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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00005
Data decisione, Autorità: 12.04.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00005
Lugano 12 aprile 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 gennaio 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 5 gennaio 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 23 agosto 1999 nei confronti di
__________ (patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'814.50 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda parzialmente accolta dal primo giudice che ha pure accolto la pretesa di fr. 2'355.15 oltre interessi fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 23 agosto 1999 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex moglie __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'814.50 (doc. C). L’importo rivendicato corrisponde a 1/6 delle spese che l'istante afferma di aver sostenuto negli anni 1989–1994 per la manutenzione della casa di cui al fondo n. __________ di __________ di sua proprietà; quota parte che secondo la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dai coniugi __________ e omologata dal pretore il 4 aprile 1985, la moglie si era assunta per “gli investimenti che si impongono prima della vendita” (punto 2.5.9 doc. B). A mente dell'istante gli interventi eseguiti, e più precisamente la copertura della terrazza con un tetto in tegole, la posa di tubature di drenaggio e quella di uno zoccolo attorno alla casa, erano necessari poiché destinati a ovviare problemi di infiltrazione di umidità nello stabile. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la necessità dei menzionati interventi, nonché la loro utilità in relazione all’eliminazione dei problemi di umidità. In merito alle documentazione prodotta dall'istante, la convenuta l'ha contestata non essendovi la prova che si riferisca agli interventi nella casa di __________ In via riconvenzionale essa ha chiesto il pagamento di fr. 2'355.15 a saldo dell'importo di fr. 14'000.– dovutole a titolo di liquidazione delle sue spettanze per le prestazioni pecuniarie fornite prima e durante il matrimonio (punto 2.5.1, doc. B), pretesa alla quale l'istante si è opposto contestandone l'esigibilità in quanto subordinata dalle parti alla vendita della casa di __________ o di quella di __________, vendita mai avvenuta.
Con il querelato giudizio il segretario assessore, basandosi sulle risultanze istruttorie e in particolare su quelle del sopralluogo che hanno evidenziato l’effettiva presenza nella casa dell’istante di problemi di umidità nei muri perimetrali e di infiltrazioni di acqua dalla terrazza, ha ritenuto necessari ai sensi della cennata clausola convenzionale, gli interventi destinati a ovviare a questi problemi, ovvero la posa di uno zoccolo attorno alla casa. Gli altri lavori eseguiti dall’istante e accertati in sede di sopralluogo, in particolare la copertura della terrazza, non sono invece stati riconosciuti dal segretario assessore, non trattandosi di interventi indispensabili allo scopo indicato. Il primo giudice, ammettendo quindi la pretesa dell’istante solo in relazione alla posa dello zoccolo, ha accolto l'istanza nella misura limitata di fr. 193.20, pari a 1/6 delle spese complessive di fr. 1'159.15 indicate per l'acquisto del materiale necessario alla realizzazione di quest'intervento. La pretesa riconvenzionale di fr. 2'355.15 fatta valere dalla convenuta è invece stata integralmente accolta dovendosi equiparare il ritiro della casa di __________ da parte dell'istante alla vendita della medesima ai sensi della clausola n. 2.5.1 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio (doc. B).
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ammesso la necessità di effettuare gli interventi destinati a eliminare il problema dell'umidità e delle infiltrazioni di acqua nella casa di __________, per poi riconoscerne solo alcuni e neppure nella loro totalità. Contestato è in particolare il mancato riconoscimento delle spese esposte per l’acquisto del materiale utilizzato per la copertura della terrazza, e ciò nonostante il __________ abbia indicato la necessità di eseguire tale intervento. Il ricorrente rimprovera inoltre al primo giudice di aver accolto la pretesa riconvenzionale della convenuta sebbene il pagamento della stessa fosse espressamente subordinato alla vendita di una delle sue case, condizione mai avveratasi.
Con osservazioni 12 febbraio 2001 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
Contestata dal ricorrente è la valutazione delle prove operata dal primo giudice, in particolare il fatto per quest'ultimo di aver ammesso che lo stabile presentava dei problemi dovuti alle infiltrazioni di umidità, per poi riconoscere solo in parte i lavori che egli ha eseguito allo scopo di risolvere quest'inconveniente.
Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice secondo la quale non tutti gli interventi fatturati erano indispensabili al mantenimento del valore della casa, condizione posta dalle parti alla partecipazione finanziaria della convenuta (punto. 2.5.9 doc. B), non è arbitraria essendo frutto di una sostenibile valutazione delle risultanze istruttorie.
Dalle stesse è infatti emerso che l'abitazione di __________ dei problemi di umidità nei muri perimetrali e delle infiltrazioni di acqua dalla terrazza (cfr. risultanze del sopralluogo), problemi notoriamente destinati a diminuire il valore commerciale di un immobile. A fronte di questo dato di fatto spettava all'istante, in virtù dell'art. 8 CC, dimostrare che tutti i lavori dallo stesso eseguiti nella casa di __________ negli anni 1989–1994 si imponevano al fine di salvaguardare lo stabile medesimo. Il fatto per il segretario assessore di aver considerato necessaria unicamente la posa dello zoccolo attorno alla casa e non anche la copertura della terrazza, non può essere censurato. Infatti, in assenza di un parere peritale, non potendo a tal fine supplire la deposizione del __________ ancorché di professione architetto, non può essere considerata insostenibile la conclusione del segretario assessore che ha considerato esorbitante in quanto non essenziale allo scopo, l'intervento di copertura della terrazza. La diversa opinione del ricorrente si basa unicamente sulla deposizione del __________ che al fine di eliminare la presenza di umidità sotto la terrazza gli ha consigliato "di non intervenire sulla soletta stessa ma di costruire un tetto sopra la terrazza, fatto che avrebbe anche avuto dei benefici dal punto di vista termico". Non trattandosi come detto di una prova peritale e neppure risultando dalla deposizione __________ che quello consigliato (copertura terrazza) fosse l'unico intervento idoneo a risolvere il problema, ben poteva il primo giudice distanziarsi dal parere di questo teste, senza con ciò incorrere nell'arbitrio. La mancata prova del carattere necessario e indispensabile dell'intervento di copertura della terrazza, che come detto incombeva all'istante, fa sì che il mancato riconoscimento del medesimo ad opera del primo giudice sfugga alla censura ricorsuale. Di nessun conforto alla tesi del ricorrente è poi la sottoscrizione da parte della convenuta della dichiarazione di cui al doc. V: infatti, come correttamente concluso dal primo giudice, da questo documento si evince unicamente l'accordo della convenuta di assumersi una parte dei costi necessari all'allestimento dei piani per la copertura della terrazza, ma non anche quello di partecipare finanziariamente alla realizzazione di quest'intervento. Per quanto attiene alle fatture allegate da __________ a (doc. I–N), il fatto per il segretario assessore di averne riconosciute solo alcune non configura gli estremi dell'arbitrio, ritenuto che spettava all'istante sostanziare in modo dettagliato e preciso le sue pretese, indicando con diligenza il materiale utilizzato per l'esecuzione di ogni singolo lavoro. Dalle prove documentali agli atti non è infatti possibile dedurre a quali interventi si riferiscano gli acquisti fatturati, in particolare non è possibile stabilire se il materiale acquistato sia stato utilizzato per la casa di __________ e se sì per quali interventi. Di fronte a queste carenze probatorie non può quindi essere considerata arbitraria, anche perché favorevole all'istante, la presa in considerazione da parte del giudice di alcune (e non di tutte) le fatture e dei bollettini di consegna merce agli atti.
La censura non può pertanto essere accolta, senza necessità di verificare il conteggio relativo alla domanda riconvenzionale che non è oggetto del ricorso.
Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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