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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00004
Data decisione, Autorità: 29.03.2001, CCC
Incarto n. 16.2000.00126
Lugano 14 marzo 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 dicembre 2000 presentato da
(rappr. __________)
contro
la sentenza 1° dicembre 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 25 ottobre 1999 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'136.50 oltre interessi, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
ha lavorato alle dipendenze dell'impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di macchinista dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 1999. Il rapporto di lavoro era retto dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM: doc. C) e dal Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino (CCL/TI: doc. D). Con istanza 25 ottobre 1999 il lavoratore ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere –invocando le disposizioni della categoria– il pagamento di fr. 2'136.50 a saldo delle sue spettanze salariali per le ore di lavoro che egli non ha potuto prestare rispetto al calendario aziendale relativo agli anni 1998/99, e per il pagamento delle vacanze effettuate in eccedenza nello stesso periodo (20.67 ore nel 1998 pari a fr. 596.63 e 53 ore nel 1999 pari a fr. 1'539.88). La convenuta, pur non contestando il calcolo dell’istante in merito alle ore che gli devono essere pagate, si è opposta all’istanza ritenendo la pretesa del lavoratore estinta per compensazione con il corrispondente di sue assenze ingiustificate.
Con il querelato giudizio il segretario assessore, preso atto che le ore indicate dall'istante non sono state contestate dalla convenuta la cui tesi circa la compensazione di queste ore con assenze ingiustificate del lavoratore non è stata provata, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 638.35, netti oltre interessi. Dal calcolo delle pretese salariali proposto dall’istante, il primo giudice ha infatti dedotto le ore di vacanza di cui questi ha effettivamente potuto beneficiare.
Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di impostato erroneamente la questione controversa e di non avergli così riconosciuto il diritto al pagamento delle vacanze nella misura richiesta.
Con osservazioni 19 dicembre 2000, dalle quali deve essere estromessa la documentazione allegata per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la controparte ha chiesto il riesame della sentenza.
Alla richiesta di __________ che ripropone nel merito la questione delle assenze ingiustificate del lavoratore non può tuttavia essere dato seguito. Infatti, qualora essa non avesse condiviso le conclusioni del segretario assessore, avrebbe dovuto presentare un proprio ricorso (parallelo a quello di controparte) e ciò nel termine di dieci giorni dall'intimazione della sentenza di primo grado (art. 398 CPC). Infatti, contrariamente a quanto accade per le sentenze appellabili (art. 314 CPC), non esiste nell'ambito della cassazione la possibilità di impugnare una sentenza adesivamente (art. 331 cpv. 1 CPC), come sembra invece voler fare parte convenuta. L'allegato 19 dicembre 2000 viene pertanto tenuto in considerazione unicamente come risposta al ricorso di __________ (art. 398 cpv. 1 CPC).
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
Contestata dal ricorrente è la quantificazione delle sue spettanze salariali, in particolare il fatto per il primo giudice di non aver considerato che la retribuzione oraria vigente imponesse un diverso calcolo per il pagamento delle vacanze.
Sulla questione delle vacanze, il ricorrente ripropone in questa sede la propria versione della fattispecie, rimproverando al primo giudice, in buona sostanza, di non aver capito il modo con cui egli ha calcolato il proprio diritto. In particolare il ricorrente sì critica il computo operato dal segretario assessore, ravvisando "divergenze in merito alle modalità di calcolo delle vacanze", ma non sostiene che quegli abbia commesso un errore manifesto, semplicemente affermando la correttezza dei propri calcoli. Sennonché la censura (in particolare ciò che si legge a pag. 2 del ricorso) non rappresenta una critica sufficientemente motivata del giudizio pretorile: infatti, a fronte di un computo tutt'altro che corrente, il ricorrente non espone quali siano i corretti criteri d'applicazione delle disposizioni contrattuali di categoria e quali siano esattamente tali norme, così da rendere esplicito l'attuarsi del motivo di cassazione che consisterebbe in un'applicazione manifestamente errata di diritto sostanziale: questa impostazione, peraltro corrispondente all'art. 327 lett. g CPC non è presente nell'impugnazione in esame. Il ricorso finisce pertanto per rivelare carattere appellatorio e quindi non può essere ammesso (art. 329 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi / Trezzini, CPC–TI, art. 329, m. 8). Inoltre, il ricorrente si base, almeno in parte, su fatti esposti qui per la prima volta (in particolare ciò che riguarda le vacanze collettive e la retribuzione oraria del dipendente), ciò che costituisce un'inammissibile novità procedurale (art. 321 CPC).
Alla parte resistente, non patrocinata, può essere riconosciuta un'indennità che remunera equitativamente il dispendio di tempo occorsole per redigere le sue osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 dicembre 2000 __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Il ricorrrente verserà alla controparte l'importo di fr. 50.– a titolo di indennità processuale.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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