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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00026
Data decisione, Autorità: 20.06.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00026
Lugano 20 giugno 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 marzo 2001 presentato da
(rappr. __________)
contro
la sentenza 22 marzo 2001 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 gennaio 2001 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 26 gennaio 2001 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 1'245.40 oltre accessori, importo corrispondente al saldo scoperto sull'acquisto da parte di quest'ultima di diverso materiale di costruzione;
che l'escussa si è opposta all'istanza contestando l'esistenza di un valido riconoscimento di debito;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante al contraddittorio (doc. 4 e 6), ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente si duole della violazione di norme di procedura da parte del giudice di pace il quale, anziché procedere alla discussione dell'istanza unicamente alla presenza della convenuta, sola parte presente in Giudicatura all'orario indicato nella citazione al contraddittorio, ha proceduto in separata sede a verbalizzare anche le allegazioni dell'istante, presentatasi in ritardo, ammettendo altresì la produzione dei documenti 1–7;
che con scritto 3 maggio 2001 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono –rispettivamente se sono esistiti– i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;
che trattandosi di una persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64 cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei suoi organi, ossia i membri del consiglio d’amministrazione (organi formali): in altre parole, la società ha la capacità di procedere in lite con atti propri (art. 39 CPC) attraverso gli organi previsti dalla legge (art. 54 CC);
che nella concreta fattispecie, dalle risultanze del Registro di commercio si evince che legittimati a vincolare la ditta __________ sono unicamente __________ e __________, con diritto di firma collettiva a due, mentre non lo è la persona che ha sottoscritto l'istanza, non essendo organo della stessa;
che la mancanza di un presupposto processuale, quale per l'appunto la capacità della parte e la legittimazione dei suoi rappresentanti, comporta la nullità dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che in virtù dell’art. 142 cpv. 2 CPC questa Camera non può far altro che constatare la nullità dell’istanza 26 gennaio 2001 siccome sottoscritta da persona priva di legittimazione alla rappresentanza: ne consegue la nullità di ogni atto successivo, compresa la sentenza;
che a titolo abbondanziale, e contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, va rilevato che l'istanza avrebbe dovuto comunque essere respinta non avendo la parte istante prodotto un valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF;
che infatti, dalla documentazione allegata all'istanza (bollettini di consegna, fatture e conteggi) –la sola che il giudice poteva esaminare dovendo, in assenza della parte istante, decidere sulla base degli atti in suo possesso (art. 20 cpv. 4 LALEF) e non anche dei doc. 1–7 prodotti irritualmente– non risulta alcuna dichiarazione con la quale l'escussa si sarebbe riconosciuta debitrice nei confronti dell'istante per l'importo posto in esecuzione;
che l'attribuzione e il carico di tassa, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza 26 gennaio 2001 di __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 22 marzo 2001 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.– già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 60.– a titolo di ripetibili per questa sede.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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