, m. 1);
che, per l'art. 15 CPC, quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza;
che, con le conclusioni di causa, l'attore ha confermato il valore della sua domanda nella misura di fr. 8'176.-;
che quindi l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Segretario assessore è l'appello;
che un atto formulato nella forma del ricorso per cassazione non é nullo ma può essere esaminato come appello se questa è la forma corretta ed ammissibile dell'impugnativa, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le domande precise (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 307, m. 22);
che il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla II CCA per sua competenza (art. 126 CPC).
Per i quali motivi
decreta: 1. Il ricorso per cassazione 15 giugno 2001 __________ è trasmesso per competenza alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
§. Esso verrà deciso come appello.
– __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 e alla Seconda Camera civile con la trasmissione dell’intero incarto.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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