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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00039
Data decisione, Autorità: 08.06.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00039
Lugano 8 giugno 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 30 maggio 2001 presentato da
e
contro
la sentenza 16 maggio 2001 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 30 giugno 2000 da
e
(patr. dall'avv. __________)
con la quale la parte istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 6'000.- oltre interessi e spese nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n__________e __________dell'UEF di Riviera, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con sentenza 16 maggio 2001 il Pretore del distretto di Riviera, accogliendo l'istanza presentata da __________ e ____________________ha condannato in solido __________ e __________ al pagamento di fr. 6'000.- corrispondenti alla penale dovuta per rottura del contratto concluso con l'istante per la fornitura di birra all'esercizio pubblico da loro gestito, mentre ha respinto siccome non provata l'eccezione di estinzione del debito per compensazione;
che con atto 30 maggio 2001 __________ e __________ in liquidazione sono insorti contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 30 maggio 2001 dei ricorrenti non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, i ricorrenti si limitano a ribadire sommariamente il benfondato della pretesa da loro opposta in compensazione al credito della parte avversaria, rispettivamente a specificare la quantificazione di tale credito;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure chiesto nel petitum ricorsuale;
che la proposta di assunzione di alcuni testi contenuta nel ricorso non è ammissibile poiché estranea al rimedio della cassazione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 30 maggio 2001 __________ e __________ in liquidazione è nullo.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Intimazione a:
– __________;
__________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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