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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00011
Data decisione, Autorità: 20.04.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00011
Lugano 20 aprile 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 febbraio 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 2 febbraio 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 6 dicembre 1999 da
(rappr. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'866.40 oltre accessori a saldo delle sue pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
ha lavorato in qualità di cameriera presso il __________ di __________ gestito da __________, dall'11 dicembre 1995 (doc. A) sino al 30 giugno 1999, data per la quale –con scritto 28 giugno (doc. D)– essa ha notificato la disdetta con effetto immediato del contratto per motivi di salute che le avrebbero reso impossibile la continuazione del rapporto di lavoro.
Il convenuto si è opposto all'istanza contestando anzitutto l'esistenza di un motivo grave ai sensi dell'art. 337 CO (norma esplicitamente invocata dall'istante), tale da giustificare la rottura con effetto immediato del contratto da parte della dipendente. In merito alle pretese fatte valere da quest’ultima poi, egli ha contestato il calcolo del credito, sostenendo che esso sarebbe semmai composto del salario per i primi quattro giorni di giugno (in cui l'istante ha lavorato), dell'88% del salario per i successivi tre giorni, ossia i primi tre giorni di assenza per malattia (secondo le indicazioni del CCL di categoria), delle indennità giornaliere versate dalla Cassa malati (dedotti gli oneri sociali) e della tredicesima mensilità pro rata temporis: complessivamente fr. 3'397.95. Il datore di lavoro considera tuttavia tale credito in gran parte estinto per compensazione; egli ha fatto valere infatti un credito proprio di totali fr. 3'134.90, così composto: fr. 787.90 quale indennità per rottura ingiustificata del contratto (art. 337d CO), fr. 1'400.– per spese di sostituzione della lavoratrice con altra persona e fr. 947.– per il danno causatogli dalla negligenza di controparte che avrebbe smarrito il portamonete usato sul lavoro.
Con il querelato giudizio il pretore, esclusa l'esistenza di un motivo grave al punto da giustificare la disdetta immediata del contratto da parte della lavoratrice, ha accolto le pretese di quest'ultima limitatamente all'importo di fr. 2'674.40. Il primo giudice ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto al salario per il mese di giugno 1999, ovvero per l'importo richiesto di fr. 1'903.40, e la quota parte della tredicesima (fr. 1'550.–). Ha poi ammesso la compensazione solo con l'indennità per ingiusto licenziamento, pari a 1/4 del salario ossia fr. 787.90 (art. 337d CO). Le ulteriori richieste del datore di lavoro non sono invece state accolte: quella di fr. 1'400.– per la sostituzione della dipendente perché non è stato provato che il pregiudizio sia stato cagionato dall'istante, mentre quella di fr. 947.– perché non è stata provata una sua responsabilità in relazione alla perdita del denaro.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato i disposti di procedura che regolano l'onere della prova, in particolare per non aver considerato l'ammissione di controparte sulle circostanze che hanno causato il danno di fr. 1'400.–, importo ricevuto da __________ (doc. 2), assunta per sostituire l'istante nei mesi di giugno e di luglio.
Con osservazioni 22 febbraio 2001 controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In quest’ottica spettava quindi al convenuto provare che l'abbandono immediato del posto di lavoro da parte dell'istante gli ha causato un danno di fr. 1'400.–, pari a quanto versato a __________ per la sostituzione dell’istante. Dagli atti istruttori non risulta tuttavia nessuna prova in tal senso, ancorché le allegazioni ricorsuali possano essere condivise: infatti è vero che, in merito alla propria rinuncia alla __________ (trasferitasi pendente causa in Spagna, da cui difficoltà pratiche nell'esecuzione della sua assunzione in via di rogatoria), l'istante ha affermato di poter tranquillamente ammettere la circostanza di cui alla domanda rogatoriale no. 2 (cfr. scritto 11 settembre 2000 __________), domanda che è del seguente tenore: "Previa ostensione del doc. 2, conferma la teste che l'importo di fr. 1'400.– è il compenso ricevuto per aver rimpiazzato la signora __________ nel periodo giugno e luglio 1999 ? Ed è vero che quell'allegazione è stata ribadita in sede di conclusioni, così che se ne deve dedurre l'accertamento che quell'esborso era stato causato almeno dall'assenza dell'istante (cfr. anche __________, quo alla sostituzione da parte di __________). Sennonché, con quest’ammissione sui fatti, l’istante non ha espresso la volontà di riconoscersi debitrice nei confronti del convenuto, né che per questi l'importo litigioso costituisca un pregiudizio; tant'è che essa si è chiaramente opposta al pagamento di questa somma (cfr. replica), contestando di doversi assumere una qualsiasi responsabilità per la sostituzione. Stando così le cose, incombeva sempre al datore di lavoro la prova del danno costituito da una spesa supplementare, prova che non solo egli non ha fornito, come correttamente concluso dal pretore, ma che neppure poteva fornire avendo assunto __________, durante il mese di giugno, per sostituire l'istante ammalata (motivo che già esclude ogni relazione con la sua disdetta per la fine di quello stesso mese) e, durante il mese di luglio, quando sì l'istante avrebbe dovuto essere sul posto di lavoro, ma quando comunque il datore di lavoro non le corrispondeva alcunché, né era tenuto a farlo. In tal modo il versamento di fr. 1'400.– a __________ non costituisce un danno, trattandosi semplicemente del pagamento del salario ad altra dipendente invece che all'istante. In tal senso, le conclusioni del primo giudice non sono sicuramente arbitrarie. Per gli stessi motivi e di fronte alle puntuali contestazioni dell’istante, non può trovare spazio e non merita di essere approfondita la censura mossa al primo giudice di aver violato gli art. 184 cpv. 2 e 193 cpv. 2 CPC.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, in particolare non quello dell’arbitraria valutazione delle prove da parte del pretore, deve essere respinto.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9 febbraio 2001 __________ è respinto.
verserà alla controparte un'indennità di fr. 100.– per questa sede.
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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