AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.00126
Data decisione, Autorità: 14.03.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00006
Lugano 29 marzo 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 gennaio 2001 presentato da
__________ (patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 17 gennaio 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 dicembre 2000 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti.
Considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 12 dicembre 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 3'006.-- oltre accessori a saldo della fattura emessa il 3 agosto 2000 per la consulenza prestata a quest'ultima in relazione a un progetto di insonorizzazione di un esercizio pubblico, prestazione espressamente richiesta dalla convenuta sulla base di un contratto sottoscritto il 12 maggio 1999;
che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la fattura 3 agosto 2000 (doc. B) e il contratto "di mandato" (doc. C);
che l'escussa si è opposta all'istanza contestando l'esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nell’insieme della documentazione prodotta dall’istante (doc. B e C) e respinte in quanto non rese sufficientemente verosimili le contestazioni dell'escussa, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 8 febbraio 2001, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato l'art. 82 LEF attribuendo alla documentazione prodotta dall'istante la qualifica di valido riconoscimento di debito;
che con osservazioni 14 febbraio 2001 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla ricorrente, dalla documentazione prodotta dall’istante non è possibile concludere per l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione;
che infatti dalla stessa non risulta la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione della convenuta di riconoscersi debitrice nei confronti dell’istante per l’importo da questa rivendicato (D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 21 segg. ad art. 82);
che simile riconoscimento non può in particolare essere dedotto dalla fattura 3 agosto 2000 (doc. C), documento allestito unilateralmente dall'istante e non firmato dall'escussa;
che neppure il contratto sottoscritto dalle parti (doc. B) può essere equiparato a un valido riconoscimento di debito, ritenuto che nel medesimo non viene indicata nessuna mercede (nemmeno a titolo di preventivo) per le prestazioni dell'istante (Staehelin, op.cit., n. 25 ad art. 82 LEF);
che, in particolare, non è possibile individuare un riconoscimento di debito dall'insieme dei due documenti prodotti, dal momento che non v'è nessuna relazione fra gli stessi che concerna non tanto il rapporto contrattuale indicato, ma l'impegno dell'escussa al versamento della somma posta in esecuzione (Panchaud / Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6, N. 4), rispettivamente non verificandosi che un chiaro impegno al pagamento, risultante da un documento, trovi conferma e quantificazione nell'altro (Panchaud / Caprez, op. cit., ibidem, N. 6);
che alla luce di quanto sopra esposto il giudizio impugnato, che ha erroneamente concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato poiché frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa e di una conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale;
che in virtù dell'art. 327 lett. g. CPC il ricorso dev'essere accolto e l'istanza decisa ai sensi dell'art. 332 cpv. 2 CPC;
che le spese seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 26 gennaio 2001 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 17 gennaio 2001 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 80.--, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 50.-- per ripetibili.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.--, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 250.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________;
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster