AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.00121
Data decisione, Autorità: 29.03.2001, CCC
Incarto n. 16.2000.00121
Lugano 29 marzo 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 novembre 2000 presentato da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 31 ottobre 2000 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 5 ottobre 1999 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'919.- oltre accessori, domanda
parzialmente accolta dal primo giudice che ha invece respinto la pretesa di fr. 1'800.-
fatta valere in via riconvenzionale dal convenuto;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1.Il 3 marzo 1998 __________ ha versato a __________ a l'importo di fr. 1'800.- (doc. C) a valere quale acconto per la partecipazione, sua e della sua compagna, a una crociera alle __________ nel periodo 11 - 24 luglio 1998 (terza e quarta settimana), con partenza da __________ e arrivo a __________a, il tutto come descritto sul formulario / offerta dello Yacht club del , a firma "" (doc. B). Il 10 giugno 1998 le parti hanno avuto un colloquio telefonico durante il quale __________ avrebbe comunicato a __________ l'impossibilità di effettuare la crociera secondo l'itinerario prescelto per mancanza di partecipanti. Alla proposta di effettuare la crociera in __________ -dove questa ha effettivamente avuto luogo- __________ avrebbe risposto negativamente, avendo già organizzato la propria vacanza in funzione della partenza da __________.
Con istanza 5 ottobre 1999 __________ ha quindi convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la restituzione dell'acconto di fr. 1'800.- (doc. C), nonché il pagamento di fr. 119.- corrispondenti alle spese di annullamento del biglietto d'aereo che aveva già prenotato con destinazione __________ (doc. I). A sostegno della sua pretesa l'istante ha richiamato le norme sull'inadempimento contrattuale (art. 97 segg. CO), rimproverando al convenuto di non essersi attenuto all’itinerario della crociera così come proposto e accettato.
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria addebitando all’istante la decisione unilaterale di rinunciare alla crociera. In via riconvenzionale egli ha chiesto il pagamento di fr. 1'800.- a saldo dell'intero prezzo pattuito per la crociera e a valere quale risarcimento del danno causatogli dalla rinuncia alla partecipazione.
2.Con il querelato giudizio, il giudice di pace, dopo aver considerato il mandato come rapporto giuridico che più si avvicina al contratto sui generis venuto in essere tra le parti (e avente per scopo l'organizzazione della crociera), ha addebitato all’istante la decisione di rinunciarvi. Intravedendo tuttavia in questa rinuncia l’esercizio di un diritto legittimo quale quello di revocare unilateralmente il mandato ai sensi dell’art. 404 cpv. 1 CO e in assenza di pattuizioni per il caso di disdetta dell'impegno assunto, il primo giudice ha riconosciuto all’istante il diritto ad ottenere la restituzione dell’acconto di fr. 1'800.-, mentre non ha ammesso la rifusione delle spese di annullamento del viaggio (fr. 119.-). Nello stesso solco, il giudice l’ha respinta la riconvenzione del convenuto, in particolare non avendo questi comprovato che la disdetta dell'istante sarebbe stata intempestiva e che gli avrebbe causato dei danni.
3.Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare di non aver ritenuto intempestiva (ossia data in tempo inopportuno) la disdetta notificata dall'istante e di non aver considerato provata la pretesa di risarcimento danni da lui fatta valere in via riconvenzionale. A questo proposito lamenta pure la violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il giudice di pace non l'avrebbe richiamato alla necessità di completare le proprie allegazioni corredandole con i necessari mezzi di prova.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
Per quanto attiene al diritto applicabile al rapporto venuto in essere tra le parti, le norme sul mandato -invocate dalle parti e applicate senz'altro dal primo giudice- possono essere prese in considerazione, visto che -in concreto- oggetto delle pattuizioni era in misura preponderante l'organizzazione da parte del convenuto della crociera da diporto e che -in genere- il mandato per prestazioni di servizio di natura diversa trova vasto campo d'applicazione (Weber, in Comm. di Basilea, ed. 2, N. 9 ad art. 394 CO). In quest'ambito, mentre non è contestato il diritto del mandante di disdire il contratto in ogni tempo, controverso è l'accertamento del primo giudice secondo il quale la disdetta dell'istante non sarebbe stata intempestiva e quindi tale da legittimare una pretesa risarcitoria da parte del mandatario sulla base dell’art. 404 cpv. 2 CO.
Secondo l'art. 404 cpv. 1 CO il mandato può essere sempre revocato o disdetto, fermo restando che colui che lo disdice intempestivamente deve risarcire l'altra parte del danno che gliene deriva (cpv. 2). La disdetta non dev'essere fondata su un motivo oggettivo (Weber, op.cit., n. 5 ad art. 404 CO); essa è tuttavia intempestiva quando la parte che la notifica procede in un momento sfavorevole e senza giustificazione, causando così pregiudizio all'altra parte (Weber, op.cit., ibidem, n. 16; DTF 106 II 160 consid. 2c). In questo caso la parte che disdice è tenuta al risarcimento del danno cagionato, ovvero al pagamento delle spese sostenute dalla controparte in previsione del contratto, nonché al risarcimento del mancato guadagno (Weber, op.cit., ibidem, n. 17; Gautschi in Commentario di Berna, n. 20a ad art. 404 CO).
Il giudice di pace infatti, più che sulle testimonianze assunte ha potuto decidere già in base alle stesse allegazioni del convenuto il quale ha ammesso di avere interpellato l'istante il 10 giugno e ha affermato che già 3 o 4 giorni più tardi questi disdiceva la sua partecipazione alla crociera (cfr. verbale 20 ottobre 1999): ciò che fa approssimativamente un mese prima della partenza prevista, tempo ragionevolmente sufficiente per agire in tal modo, tanto più che lo stesso convenuto ammette di aver proposto alla controparte un cambiamento di itinerario, ossia di aver inteso modificare un elemento forse non essenziale, ma sicuramente caratteristico del contratto. Non vi sarebbe stata pertanto nessuna ragione per decidere diversamente da quanto ha fatto il giudice di pace. In questa sede poi, sembra che il ricorrente pretenda di giudicare la tempestività o no della disdetta sulla base delle condizioni generali del contratto col quale egli aveva locato il natante presso un'agenzia di Genova (doc. 3 e 4). Sennonché, oltre a trattarsi di un fatto inammissibilmente nuovo nella lite (art. 321 CPC), il convenuto nemmeno sostiene di aver esteso quelle condizioni, valide fra società locatrice e conduttore, al rapporto fra questi e gli altri partecipanti alla crociera. Tutto ciò esclude l'applicabilità dell'art. 404 cpv. 2 CO.
A ciò aggiungasi che, come correttamente concluso dal primo giudice, il convenuto non ha neppure provato di aver subito un danno a dipendenza della rinuncia dell’istante. A tal fine nemmeno qui può certo giovare il richiamo ai contratti di locazione dell’imbarcazione, né il calcolo da lui offerto in questa sede (pag. 7) di cui non v'è traccia nel contraddittorio davanti al giudice di pace, così come non c'è alcun supporto probatorio, mentre l'onere di tale verifica incombeva proprio al ricorrente (Gautschi, op.cit., n. 20a ad art. 404 CO).
A titolo abbondanziale, può essere indicato che la soluzione non sarebbe diversa, anche qualora si ritenessero applicabili alla fattispecie le norme della Legge federale concernente i viaggi "tutto compreso" (RS 944.3). Infatti, a prescindere dal fatto di sapere se il convenuto possa essere considerato un organizzatore ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della legge, una modifica del contratto come quella da questi proposta con riferimento al cambiamento di itinerario della crociera, avrebbe autorizzato l'istante ad esprimere al più presto la propria intenzione di recedere dal contratto (art. 10 cpv. 1 e 2), tempestività che in concreto dev'essere ammessa, avendo l'istante notificato la propria decisione di rinuncia al viaggio dopo 3 o 4 giorni dalla proposta di modifica. Stando così le cose, il consumatore non è tenuto a nessun indennizzo (art. 10 cpv. 1) e può richiedere all'organizzatore la restituzione di quanto anticipato per il viaggio (Roberto in Comm. di Basilea, ed. 2, n. 1 ad art 10 PRG).
Nell’ambito di un procedimento retto dal principio attitatorio, quale quello che ci occupa, spetta alle parti formulare le domande e fornire al giudice i fatti dai quali derivano le loro pretese, nonché proporre le prove sui fatti contestati. L'obbligo del giudice di istruire la causa, ordinando l'assunzione delle prove ammesse -che il ricorrente pretende essere stato disatteso nei suoi confronti- presuppone che tali prove siano state offerte dalle parti che ne hanno l'onere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 78, m. 1 e art. 296, m. 1). E' vero che secondo l'art. 294 cpv. 3 CPC il giudice richiama l'attenzione delle parti sull'insufficienza delle loro conclusioni e le invita, ove occorra, a completare e meglio specificare i fatti e i mezzi di prova necessari all'accertamento della verità: si tratta tuttavia non di un obbligo, ma di una facoltà del giudice (Cocchi/Trezzini, op.cit., art. 294, N. 781), così come quella di chiedere altre prove ove lo ritenga necessario per il suo migliore convincimento (Cocchi/Trezzini, op.cit., art. 296, N. 783). Proprio per questo carattere delle norme in esame, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la loro mancata applicazione non può certo essere sanzionata in questa sede; e ciò a maggior ragione perché -come detto- l'onere di allegare i fatti e le prove a loro sostegno resta saldamente a carico delle parti, indipendentemente dal fatto che il processo si svolga dinanzi al giudice di pace, ovvero dove le parti agiscono senza il patrocinio o il consiglio di un legale.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, dev'essere respinto.
Tasse e spese seguono la soccombenza, mentre alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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