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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00025
Data decisione, Autorità: 20.06.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00025
Lugano 20 giugno 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 20 marzo 2001 presentato da
contro
la sentenza 14 marzo 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 31 luglio 2000 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’099.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 31 luglio 2000 l'impresa di costruzioni __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’099.- a saldo della fattura emessa il 14 aprile 1997 per opere da muratore eseguite presso l'abitazione di quest'ultimo a __________ (doc. B), e più precisamente per interventi esterni di canalizzazione e drenaggio per lo scolo delle acque piovane (cfr. verbale d'udienza);
che con sentenza 14 marzo 2001 il segretario assessore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza;
che con scritto 20 marzo 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che il ricorso, con il quale il ricorrente rimprovera in sostanza al segretario assessore di aver accolto le pretese dell'istante unicamente sulla base della fattura e dei bollettini di lavoro da questa allestiti senza verificare la qualità dell'opera fornita, è manifestamente infondato;
che infatti, a prescindere dal fatto che il convenuto, assente alla discussione dell'istanza, non ha contestato questa documentazione, la sua allegazione secondo la quale l'opera fornita era difettosa non può essere considerata, siccome proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale, ciò che è inammissibile ai sensi dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che quindi, non avendo il convenuto sostenuto la presenza di difetti nell'opera fornita, il primo giudice non era certo tenuto, e neppure lo poteva fare, ad esprimersi sulla qualità dell'intervento dell'istante, rispettivamente sulla tempestività della notifica di difetti;
che pertanto la sentenza impugnata, frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e altrettanto corretta applicazione del diritto sostanziale, non ha motivo per essere cassata, così che il ricorso dev'essere respinto;
che la tassa di giustizia e le spese vanno caricate al ricorrente, mentre non si assegnano ripetibili poiché controparte non ha formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 20 marzo 2001 __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 60.--, sono poste a carico di __________.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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