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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.00130
Data decisione, Autorità: 29.03.2001, CCC
Incarto n. 16.2000.00130
Lugano 29 marzo 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 dicembre 2000 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 27 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 13 settembre 2000 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2000.‑ oltre interessi nonché il rigetto
in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di
Mendrisio, domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
__________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 2'000.‑ a saldo della propria nota
31 dicembre 1998 emessa per prestazioni professionali svolte
a favore di quest'ultima nella sua qualità di titolare della ditta
__________A, nel periodo da novembre a dicembre 1998 (doc. B). La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di
aver incaricato l'istante unicamente per l'allestimento della
dichiarazione fiscale della ditta __________ per gli anni 1997/98,
prestazioni che ella sostiene di aver pagato con il versamento di
complessivi fr. 2'440.90 il 18 novembre 1998.
ritenendo provata la pretesa dell'istante.
__________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere
e) e g) dell'art. 327 CPC. Per quanto attiene al diritto di essere
sentita (art. 327 lett. e CPC), la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver assunto agli atti le prove documentali da lei offerte a sostegno delle proprie allegazioni. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, non ammettendo la sua pretesa, nonostante la mancata contestazione da parte della convenuta della fattura (doc. B) e della descrizione dettagliata delle prestazioni (doc. G).
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
La censura concernente la lesione del proprio diritto di essere sentita (art. 327 lett. e CPC) appare già ad un primo esame priva di fondamento. Basti osservare al proposito che, alludendo alla proposta produzione di documentazione ad ulteriore comprova del lavoro svolto, consistente in schede contabili, la ricorrente non riesce a essere più precisa nell'indicazione dei documenti e del loro contenuto che ne avrebbe determinato la rilevanza. Né di tale incidente processuale v'è traccia nel verbale d'udienza; anzi dal medesimo risulta che, mentre i documenti da A a F erano stati consegnati con l'istanza, il giudice ha ammesso agli atti il documento G, prodotto seduta stante: non v'è pertanto stata una chiusura dal giudice di pace alla produzione di documenti in sede di contraddittorio. Comunque, si prende atto che nell'esposizione della seconda censura ricorsuale (consid. 4) è la stessa società ricorrente a sostenere come la documentazione prodotta agli atti sia sufficiente a comprovare la propria pretesa; ciò che equivale ad ammettere l'irrilevanza di quell'ulteriore documentazione di cui il giudice avrebbe rifiutato la produzione.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del
Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di
causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale
federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio
non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è
doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese
con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e
lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
L’art. 8 CC –che la ricorrente ritiene essere stato violato dal primo giudice– impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla. In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
In concreto, spettava quindi all’istante provare di essere creditrice nei confronti della convenuta per l’importo rivendicato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 183 m. 35 e 36), ovvero provare che la fattura litigiosa corrispondeva alle prestazioni elencate nei doc. G1 e G2 e che le stesse esulassero da quanto la cliente aveva già onorato.
La conclusione del primo giudice secondo la quale l’istante non avrebbe fatto fronte a quest’onere probatorio non è arbitraria. Va infatti rilevato che la convenuta si è opposta all'istanza, contestando integralmente il credito fatto valere in giudizio e sostenendo in particolare che il pagamento di fr. 2'440.90 da lei effettuato il 18 novembre 1998 sarebbe avvenuto "al saldo del dovuto allo __________ " (cfr. verbale 26 ottobre 2000) per l'incarico affidatole che consisteva nella preparazione e nell'inoltro della dichiarazione fiscale della ditta __________ per il biennio 1997/98 (cfr. verbale). Ebbene, a fronte di questa contestazione, l'istante non ha saputo proporre nessun elemento concreto di verifica del proprio credito, mancando quindi al proprio onere probatorio (art. 8 CC). Per quanto poi attiene al doc. G (1 e 2) sul quale l'istante pretende di fondare la propria pretesa, va rilevato che esso indica (come pro memoria interno dell'ufficio) l'esecuzione di determinate prestazioni nel periodo novembre/dicembre 1998, ossia di prestazioni che la convenuta non nega di aver ricevuto, ma che riconduce a operazioni connesse con la dichiarazione fiscale che l'istante si era impegnata a concludere oltre la data del pagamento del 18 novembre 1998 (cfr. verbale 26 ottobre 2000). Anche di fronte a quest'affermazione della convenuta in base alla quale tutte le prestazioni indicate risulterebbero saldate con il pagamento del 18 novembre 1998, l'istante non ha avuto nessuna reazione se non quella di ribadire la sua richiesta di pagamento.
Tasse e spese seguono la soccombenza mentre alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 dicembre 2000 __________ i è respinto.
fr. 150.‑, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
‑ __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace dei Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di cassazione civile dei Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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