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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00018
Data decisione, Autorità: 29.05.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00018
Lugano 29 maggio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 marzo 2001 presentato da
contro
la sentenza 21 febbraio 2001 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 ottobre 2000 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'878.85 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 11 ottobre 2000 Garage __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'878.85 a saldo delle fatture emesse nei mesi di febbraio, aprile, agosto e novembre 1998 (cfr. estratto conto 25 agosto 2000) per lavori di manutenzione e riparazione eseguiti sulla vettura di quest’ultimo.
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l'effettiva esecuzione di tutti i lavori fatturati nonché la loro esecuzione a regola d'arte. A questa pretesa egli ha comunque opposto in compensazione un proprio credito di fr. 3'977.- (cfr. fattura 9 maggio 2000 __________) per i danni subiti a dipendenza di errori commessi dall'istante in relazione a interventi dalla stessa eseguiti sul veicolo __________ di proprietà della società __________ che gli ha ceduto queste sue pretese risarcitorie nei confronti dell'istante (cfr. cessione scritta 1° settembre 2000).
Con il querelato giudizio il giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che tutti i lavori fatturati dall'istante sono stati effettivamente eseguiti (cfr. deposizioni testimoniali) e che la loro esecuzione è avvenuta a regola d'arte non avendo il convenuto notificato tempestivamente eventuali difetti, ha accolto l'istanza. La pretesa risarcitoria opposta in compensazione dal convenuto è invece stata respinta non avendo quest'ultimo provato un nesso di causalità tra gli interventi eseguiti dall'istante sul veicolo __________ e le riparazioni effettuate da terzi sul medesimo veicolo.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto, in particolare per aver ritenuto provata la pretesa dell'istante e non quella da lui opposta in compensazione a titolo di risarcimento danni, e ciò nonostante l'istante non l'abbia contestata rendendo così superflua ogni ulteriore prova a suo carico.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
Contestato dal ricorrente è avantutto il fatto per il primo giudice di aver accolto la pretesa dell'istante nonostante egli abbia contestato la corretta esecuzione dei lavori appaltati. La censura è manifestamente infondata. Infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice, mentre le prove documentali agli atti (schede di lavoro) e le deposizioni testimoniali hanno confermato l'esecuzione di tutti i lavori fatturati, il convenuto non ha dimostrato di aver tempestivamente notificato eventuali difetti negli interventi eseguiti dall'istante, in particolare che i pneumatici da questa montati sul suo veicolo non fossero conformi e che l'impianto elettrico di un finestrino del veicolo non funzionasse regolarmente. L'unica lamentela in merito a quest'ultimo intervento fatturato nel novembre 1998 risale infatti al 30 agosto 1999 e deve sicuramente essere considerata tardiva. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, che vorrebbe dedurre dalla mancata contestazione della tardività della notifica dei difetti da parte dell'istante la loro ammissione, l’art. 367 cpv. 1 CO impone al committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, l'onere di verificare lo stato dell'opera fornita e segnalarne i difetti all’appaltatore (DTF 118 II 147, 107 II 176), salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO), ciò che non era manifestamente il caso in concreto. La mancata verifica o il mancato avviso dei difetti all’appaltatore equivalgono quindi all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione dell’appaltatore da ogni sua responsabilità (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., 1996, n. 2160).
A totale estinzione di questa pretesa dell'istante, il convenuto ha opposto in compensazione una sua contropretesa di fr. 3'977.- per prestazioni fatturate dalla ditta __________ di __________ il 9 maggio 2000 e che secondo il convenuto si sono rese necessarie per ovviare a errori commessi dall’istante nella riparazione e manutenzione del veicolo __________ di proprietà della società __________ che gli ha ceduto queste sue pretese risarcitorie. Su questa pretesa opposta in compensazione dal convenuto l’istante non ha sollevato la benché minima contestazione, omettendo addirittura di esprimersi sulla medesima. Infatti, dal verbale di udienza 17 novembre 2000 si evince chiaramente che la parte istante si è limitata a contestare le allegazioni del convenuto in merito alle sue fatture e per l’incasso delle quali ha promosso la presente azione giudiziaria, proponendo l’assunzione di due testi a conferma dell’esecuzione di tutti lavori fatturati. In quella sede, e neppure successivamente, l’istante non ha per contro fatto cenno alcuno alla pretesa per danni opposta in compensazione dal convenuto. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, così facendo l'istante ha disatteso l’onere della contestazione impostole dall’art. 170 cvp. 2 CPC secondo il quale i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi. Ciò significa che le tesi di fatto avversarie devono essere contestate in modo esplicito e circostanziato, non valendo a tal fine generiche o implicite contestazioni, caso contrario le stesse si ritengono ammesse. In concreto, come detto, dal contenuto della replica dell’istante non può essere dedotta nessuna contestazione della pretesa opposta in compensazione dal convenuto, tantomeno una chiara contestazione ai sensi dell’art. 170 cpv. 2 CPC di modo che l’eccezione di estinzione del debito del convenuto nei confronti dell’istante per compensazione doveva essere accolta, senza la necessità di provare il credito. Quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, l’assenza di qualsiasi contestazione della pretesa, non imponeva al convenuto l’onere di provare – come invece ha affermato il primo giudice – nesso causale tra le prestazioni fatturate da __________ e i precedenti interventi eseguiti dall'istante sul veicolo.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato in particolare l’errata applicazione dell’art. 170 cpv. 2 CPC da parte del primo giudice, deve essere accolto. Ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia, con la conseguente integrale reiezione dell’istanza per totale compensazione del credito dell'istante (art. 120 CO).
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 12 marzo 2001 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 21 febbraio 2001 del Giudice di pace del circolo di Vezia è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia e le spese, ammontanti rispettivamente a fr. 190.- e a fr. 70.-, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 95.- a titolo di indennità.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 120.-
b) spese fr. 50.-
fr. 170.-
già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale verserà al ricorrente un’indennità di fr. 80.- per questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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