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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.00125
Data decisione, Autorità: 16.02.2001, CCC
Incarto n. 16.2000.00125
Lugano 16 febbraio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 dicembre 2000 presentato da
__________ (patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 13 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 maggio 2000 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto che venisse fatto obbligo al convenuto di spostare a distanza regolamentare la pianta di abete bianco situata sul suo fondo a confine con la sua proprietà, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
è proprietaria della particella n. __________ __________ mentre __________ è proprietario della contigua particella n. __________sulla quale si trova una pianta di abete bianco che dista 60 cm dal confine del fondo vicino. Con istanza 11 maggio 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ chiedendo l'arretramento di questa pianta siccome situata a una distanza inferiore rispetto a quella legale minima di 8 metri prevista dall’art. 155 LAC. Durante l'udienza indetta per la discussione, il convenuto si è opposto alla richiesta avversaria sostenendo che la pianta in discussione funge da siepe e che pertanto è assoggettata unicamente al rispetto dell'altezza massima di 1,25 metri. Al termine della discussione le parti hanno autorizzato il giudice a effettuare senza di loro un sopralluogo onde accertare se la pianta in discussione costituisse o no una siepe mista.
Con il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l'istanza, basandosi sulle risultanze istruttorie e in particolare su quelle del sopralluogo dalle quali è emerso che l'abete costituisce una siepe e che come tale, essendo piantato a 0,60 m dal confine con la proprietà dell'istante e misurando 0,60/0,70 m di altezza, ossequia le norme di legge (art. 139 e 140 LAC).
Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC.
La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato le norme di procedura, e più precisamente quelle che regolano lo svolgimento del sopralluogo e che prevedono la partecipazione delle parti all'assunzione della prova, nonché quelle che prevedono la convocazione delle parti al dibattimento finale, ritenuto che il mancato ossequio di quest'ultima norma costituisce pure una lesione del suo diritto di essere sentita, non essendole stato possibile esprimersi sulle risultanze del sopralluogo. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove attribuendo alla pianta del convenuto la qualifica di siepe.
Con scritto 5 gennaio 2001 la controparte ha formulato brevi osservazioni al ricorso.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
Per quanto attiene alla censura relativa alla violazione di norme di procedura inerenti lo svolgimento del sopralluogo (art. 242 CPC), l'art. 245 cpv. 2 CPC prevede la possibilità per le parti di partecipare all'assunzione di questa prova a meno che la natura del sopralluogo o la salvaguardia di un segreto non vi si opponga. Nonostante la formulazione del testo di legge, le parti devono essere convocate al sopralluogo se questo è destinato ad accertare fatti controversi –come lo era nel caso concreto– a meno che la loro presenza non sia richiesta a tutela di interessi preponderanti di terzi (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 245, m. 1 e n. 744). Ciò non impedisce comunque alle parti di rinunciare a partecipare all'assunzione della prova, rinuncia che in concreto le stesse hanno espressamente formulato in occasione della discussione dell'istanza. A fronte di questa esplicita rinuncia, non può in buona fede essere mosso alcun rimprovero al primo giudice per non aver informato le parti circa la data e l'ora del sopralluogo. Per contro, la rinuncia delle parti a partecipare all'assunzione di questa prova non esonerava il giudice dall'obbligo di informarle sulle risultanze della medesima, ciò che avrebbe dovuto fare convocandole al dibattimento finale.
Giusta l’art. 327 lett. e CPC, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni, ovvero se è stato leso il suo diritto di essere sentita nella causa (art. 29 Cost). Per quanto attiene alla fattispecie, si osserva che scopo del dibattimento finale –previsto dall'art. 297 CPC– è quello di permettere alle parti di esprimere, oralmente o per scritto, le loro conclusioni in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria, dopo di che –e solo allora– il giudice può procedere all’emanazione della propria decisione di merito. Nella procedura inappellabile il dibattimento finale è indispensabile quando il processo comporta l'assunzione di prove al di fuori di quelle prodotte all'udienza (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 297, m. 2). Nel caso particolare, dalla rinuncia al sopralluogo non può essere così dedotta anche la rinuncia al dibattimento finale: in questo senso, dev'essere censurata la menzione in sentenza secondo la quale l'udienza preliminare del giorno 8 settembre 2000 ha funto anche da dibattimento finale. Infatti, dal verbale di quel contraddittorio, né da altri atti del processo non risulta in alcun modo che le parti abbiano rinunciato a quell'udienza conclusiva. Ne consegue che l'omissione del dibattimento finale, oltre a concretizzare una violazione dell'art. 297 cpv. 1 CPC, realizza il motivo di cassazione dell'art. 327 lett. e CPC, ciò che comporta la nullità dell’atto emanato in dispregio del principio di essere sentiti, peraltro in conformità con l’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 297, m. 1).
Tale sanzione processuale impone il rinvio degli atti al giudice di pace per nuovo giudizio da emanare previa convocazione delle parti al dibattimento finale.
A dipendenza di quest'esito è del tutto inutile l'esame delle ulteriori censure ricorsuali.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 4 dicembre 2000 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Vezia è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda nel senso dei considerandi.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente fr. 100.– a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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